L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo. Le novità introdotte valorizzano il vasto patrimonio informativo disponibile nell’Anagrafe Tributaria arricchito, tra l’altro, recentemente, dai dati provenienti dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. effettuate nei confronti del consumatore finale. Le modifiche tengono conto, pertanto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell’Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti. La nuova disciplina stabilisce che: - la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a tal proposito l’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012 stabilisce che il contribuente ha facoltà di dimostrare: a) che il finanziamento delle spese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo; - a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente; - in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%; - il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212); - dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta. Più in particolare, il nuovo quarto comma dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 dispone che gli uffici possono determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”. Il nuovo quinto comma dell’articolo 38 prevede che la determinazione sintetica del reddito possa essere, altresì, fondata sul “contenuto induttivo” di elementi indicativi di capacità contributiva. Particolare rilevanza assumono nel rinnovato accertamento sintetico, le modifiche consistenti nell’istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo obbligatorio. L’articolo 38, settimo comma, nella nuova formulazione, dispone, infatti, che “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. Il sesto comma dell’articolo 38, prevede che la determinazione sintetica del reddito (di cui ai commi quarto e quinto) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. Ai fini dell’applicazione delle nuove regole è, pertanto, sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari ad un quarto); è, inoltre, sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta e non più per un biennio. Il settimo comma, ultima parte, dell’articolo 38 prevede, infine, che, dal reddito complessivo determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri previsti dall'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e le detrazioni dall’imposta previste per legge. Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. Il decreto ha realizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice “evoluzione” di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito. Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti. A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare.

Il nuovo redditometro e il contenuto della prova contraria / Brandi, Francesco. - (2018 Feb 12).

Il nuovo redditometro e il contenuto della prova contraria

BRANDI, FRANCESCO
12/02/2018

Abstract

L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo. Le novità introdotte valorizzano il vasto patrimonio informativo disponibile nell’Anagrafe Tributaria arricchito, tra l’altro, recentemente, dai dati provenienti dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. effettuate nei confronti del consumatore finale. Le modifiche tengono conto, pertanto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell’Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti. La nuova disciplina stabilisce che: - la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a tal proposito l’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012 stabilisce che il contribuente ha facoltà di dimostrare: a) che il finanziamento delle spese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo; - a detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente; - in ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20%; - il contribuente è ulteriormente e significativamente garantito dall’ampia possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212); - dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta. Più in particolare, il nuovo quarto comma dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 dispone che gli uffici possono determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”. Il nuovo quinto comma dell’articolo 38 prevede che la determinazione sintetica del reddito possa essere, altresì, fondata sul “contenuto induttivo” di elementi indicativi di capacità contributiva. Particolare rilevanza assumono nel rinnovato accertamento sintetico, le modifiche consistenti nell’istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo obbligatorio. L’articolo 38, settimo comma, nella nuova formulazione, dispone, infatti, che “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”. Il sesto comma dell’articolo 38, prevede che la determinazione sintetica del reddito (di cui ai commi quarto e quinto) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. Ai fini dell’applicazione delle nuove regole è, pertanto, sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari ad un quarto); è, inoltre, sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d’imposta e non più per un biennio. Il settimo comma, ultima parte, dell’articolo 38 prevede, infine, che, dal reddito complessivo determinato sinteticamente, sono deducibili gli oneri previsti dall'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e le detrazioni dall’imposta previste per legge. Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. Il decreto ha realizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice “evoluzione” di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito. Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti. A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare.
12-feb-2018
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Tipologia: Tesi di dottorato
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