La presente riflessione trae spunto da una recente sentenza della Suprema Corte, la quale – nel decidere una questione in materia di condominio negli edifici – ha enucleato una ipotesi di indennità al di fuori di quelle previste dal codice civile.La questione all’esame della Suprema Corte poneva un mero problema di equa distribuzione dell’onere del consolidamento dell’immobile, dal quale anche il ricorrente aveva tratto ovvio vantaggio, costituendo tale intervento un atto necessario per prevenire il crollo dell’edificio. La Corte di cassazione non aveva l’esigenza di «scomodare» lo strumento indennitario, che risponde a natura e funzione diverse rispetto a quelle riscontrabili nel caso di specie. Sarebbe stato sufficiente fare applicazione dei principi generali in tema di comunione e condominio, che impongono una equa e proporzionale distribuzione dell’onere necessario alla produzione di un’utilità collettiva nell’interesse di tutti i condomini tra tutti i comunisti e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l’edificio condominiale pericolante.
Uso e abuso del ricorso all’indennità: note in margine a Cass. 25292/2015 / Caricato, Cristina. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - STAMPA. - 2(2017), pp. 625-633.
Uso e abuso del ricorso all’indennità: note in margine a Cass. 25292/2015
CARICATO, Cristina
2017
Abstract
La presente riflessione trae spunto da una recente sentenza della Suprema Corte, la quale – nel decidere una questione in materia di condominio negli edifici – ha enucleato una ipotesi di indennità al di fuori di quelle previste dal codice civile.La questione all’esame della Suprema Corte poneva un mero problema di equa distribuzione dell’onere del consolidamento dell’immobile, dal quale anche il ricorrente aveva tratto ovvio vantaggio, costituendo tale intervento un atto necessario per prevenire il crollo dell’edificio. La Corte di cassazione non aveva l’esigenza di «scomodare» lo strumento indennitario, che risponde a natura e funzione diverse rispetto a quelle riscontrabili nel caso di specie. Sarebbe stato sufficiente fare applicazione dei principi generali in tema di comunione e condominio, che impongono una equa e proporzionale distribuzione dell’onere necessario alla produzione di un’utilità collettiva nell’interesse di tutti i condomini tra tutti i comunisti e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l’edificio condominiale pericolante.File | Dimensione | Formato | |
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