L'art. 2256 c.c. vieta al socio di società di persone di servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Tale disposizione contribuisce a definire il regime giuridico dei beni delle società prive di personalità giuridica. Sono evidenziate le differenze di disciplina con l'antecedente storico della norma del codice civile (art. 110 cod. comm. 1882) e le principali questioni applicative, sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza in materia.
Art. 2256. Uso illegittimo delle cose sociali / Gommellini, Alberto. - STAMPA. - sub artt. 2247-2378(2015), pp. 152-164. - COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE UTET.
Art. 2256. Uso illegittimo delle cose sociali
GOMMELLINI, Alberto
2015
Abstract
L'art. 2256 c.c. vieta al socio di società di persone di servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Tale disposizione contribuisce a definire il regime giuridico dei beni delle società prive di personalità giuridica. Sono evidenziate le differenze di disciplina con l'antecedente storico della norma del codice civile (art. 110 cod. comm. 1882) e le principali questioni applicative, sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza in materia.File | Dimensione | Formato | |
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