Scopo della presente ricerca è indagare i rapporti tra il regime della comunione legale dei beni e le partecipazioni sociali, con particolare riguardo alla posizione del coniuge non acquirente. In particolare, si intende studiare: 1. se le partecipazioni sociali, o alcune di esse, possano essere oggetto della comunione legale; 2. quali siano gli effetti della eventuale applicazione della comunione. Tali questioni, ad ormai oltre quaranta anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, rivestono ancora notevole interesse. Da un lato, infatti, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito è rimasto aperto: anche gli ultimi anni hanno visto contributi scientifici e sentenze di legittimità sposare orientamenti contrastanti. Dall’altro, gli stessi problemi presentano una notevole rilevanza pratica: i matrimoni in regime di comunione legale sono, come si avrà modo di meglio precisare, ancora numerosi, ed altrettanto frequenti sono i casi in cui alcuno dei coniugi detenga partecipazioni societarie. Nel presente lavoro, dopo una brevissima ricognizione dei caratteri fondamentali del regime della comunione legale, si illustrerà l’emersione del problema nella casistica giurisprudenziale. Ciò allo scopo di meglio chiarire la rilevanza concreta della ricerca ed individuare gli interessi contrastanti che devono trovare composizione nelle soluzioni da proporre. Quindi, si illustreranno le diverse opzioni interpretative proposte nel tempo dagli operatori del diritto, analizzandone i rispettivi argomenti. La ricostruzione che si sostiene è quella che distingue le partecipazioni sociali sulla base della loro destinazione. In particolare, nei casi in cui l’acquisto della partecipazione sia finalizzato all’esercizio di attività personale del coniuge acquirente, si ritiene applicabile l’art.178 c.c.. Detta norma assoggetta i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio ad una forma di comunione differita: gli stessi se ne considerano oggetto, infatti, solo se sussistono allo scioglimento della stessa. La ratio dell’art.178 è tutelare la libertà economica del singolo coniuge senza sacrificare del tutto la partecipazione dell’altro alle ricchezze accumulate durante il matrimonio. Tale esigenza ricorre sia quando l’attività è esercitata in forma individuale, sia quando è esercitata in forma associata con altri con un coinvolgimento personale del coniuge. La società è lo strumento per l’esercizio collettivo dell’impresa, all’interno del quale i soci possono essere più o meno personalmente coinvolti nell’attività che costituisce l’oggetto sociale a prescindere dal tipo utilizzato. Se attraverso la partecipazione societaria il coniuge svolge la propria attività personale, deve essergli riconosciuta la stessa tutela della libertà economica che il diritto di famiglia accorda all’imprenditore individuale. La partecipazione sarà dunque sottratta alla comunione immediata ai sensi dell’art.178, quale bene destinato all’esercizio dell’impresa. In caso contrario, invece, la partecipazione costituirà un acquisto suscettibile di cadere nella comunione immediata, a meno che non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell’art.179. Assumeranno rilevanza, dunque il coinvolgimento personale del coniuge nella attività societaria e il fatto che egli tragga dalla stessa una rilevante porzione del suo reddito. Questo criterio, che ha trovato anche l’avallo della giurisprudenza di legittimità, è rispettoso del dato normativo e contempera adeguatamente gli opposti interessi alla compartecipazione agli acquisti e alla libertà di iniziativa economica. Si vedrà altresì che l’indagine sulla strumentalità della partecipazione ad attività personale del socio deve essere compiuta in concreto, e non sulla base di criteri rigidamente formali, quali il tipo di società interessato o la responsabilità connessa alla partecipazione. Tale soluzione è coerente con l’impianto normativo della riforma del 1975 e trae ulteriore forza sia dalle recenti evoluzioni del diritto societario, sia da un raffronto con la realtà economica del tessuto imprenditoriale italiano. Sul primo punto, si pensi, in particolare, alla società a responsabilità limitata, società di capitali dove grande rilievo è dato alla persona del socio e che la riforma del 2003 ha definitivamente “staccato” dalla società per azioni modellandola sulla figura dei “soci-imprenditori”. Ad oggi, su circa 850.000 società di capitali presenti in Italia, più di 815.000 sono proprio società a responsabilità limitata. Non può negarsi, dunque, che i tipi societari capitalistici, inclusa la società per azioni, vengono spesso utilizzati per lo svolgimento di attività in cui almeno alcuni dei soci sono personalmente coinvolti. I dati statistici mostrano un’amplissima prevalenza, tra le società di capitali, di compagini sociali molto ristrette, con presenza di singoli soci persone fisiche titolari di partecipazioni di controllo. Sul fronte opposto, la recente legislazione tributaria esplicitamente ammette società semplici “di mero godimento”, società personali che sicuramente non hanno la connotazione di strumento per l’attività personale dei soci. L’adozione del criterio basato sulla destinazione costituisce il punto di partenza per l’analisi delle diverse problematiche inerenti il rapporto tra la comunione legale e l’organizzazione sociale. Difatti, l’effetto della comunione, quando operante, è automatico, ma tutte le società sono caratterizzate da regole proprie concernenti la circolazione delle partecipazioni e l’esercizio dei diritti sociali. Occorre dunque analizzare dapprima se e in quali forme il coniuge non acquirente possa far valere la contitolarità nei confronti dell’organizzazione; e quindi come debba esser regolato l’esercizio dei diritti sociali relativi alla partecipazione cointestata. In particolare, su quest’ultimo punto, si indagherà se le regole della comunione legale siano “autosufficienti” ovvero se occorra fare in ogni caso riferimento alle norme sulla contitolarità di partecipazioni (art.2347 e 2468 c.c.). Dall’altro lato, si indagherà sulle conseguenze in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali, ove prevista, e per l’esecuzione dei conferimenti, sia nel caso di partecipazione cointestata, sia nel caso di partecipazione rimasta intestata al solo coniuge acquirente. Inoltre, ci si dovrà soffermare sugli effetti della comunione differita ex art.178 c.c., sui quali si registrano posizioni contrastanti. Stanti le rilevanti differenze di disciplina, saranno analizzate separatamente le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e le società tra professionisti.

Comunione legale tra coniugi e partecipazioni sociali: la posizione del coniuge non acquirente / Saltarelli, Salvatore. - (2018 Mar 06).

Comunione legale tra coniugi e partecipazioni sociali: la posizione del coniuge non acquirente

SALTARELLI, SALVATORE
06/03/2018

Abstract

Scopo della presente ricerca è indagare i rapporti tra il regime della comunione legale dei beni e le partecipazioni sociali, con particolare riguardo alla posizione del coniuge non acquirente. In particolare, si intende studiare: 1. se le partecipazioni sociali, o alcune di esse, possano essere oggetto della comunione legale; 2. quali siano gli effetti della eventuale applicazione della comunione. Tali questioni, ad ormai oltre quaranta anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, rivestono ancora notevole interesse. Da un lato, infatti, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito è rimasto aperto: anche gli ultimi anni hanno visto contributi scientifici e sentenze di legittimità sposare orientamenti contrastanti. Dall’altro, gli stessi problemi presentano una notevole rilevanza pratica: i matrimoni in regime di comunione legale sono, come si avrà modo di meglio precisare, ancora numerosi, ed altrettanto frequenti sono i casi in cui alcuno dei coniugi detenga partecipazioni societarie. Nel presente lavoro, dopo una brevissima ricognizione dei caratteri fondamentali del regime della comunione legale, si illustrerà l’emersione del problema nella casistica giurisprudenziale. Ciò allo scopo di meglio chiarire la rilevanza concreta della ricerca ed individuare gli interessi contrastanti che devono trovare composizione nelle soluzioni da proporre. Quindi, si illustreranno le diverse opzioni interpretative proposte nel tempo dagli operatori del diritto, analizzandone i rispettivi argomenti. La ricostruzione che si sostiene è quella che distingue le partecipazioni sociali sulla base della loro destinazione. In particolare, nei casi in cui l’acquisto della partecipazione sia finalizzato all’esercizio di attività personale del coniuge acquirente, si ritiene applicabile l’art.178 c.c.. Detta norma assoggetta i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio ad una forma di comunione differita: gli stessi se ne considerano oggetto, infatti, solo se sussistono allo scioglimento della stessa. La ratio dell’art.178 è tutelare la libertà economica del singolo coniuge senza sacrificare del tutto la partecipazione dell’altro alle ricchezze accumulate durante il matrimonio. Tale esigenza ricorre sia quando l’attività è esercitata in forma individuale, sia quando è esercitata in forma associata con altri con un coinvolgimento personale del coniuge. La società è lo strumento per l’esercizio collettivo dell’impresa, all’interno del quale i soci possono essere più o meno personalmente coinvolti nell’attività che costituisce l’oggetto sociale a prescindere dal tipo utilizzato. Se attraverso la partecipazione societaria il coniuge svolge la propria attività personale, deve essergli riconosciuta la stessa tutela della libertà economica che il diritto di famiglia accorda all’imprenditore individuale. La partecipazione sarà dunque sottratta alla comunione immediata ai sensi dell’art.178, quale bene destinato all’esercizio dell’impresa. In caso contrario, invece, la partecipazione costituirà un acquisto suscettibile di cadere nella comunione immediata, a meno che non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell’art.179. Assumeranno rilevanza, dunque il coinvolgimento personale del coniuge nella attività societaria e il fatto che egli tragga dalla stessa una rilevante porzione del suo reddito. Questo criterio, che ha trovato anche l’avallo della giurisprudenza di legittimità, è rispettoso del dato normativo e contempera adeguatamente gli opposti interessi alla compartecipazione agli acquisti e alla libertà di iniziativa economica. Si vedrà altresì che l’indagine sulla strumentalità della partecipazione ad attività personale del socio deve essere compiuta in concreto, e non sulla base di criteri rigidamente formali, quali il tipo di società interessato o la responsabilità connessa alla partecipazione. Tale soluzione è coerente con l’impianto normativo della riforma del 1975 e trae ulteriore forza sia dalle recenti evoluzioni del diritto societario, sia da un raffronto con la realtà economica del tessuto imprenditoriale italiano. Sul primo punto, si pensi, in particolare, alla società a responsabilità limitata, società di capitali dove grande rilievo è dato alla persona del socio e che la riforma del 2003 ha definitivamente “staccato” dalla società per azioni modellandola sulla figura dei “soci-imprenditori”. Ad oggi, su circa 850.000 società di capitali presenti in Italia, più di 815.000 sono proprio società a responsabilità limitata. Non può negarsi, dunque, che i tipi societari capitalistici, inclusa la società per azioni, vengono spesso utilizzati per lo svolgimento di attività in cui almeno alcuni dei soci sono personalmente coinvolti. I dati statistici mostrano un’amplissima prevalenza, tra le società di capitali, di compagini sociali molto ristrette, con presenza di singoli soci persone fisiche titolari di partecipazioni di controllo. Sul fronte opposto, la recente legislazione tributaria esplicitamente ammette società semplici “di mero godimento”, società personali che sicuramente non hanno la connotazione di strumento per l’attività personale dei soci. L’adozione del criterio basato sulla destinazione costituisce il punto di partenza per l’analisi delle diverse problematiche inerenti il rapporto tra la comunione legale e l’organizzazione sociale. Difatti, l’effetto della comunione, quando operante, è automatico, ma tutte le società sono caratterizzate da regole proprie concernenti la circolazione delle partecipazioni e l’esercizio dei diritti sociali. Occorre dunque analizzare dapprima se e in quali forme il coniuge non acquirente possa far valere la contitolarità nei confronti dell’organizzazione; e quindi come debba esser regolato l’esercizio dei diritti sociali relativi alla partecipazione cointestata. In particolare, su quest’ultimo punto, si indagherà se le regole della comunione legale siano “autosufficienti” ovvero se occorra fare in ogni caso riferimento alle norme sulla contitolarità di partecipazioni (art.2347 e 2468 c.c.). Dall’altro lato, si indagherà sulle conseguenze in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali, ove prevista, e per l’esecuzione dei conferimenti, sia nel caso di partecipazione cointestata, sia nel caso di partecipazione rimasta intestata al solo coniuge acquirente. Inoltre, ci si dovrà soffermare sugli effetti della comunione differita ex art.178 c.c., sui quali si registrano posizioni contrastanti. Stanti le rilevanti differenze di disciplina, saranno analizzate separatamente le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e le società tra professionisti.
6-mar-2018
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Tesi dottorato Saltarelli

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Tipologia: Tesi di dottorato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1108199
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