La ratio della nuova disciplina contenuta nel comma 4 bis, introdotto nell'articolo 120 del Tuf dall'articolo 13 del c.d. collegato fiscale 2017 risponde alla evidente finalità di potenziare il grado e la qualità della trasparenza, sia delle dinamiche di governance aziendali sia del mercato del con trollo societario e dei capitali; trasparenza considerata dal legislatore strumento di maggiore efficienza del mercato, nella maggiore consapevolezza degli stakeholders e delle autorità di vigilanza, segnatamente in situazioni di volatilità azionaria e di mancata corrispondenza tra valori di mercato e i fondamentali degli emittenti. Le nuove disposizioni si collocano nella disciplina sugli obblighi di comunicazione (alla società partecipata ed alla Consob) in materia di assetti proprietari, che sinora richiedeva (sopra una certa soglia di capitale "votante", a partire dal 3%, e se Pmi 5%) di far trasparire soltanto gli assetti c.d. "di potere" o meglio le caratteristiche partecipative tramite il voto (azioni, strumenti finanziari con diritto di voto mirato). In concreto: identità del partecipante, titolo legale della intestazione, struttura partecipativa (tipo, numero e via dicendo). Per una visione potremmo dire sta tica della vicenda acquisitiva.
Prima lettura del nuovo comma 4-bis dell’art. 120 Tuf (sulla accresciuta trasparenza relativa alle acquisizioni di partecipazioni di società quotate nel contesto europeo e internazionale) / Santosuosso, Daniele Umberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - STAMPA. - 4(2017), pp. 1287-1290.
Prima lettura del nuovo comma 4-bis dell’art. 120 Tuf (sulla accresciuta trasparenza relativa alle acquisizioni di partecipazioni di società quotate nel contesto europeo e internazionale)
Santosuosso, Daniele Umberto
2017
Abstract
La ratio della nuova disciplina contenuta nel comma 4 bis, introdotto nell'articolo 120 del Tuf dall'articolo 13 del c.d. collegato fiscale 2017 risponde alla evidente finalità di potenziare il grado e la qualità della trasparenza, sia delle dinamiche di governance aziendali sia del mercato del con trollo societario e dei capitali; trasparenza considerata dal legislatore strumento di maggiore efficienza del mercato, nella maggiore consapevolezza degli stakeholders e delle autorità di vigilanza, segnatamente in situazioni di volatilità azionaria e di mancata corrispondenza tra valori di mercato e i fondamentali degli emittenti. Le nuove disposizioni si collocano nella disciplina sugli obblighi di comunicazione (alla società partecipata ed alla Consob) in materia di assetti proprietari, che sinora richiedeva (sopra una certa soglia di capitale "votante", a partire dal 3%, e se Pmi 5%) di far trasparire soltanto gli assetti c.d. "di potere" o meglio le caratteristiche partecipative tramite il voto (azioni, strumenti finanziari con diritto di voto mirato). In concreto: identità del partecipante, titolo legale della intestazione, struttura partecipativa (tipo, numero e via dicendo). Per una visione potremmo dire sta tica della vicenda acquisitiva.File | Dimensione | Formato | |
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