La tutela ambientale è un valore costituzionale. Se tale concetto oggi risulta acclarato e generalmente riconosciuto nell’ ordinamento giuridico, ci si rende conto di quanto tale materia sia continuamente in evoluzione e offra all'interprete sempre numerose e progressive occasioni di dibattito ed approfondimento. Il dato che emerge in modo lampante dalla realtà fattuale e dalla ricostruzione giuridica mostra come la materia ambientale sia poliedrica e spendibile in diversi settori dell'ordinamento coinvolgendo di volta in volta posizioni giuridiche ed interessi meritevoli di tutela seppur di varia e non omogenea natura. Ne consegue che, sebbene la tutela dell’ambiente sia spesso oggetto di interventi dal legislatore, risulta frammentaria e iperspecializzata. La ragione di detta tendenza è riscontrabile nella continua evoluzione che il concetto di ambiente ha subito nel corso dei decenni. L’oggetto del presente lavoro è individuare, attraverso un’analisi multi-direzionale, i confini costituzionali della tutela ambientale, in particolare in rapporto alla crescita ed allo sviluppo dell’individuo Analizzare la materia ambientale sotto il profilo costituzionale comporta innanzitutto inquadrarla tra i Principi fondamentali, dando conto della interpretazione evolutiva dell’articolo 9 della Costituzione. Vuol dire altresì descriverla non in termini assoluti e statici, ma sottolinerarne essenzialmente gli opposti caratteri dinamici i quali consentono alla materia in esame di intersecarsi e combinarsi con numerosi diritti e libertà. Ciò, se da un lato fonda il suo carattere composito e complesso, dall’altro pone un problema di tutela generale, talchè risulta arduo riscontrare nel nostro ordinamento, nonostante l’intervento allocativo del Codice dell’Ambiente, l’esistenza di una tutela prodromica dell'ambiente, considerato in assoluto, che abbia carattere di sistematicità ed astrattezza. Ragionare, in chiave costituzionale, di ambiente significa innanzitutto approfondire e bilanciare il problema delle competenze e delle attribuzioni nei diversi livelli di governo con la necessità di chiarire la natura stessa dell'ambiente all'interno dell'ordinamento costituzionale. Ciò stimola la ricerca in due direzioni opposte: verso il passato, attraverso l'analisi delle fonti costituzionali al fine di trovare un concetto unitario di ambiente e verso il futuro, ipotizzando nuovi e conseguenti scenari di tutela. Sotto il primo aspetto la ricerca si è in via prioritaria concentrata sulla ricerca e l'analisi del concetto di ambiente all'interno del testo costituzionale; in particolare ci si è chiesto quale fosse la ragione del mancato inserimento dello stesso termine <<ambiente>> nelle disposizioni della Costituzione. Per rispondere a tale interrogativo è stata adottata una metodologia tradizionale di analisi sistematica delle fonti giuridiche a disposizione: attraverso la ricostruzione dettagliata dei lavori preparatori e delle discussioni in Assemblea costituente intorno all'art 9 Cost. è stato possibile definire l'humus entro il quale si sono sviluppati i cardini costituzionali della tutela ambientale. Ne è criticamente emerso come la nozione di <<paesaggio>> abbia per lungo tempo descritto gli argini della materia in parola: da un lato la necessità di sottolineare l'importanza di tutelare le <<bellezze naturali>> dimostrata dalla collocazione della disposizione tra i principi fondamentali fortemente discussa in Assemblea costituente; dall'altro la caratterizzazione di detta tutela solo in termini estetico-formalistici. Se infatti si sposta per un attimo l'attenzione alla norma contenuta nell’art 44 Cost. , la quale fonda il principio del razionale sfruttamento del suolo, ci si rende conto di come la sensibilità giuridica dei Costituenti fosse tesa a distinguere aprioristicamente i concetti di paesaggio, inteso come insieme delle bellezze naturali identificative della Nazione e di suolo, inteso invece in senso produttivo come spazio aggredibile dalla proprietà privata per lo sfruttamento delle risorse. Tale concezione emerge soprattutto nella produzione dottrinale che fino agli anni Settanta circa si occupa di individuare i confini della tutela galvanizzandone specificamente gli aspetti estetico-formalistici ed le competenze statali in materia protezione delle bellezze naturali. L'analisi storica che ne consegue è pertanto tesa ad approfondire le fasi dell'evoluzione del concetto di ambiente da bene costituzionalmente protetto a valore costituzionale; ne è emerso come la tutela profferta dall'ordinamento italiano risulti problematicamente peculiare nel panorama delle esperienze costituzionali analizzate, le quali predispongono, in modo piuttosto omogeneo e costante, la definizione aprioristica della tutela ambientale o attraverso l’inserimento esplicito nel disposto costituzionale o attraverso un intervento di legislazione ordinaria. È opportuno precisare che la disciplina costituzionale italiana ha subito un'importante evoluzione con la riforma del Titolo V, occasione che ha visto l'inserimento espresso della tutela ambientale nel testo della Costituzione. Ciò ha sicuramente contribuito a superare la primordiale contrapposizione tra posizioni centraliste e regionaliste emerse agli albori della discussione tra i costituenti: elemento cardine della nuova impostazione della tutela ambientale è la sua trasversalità. Essa di qualifica in senso formale, quale criterio a governo delle competenze ex art 117 Cost, ma anche in senso sostanziale, quale sostrato dinamico dell’intersecarsi di molteplici materie ed interessi. Se infatti questi trovano negli equilibri del cd. Stato apparato, i fondamenti positivi della corrispondente tutela, la costituzionalizzazione della materia ambientale pone la necessità di uno sforzo ulteriore: l’inquadramento all’interno dei meccanismi dello Stato – comunità. In tale prospettiva affiora il collegamento tra l’individuo e l’ambiente. I costanti dibattiti tra le tesi antropo-centriste e quelle eco-centriste circa l’ individuazione dell’interesse tutelabile e le critiche recenti sulla frammentazione della tutela ambientale in piccoli interessi meritevoli di tutela ( quali il diritto all’informazione ambientale, il diritto ad un ambiente salubre) ruotano in effetti intorno al carattere inafferrabile dell’ambiente. La ricerca si pone quindi l’obiettivo di superare tale difficoltà innanzitutto ricercando nel panorama costituzionale, compulsato da un’ondivaga produzione dottrinale e di una costante ricostruzione giurisprudenziale, quelle occasioni di trasposizione sistematica e concreta della tutela ambientale. In particolare rifuggendo dalla pretesa di <<degradare>> il concetto di ambiente da valore costituzionale a mero oggetto di diritto o bene materiale si cerca di ipotizzare l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva in grado di tradurre la simbiosi uomo – natura che costituisce il fermo fondamento ontologico dell’articolo 9 (e delle relative combinazioni con altre norme di rango costituzionale). Si pone quindi come ipotesi che l’unico elemento in grado di descrivere a tinte forti l’evanescenza del concetto di ambiente è il territorio. Esso costituisce la forma dell’ambiente sulla quale agisce l’intervento umano e lo spazio della cittadinanza, talchè il governo del territorio diventa il governo dell’ambiente. Ciò consente di verificare l’esistenza di posizioni giuridiche immediatamente incidenti o derivanti dalle azioni amministrative su di esso eseguite e degli interventi legislativi che ne sono alla base al fine di (di)mostrare quanto la materia ambientale sia in grado di coinvolgere numerosi settori giuridici (si pensi ai diritti di partecipazione o di informazione ambientale o all’urbanistica). In particolare si sposa la tesi per cui il territorio, quale forma dell’ambiente, sia un bene collettivo: in tale chiave si analizza il dibattito, di recente riaperto da nuovi stimoli, tra beni comuni e la proprietà collettiva. L’idea primigenia è che la tutela dell’ambiente-territorio fonda una pretesa di giustizia dell’individuo, non assoluto, ma all’interno della comunità nella quale si sviluppa. La crisi massima del sistema sin ora descritto è rappresentata dalle emergenze ambientali, o, più correttamente, dalla tecnica legislativa di tutela dell’ambiente in situazioni di emergenza, quali in particolare, il caso Rifiuti in Campania o l’Ilva a Taranto. Il continuo ricorso alla norma straordinaria ha creato e cristallizzato un sistema alternativo di tutela dell’ambiente fondato solo su ragioni di necessità ed urgenza e, di fatto, l’avocazione del governo del territorio al livello centrale, quale criterio solutore dell’emergenza, ha interrotto la relazione simbiotica tra ambiente – territorio – cittadinanza che fonda la natura costituzionale del <<valore>> ambiente. Se, infine, la ricerca analizza le crisi dell’attuale sistema di tutela ambientale, dall’altro lato prova a immaginare nuove forme di garanzia: attraverso il ribaltamento della tradizionale concezione dell’ambiente come valore astratto, l’ esame volge a tendenze prospettiche de iure condendo ipotizzando la traduzione della detta relazione triadica in un diritto dell’individuo allo sviluppo sostenibile.

AMBIENTE, VALORE COSTITUZIONALE - CRISI DEL SISTEMA E PROSPETTIVE DI TUTELA / Niola, Francesca. - (2018 Feb 12).

AMBIENTE, VALORE COSTITUZIONALE - CRISI DEL SISTEMA E PROSPETTIVE DI TUTELA

NIOLA, FRANCESCA
12/02/2018

Abstract

La tutela ambientale è un valore costituzionale. Se tale concetto oggi risulta acclarato e generalmente riconosciuto nell’ ordinamento giuridico, ci si rende conto di quanto tale materia sia continuamente in evoluzione e offra all'interprete sempre numerose e progressive occasioni di dibattito ed approfondimento. Il dato che emerge in modo lampante dalla realtà fattuale e dalla ricostruzione giuridica mostra come la materia ambientale sia poliedrica e spendibile in diversi settori dell'ordinamento coinvolgendo di volta in volta posizioni giuridiche ed interessi meritevoli di tutela seppur di varia e non omogenea natura. Ne consegue che, sebbene la tutela dell’ambiente sia spesso oggetto di interventi dal legislatore, risulta frammentaria e iperspecializzata. La ragione di detta tendenza è riscontrabile nella continua evoluzione che il concetto di ambiente ha subito nel corso dei decenni. L’oggetto del presente lavoro è individuare, attraverso un’analisi multi-direzionale, i confini costituzionali della tutela ambientale, in particolare in rapporto alla crescita ed allo sviluppo dell’individuo Analizzare la materia ambientale sotto il profilo costituzionale comporta innanzitutto inquadrarla tra i Principi fondamentali, dando conto della interpretazione evolutiva dell’articolo 9 della Costituzione. Vuol dire altresì descriverla non in termini assoluti e statici, ma sottolinerarne essenzialmente gli opposti caratteri dinamici i quali consentono alla materia in esame di intersecarsi e combinarsi con numerosi diritti e libertà. Ciò, se da un lato fonda il suo carattere composito e complesso, dall’altro pone un problema di tutela generale, talchè risulta arduo riscontrare nel nostro ordinamento, nonostante l’intervento allocativo del Codice dell’Ambiente, l’esistenza di una tutela prodromica dell'ambiente, considerato in assoluto, che abbia carattere di sistematicità ed astrattezza. Ragionare, in chiave costituzionale, di ambiente significa innanzitutto approfondire e bilanciare il problema delle competenze e delle attribuzioni nei diversi livelli di governo con la necessità di chiarire la natura stessa dell'ambiente all'interno dell'ordinamento costituzionale. Ciò stimola la ricerca in due direzioni opposte: verso il passato, attraverso l'analisi delle fonti costituzionali al fine di trovare un concetto unitario di ambiente e verso il futuro, ipotizzando nuovi e conseguenti scenari di tutela. Sotto il primo aspetto la ricerca si è in via prioritaria concentrata sulla ricerca e l'analisi del concetto di ambiente all'interno del testo costituzionale; in particolare ci si è chiesto quale fosse la ragione del mancato inserimento dello stesso termine <> nelle disposizioni della Costituzione. Per rispondere a tale interrogativo è stata adottata una metodologia tradizionale di analisi sistematica delle fonti giuridiche a disposizione: attraverso la ricostruzione dettagliata dei lavori preparatori e delle discussioni in Assemblea costituente intorno all'art 9 Cost. è stato possibile definire l'humus entro il quale si sono sviluppati i cardini costituzionali della tutela ambientale. Ne è criticamente emerso come la nozione di <> abbia per lungo tempo descritto gli argini della materia in parola: da un lato la necessità di sottolineare l'importanza di tutelare le <> dimostrata dalla collocazione della disposizione tra i principi fondamentali fortemente discussa in Assemblea costituente; dall'altro la caratterizzazione di detta tutela solo in termini estetico-formalistici. Se infatti si sposta per un attimo l'attenzione alla norma contenuta nell’art 44 Cost. , la quale fonda il principio del razionale sfruttamento del suolo, ci si rende conto di come la sensibilità giuridica dei Costituenti fosse tesa a distinguere aprioristicamente i concetti di paesaggio, inteso come insieme delle bellezze naturali identificative della Nazione e di suolo, inteso invece in senso produttivo come spazio aggredibile dalla proprietà privata per lo sfruttamento delle risorse. Tale concezione emerge soprattutto nella produzione dottrinale che fino agli anni Settanta circa si occupa di individuare i confini della tutela galvanizzandone specificamente gli aspetti estetico-formalistici ed le competenze statali in materia protezione delle bellezze naturali. L'analisi storica che ne consegue è pertanto tesa ad approfondire le fasi dell'evoluzione del concetto di ambiente da bene costituzionalmente protetto a valore costituzionale; ne è emerso come la tutela profferta dall'ordinamento italiano risulti problematicamente peculiare nel panorama delle esperienze costituzionali analizzate, le quali predispongono, in modo piuttosto omogeneo e costante, la definizione aprioristica della tutela ambientale o attraverso l’inserimento esplicito nel disposto costituzionale o attraverso un intervento di legislazione ordinaria. È opportuno precisare che la disciplina costituzionale italiana ha subito un'importante evoluzione con la riforma del Titolo V, occasione che ha visto l'inserimento espresso della tutela ambientale nel testo della Costituzione. Ciò ha sicuramente contribuito a superare la primordiale contrapposizione tra posizioni centraliste e regionaliste emerse agli albori della discussione tra i costituenti: elemento cardine della nuova impostazione della tutela ambientale è la sua trasversalità. Essa di qualifica in senso formale, quale criterio a governo delle competenze ex art 117 Cost, ma anche in senso sostanziale, quale sostrato dinamico dell’intersecarsi di molteplici materie ed interessi. Se infatti questi trovano negli equilibri del cd. Stato apparato, i fondamenti positivi della corrispondente tutela, la costituzionalizzazione della materia ambientale pone la necessità di uno sforzo ulteriore: l’inquadramento all’interno dei meccanismi dello Stato – comunità. In tale prospettiva affiora il collegamento tra l’individuo e l’ambiente. I costanti dibattiti tra le tesi antropo-centriste e quelle eco-centriste circa l’ individuazione dell’interesse tutelabile e le critiche recenti sulla frammentazione della tutela ambientale in piccoli interessi meritevoli di tutela ( quali il diritto all’informazione ambientale, il diritto ad un ambiente salubre) ruotano in effetti intorno al carattere inafferrabile dell’ambiente. La ricerca si pone quindi l’obiettivo di superare tale difficoltà innanzitutto ricercando nel panorama costituzionale, compulsato da un’ondivaga produzione dottrinale e di una costante ricostruzione giurisprudenziale, quelle occasioni di trasposizione sistematica e concreta della tutela ambientale. In particolare rifuggendo dalla pretesa di <> il concetto di ambiente da valore costituzionale a mero oggetto di diritto o bene materiale si cerca di ipotizzare l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva in grado di tradurre la simbiosi uomo – natura che costituisce il fermo fondamento ontologico dell’articolo 9 (e delle relative combinazioni con altre norme di rango costituzionale). Si pone quindi come ipotesi che l’unico elemento in grado di descrivere a tinte forti l’evanescenza del concetto di ambiente è il territorio. Esso costituisce la forma dell’ambiente sulla quale agisce l’intervento umano e lo spazio della cittadinanza, talchè il governo del territorio diventa il governo dell’ambiente. Ciò consente di verificare l’esistenza di posizioni giuridiche immediatamente incidenti o derivanti dalle azioni amministrative su di esso eseguite e degli interventi legislativi che ne sono alla base al fine di (di)mostrare quanto la materia ambientale sia in grado di coinvolgere numerosi settori giuridici (si pensi ai diritti di partecipazione o di informazione ambientale o all’urbanistica). In particolare si sposa la tesi per cui il territorio, quale forma dell’ambiente, sia un bene collettivo: in tale chiave si analizza il dibattito, di recente riaperto da nuovi stimoli, tra beni comuni e la proprietà collettiva. L’idea primigenia è che la tutela dell’ambiente-territorio fonda una pretesa di giustizia dell’individuo, non assoluto, ma all’interno della comunità nella quale si sviluppa. La crisi massima del sistema sin ora descritto è rappresentata dalle emergenze ambientali, o, più correttamente, dalla tecnica legislativa di tutela dell’ambiente in situazioni di emergenza, quali in particolare, il caso Rifiuti in Campania o l’Ilva a Taranto. Il continuo ricorso alla norma straordinaria ha creato e cristallizzato un sistema alternativo di tutela dell’ambiente fondato solo su ragioni di necessità ed urgenza e, di fatto, l’avocazione del governo del territorio al livello centrale, quale criterio solutore dell’emergenza, ha interrotto la relazione simbiotica tra ambiente – territorio – cittadinanza che fonda la natura costituzionale del <> ambiente. Se, infine, la ricerca analizza le crisi dell’attuale sistema di tutela ambientale, dall’altro lato prova a immaginare nuove forme di garanzia: attraverso il ribaltamento della tradizionale concezione dell’ambiente come valore astratto, l’ esame volge a tendenze prospettiche de iure condendo ipotizzando la traduzione della detta relazione triadica in un diritto dell’individuo allo sviluppo sostenibile.
12-feb-2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1070763
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