La prima sezione civile della Corte di cassazione si è occupata di un tema complesso, quello dell'ammissibilità o meno dell'intervento degli ascendenti nel processo di separazione personale dei coniugi. Nella fattispecie l'intervento era volto ad attuare quanto statuito in sede presidenziale nel giudizio di separazione personale, ovvero la continua frequentazione dei minori con gli ascendenti, i nonni paterni, in concreto impedita dalla madre affidataria dei minori. Il ricorso presentato alla Corte aveva ad oggetto la questione dell'ammissibilità dell'intervento, essendo stata esclusa in grado di appello la possibilità degli ascendenti di intervenire in modo autonomo, quindi con un intervento litisconsortile, ma non quella di intervenire con un intervento adesivo dipendente (ex art. 105, comma 2, c.p.c.). La Corte, con tale decisione, cassando quanto statuito in grado di appello in merito all'ammissibilità di un intervento di tipo adesivo-dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c., ritiene inammissibile l'intervento degli ascendenti. Infatti, per la Corte non sussiste la loro legittimazione ad agire, non essendovi alcuna posizione giuridica di relazione, connessione, dipendenza con il rapporto dedotto in giudizio.
Inammissibilità dell'intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione personale / Ingenito, Chiara. - In: GIUSTIZIA CIVILE. - ISSN 0017-0631. - STAMPA. - (2010), pp. 2817-2826.
Inammissibilità dell'intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione personale
Chiara Ingenito
2010
Abstract
La prima sezione civile della Corte di cassazione si è occupata di un tema complesso, quello dell'ammissibilità o meno dell'intervento degli ascendenti nel processo di separazione personale dei coniugi. Nella fattispecie l'intervento era volto ad attuare quanto statuito in sede presidenziale nel giudizio di separazione personale, ovvero la continua frequentazione dei minori con gli ascendenti, i nonni paterni, in concreto impedita dalla madre affidataria dei minori. Il ricorso presentato alla Corte aveva ad oggetto la questione dell'ammissibilità dell'intervento, essendo stata esclusa in grado di appello la possibilità degli ascendenti di intervenire in modo autonomo, quindi con un intervento litisconsortile, ma non quella di intervenire con un intervento adesivo dipendente (ex art. 105, comma 2, c.p.c.). La Corte, con tale decisione, cassando quanto statuito in grado di appello in merito all'ammissibilità di un intervento di tipo adesivo-dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c., ritiene inammissibile l'intervento degli ascendenti. Infatti, per la Corte non sussiste la loro legittimazione ad agire, non essendovi alcuna posizione giuridica di relazione, connessione, dipendenza con il rapporto dedotto in giudizio.File | Dimensione | Formato | |
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