Il commento esamina la recente decisione delle Sezioni Unite n. 20449/2014, intorno alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza) ed alle tecniche procedimenti della relativa fase decisoria, le quali impongono la rimessione della causa in decisione ed il previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito.
Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove il provvedimento non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità ,l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (massima non ufficiale).
Sull'impugnazione dell'ordinanza in tema di competenza / Tiscini, Roberta. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - STAMPA. - 70:2(2015), pp. 545-557.
Sull'impugnazione dell'ordinanza in tema di competenza
Roberta Tiscini
2015
Abstract
Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove il provvedimento non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità ,l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (massima non ufficiale).File | Dimensione | Formato | |
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