Ai fini della costituzione del gruppo i.v.a. di cui al Titolo V-bis del d.P.R. n. 633/1972 è stabilita la regola cd. "all-in, all-out", in base alla quale le società che presentano i requisiti finanziario, economico e organizzativo fissati dalla legge devono esercitare tutte l'opzione per l'applicazione del regime, altrimenti il gruppo non può validamente costituirsi. Scopo della ricerca è verificare quali conseguenze scaturiscano dalla violazione del predetto principio.
Violazione del principio all-in-all-out e cessazione del gruppo i.v.a / Mencarelli, Enrica. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - ELETTRONICO. - Supplemento online (18 maggio 2017)(2017).
Violazione del principio all-in-all-out e cessazione del gruppo i.v.a.
Enrica Mencarelli
2017
Abstract
Ai fini della costituzione del gruppo i.v.a. di cui al Titolo V-bis del d.P.R. n. 633/1972 è stabilita la regola cd. "all-in, all-out", in base alla quale le società che presentano i requisiti finanziario, economico e organizzativo fissati dalla legge devono esercitare tutte l'opzione per l'applicazione del regime, altrimenti il gruppo non può validamente costituirsi. Scopo della ricerca è verificare quali conseguenze scaturiscano dalla violazione del predetto principio.File | Dimensione | Formato | |
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