Fin dalla prima teorizzazione, in tutti i Paesi dell’Unione europea le azioni positive sono state oggetto di uno stridente dibattito, caratterizzato dalla contrapposizione tra chi ne ha sostenuto l’idoneità e chi, al contrario, ne ha denunciato la non conformità rispetto al quadro costituzionale di riferimento. Ad arricchire tale confronto - a volte spingendo, altre volte frenando il percorso di incentivazione normativa intrapreso nei differenti ordinamenti - è stata la giurisprudenza delle Corti Costituzionali degli Stati membri. Dopo un’iniziale fase di diffidenza, persino gli orientamenti più restrittivi hanno abbandonato la strenua difesa del concetto di eguaglianza “formale” - idea che nasce e si ancora su un modello di democrazia basato su una mera, perché non attuata, dichiarazione dei diritti - per sposare il principio dell’eguaglianza “sostanziale”, fondamento di una democrazia compiuta, coerente ed effettivamente orientata alla piena garanzia dei diritti di cittadinanza e partecipazione anche tramite l’adozione di quelle misure e programmi pubblici necessari a scavalcare “ex lege” quegli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione dell’individuo come singolo e nella società. Questo cambio di direzione si è concretizzato, in particolare, mediante il riconoscimento costituzionale delle misure positive introdotte nelle legislazioni elettorali a sostegno delle candidature femminili: analizzare e porre in correlazione queste ultime è l'obiettivo che ci si è prefissati di realizzare con il presente studio.

Alla ricerca dell'uguaglianza di genere: come l'Unione europea ha affrontato la scottante questione delle azioni positive politiche / Spiniello, Chiara. - In: FOROEUROPA. - ISSN 2038-5161. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 1-11.

Alla ricerca dell'uguaglianza di genere: come l'Unione europea ha affrontato la scottante questione delle azioni positive politiche

Chiara Spiniello
2018

Abstract

Fin dalla prima teorizzazione, in tutti i Paesi dell’Unione europea le azioni positive sono state oggetto di uno stridente dibattito, caratterizzato dalla contrapposizione tra chi ne ha sostenuto l’idoneità e chi, al contrario, ne ha denunciato la non conformità rispetto al quadro costituzionale di riferimento. Ad arricchire tale confronto - a volte spingendo, altre volte frenando il percorso di incentivazione normativa intrapreso nei differenti ordinamenti - è stata la giurisprudenza delle Corti Costituzionali degli Stati membri. Dopo un’iniziale fase di diffidenza, persino gli orientamenti più restrittivi hanno abbandonato la strenua difesa del concetto di eguaglianza “formale” - idea che nasce e si ancora su un modello di democrazia basato su una mera, perché non attuata, dichiarazione dei diritti - per sposare il principio dell’eguaglianza “sostanziale”, fondamento di una democrazia compiuta, coerente ed effettivamente orientata alla piena garanzia dei diritti di cittadinanza e partecipazione anche tramite l’adozione di quelle misure e programmi pubblici necessari a scavalcare “ex lege” quegli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione dell’individuo come singolo e nella società. Questo cambio di direzione si è concretizzato, in particolare, mediante il riconoscimento costituzionale delle misure positive introdotte nelle legislazioni elettorali a sostegno delle candidature femminili: analizzare e porre in correlazione queste ultime è l'obiettivo che ci si è prefissati di realizzare con il presente studio.
2018
UNIONE EUROPEA; PARITA' DI GENERE; AZIONI POSITIVE
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Alla ricerca dell'uguaglianza di genere: come l'Unione europea ha affrontato la scottante questione delle azioni positive politiche / Spiniello, Chiara. - In: FOROEUROPA. - ISSN 2038-5161. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 1-11.
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