Le funzioni della responsabilità civile sono molteplici, ma essenzialmente si possono ridurre a due: la funzione risarcitoria e quella sanzionatoria. E` possibile, utile, opportuno in casi eccezionali sanzionare l’agente con l’obbligo di risarcire alla vittima una somma superiore al valore distrutto, cioè al danno che normalmente le sarebbe risarcito? Oppure gratificare la vittima con un risarcimento superiore al dovuto e imporre all’agente di versare una somma ad un fondo di garanzia per le vittime di medesimi 1102 contratto e impresa 4/2017 illeciti che non hanno potuto essere risarcite per l’incapienza del debitore, cioè dell’agente che ha commesso l’illecito? Nel nostro ordinamento non è possibile, mentre in altri ordinamenti l’istituto dei danni ulteriori – denominati per l’appunto esemplari, extra-compensativi, o punitivi – è conosciuto da tempo e praticato all’occasione.
Il dibattito intorno ai danni punitivi. Le funzioni della responsabilità civile e i danni "punitivi". un dibattito sulle recenti sentenze della suprema corte di cassazione / Alpa, G.. - In: CONTRATTO E IMPRESA. - ISSN 1123-5055. - STAMPA. - 33:4(2017), pp. 1084-1106.
Il dibattito intorno ai danni punitivi. Le funzioni della responsabilità civile e i danni "punitivi". un dibattito sulle recenti sentenze della suprema corte di cassazione
G. ALPA
2017
Abstract
Le funzioni della responsabilità civile sono molteplici, ma essenzialmente si possono ridurre a due: la funzione risarcitoria e quella sanzionatoria. E` possibile, utile, opportuno in casi eccezionali sanzionare l’agente con l’obbligo di risarcire alla vittima una somma superiore al valore distrutto, cioè al danno che normalmente le sarebbe risarcito? Oppure gratificare la vittima con un risarcimento superiore al dovuto e imporre all’agente di versare una somma ad un fondo di garanzia per le vittime di medesimi 1102 contratto e impresa 4/2017 illeciti che non hanno potuto essere risarcite per l’incapienza del debitore, cioè dell’agente che ha commesso l’illecito? Nel nostro ordinamento non è possibile, mentre in altri ordinamenti l’istituto dei danni ulteriori – denominati per l’appunto esemplari, extra-compensativi, o punitivi – è conosciuto da tempo e praticato all’occasione.File | Dimensione | Formato | |
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