La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) ha attribuito le funzioni degli organismi di composizione delle crisi ai seguenti soggetti: a) organismi costituti da enti pubblici purche´ sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalita` ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia; b) professionisti, o societa` tra professionisti, muniti dei requisiti indicati dall’art. 28 legge fallim., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure un notaio, nominati dal tribunale. In seguito al d.m. 24 settembre 2014, n. 202 ed alla effettiva costituzione degli organismi, la nomina del professionista da parte del tribunale e, conseguentemente, il cd. sistema del doppio binario sono venuti meno. Nel regime attuale e`, dunque, il debitore che nomina l’organo tecnico, salva l’ipotesi di mancata costituzione dell’organismo. Sotto altro profilo il diniego dell’autorita` giudiziaria di nominare un professionista, stante la regolare costituzione di un organismo, non preclude affatto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento; il relativo provvedimento non e`, pertanto, ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim / Farina, Pasqualina. - In: IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI. - ISSN 0391-5239. - STAMPA. - 92:6(2017), pp. 1447-1456.

Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim.

Pasqualina Farina
2017

Abstract

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) ha attribuito le funzioni degli organismi di composizione delle crisi ai seguenti soggetti: a) organismi costituti da enti pubblici purche´ sussistano adeguate garanzie di indipendenza e professionalita` ed iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero di Giustizia; b) professionisti, o societa` tra professionisti, muniti dei requisiti indicati dall’art. 28 legge fallim., ovvero avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oppure un notaio, nominati dal tribunale. In seguito al d.m. 24 settembre 2014, n. 202 ed alla effettiva costituzione degli organismi, la nomina del professionista da parte del tribunale e, conseguentemente, il cd. sistema del doppio binario sono venuti meno. Nel regime attuale e`, dunque, il debitore che nomina l’organo tecnico, salva l’ipotesi di mancata costituzione dell’organismo. Sotto altro profilo il diniego dell’autorita` giudiziaria di nominare un professionista, stante la regolare costituzione di un organismo, non preclude affatto l’accesso alle procedure di sovraindebitamento; il relativo provvedimento non e`, pertanto, ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
2017
procedure da sovraindebitamento; ricorso straordinario in cassazione; inammissibilità
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Inammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista ex art. 28 legge fallim / Farina, Pasqualina. - In: IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI. - ISSN 0391-5239. - STAMPA. - 92:6(2017), pp. 1447-1456.
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Farina_Inammissibilità_2017.PDF

solo gestori archivio

Tipologia: Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 185.02 kB
Formato Adobe PDF
185.02 kB Adobe PDF   Contatta l'autore

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1093058
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact