Premessi brevi cenni sulla nozione di fusione transfrontaliera e sulla disciplina di tale operazione contenuta nella Direttiva 2005/56/CE, già recepita nell'ordinamento italiano, l'autrice s'interroga su unod ei profili problematici che interessano il campo di applicazione di detta direttiva, in quanto la norma che lo riguarda esclude espressamente dallo stesso le società aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, operanti secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote sono rimborsate a richiesta dei possessori, attingendo alle attività di dette società. Da qui si dipana l'indagine, volta a stabilire se i riferimenti appena menzionati valgano o meno ad identificare, nella tipologia dei soggetti operanti nel settore della gestione collettiva del risparmio, le SGR. La conclusione è negativa: le SGR non rientrano nel perimetro dei soggetti esclusi, per cui le fusioni transnazionali tra SGR sono soggette alla disciplina contenuta nella citata Direttiva e nel decreto italiano di recepimento della stessa.
La fusione transfrontaliera di SGR / Scognamiglio, Giuliana. - STAMPA. - (2016), pp. 203-219.
La fusione transfrontaliera di SGR
SCOGNAMIGLIO, Giuliana
2016
Abstract
Premessi brevi cenni sulla nozione di fusione transfrontaliera e sulla disciplina di tale operazione contenuta nella Direttiva 2005/56/CE, già recepita nell'ordinamento italiano, l'autrice s'interroga su unod ei profili problematici che interessano il campo di applicazione di detta direttiva, in quanto la norma che lo riguarda esclude espressamente dallo stesso le società aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, operanti secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote sono rimborsate a richiesta dei possessori, attingendo alle attività di dette società. Da qui si dipana l'indagine, volta a stabilire se i riferimenti appena menzionati valgano o meno ad identificare, nella tipologia dei soggetti operanti nel settore della gestione collettiva del risparmio, le SGR. La conclusione è negativa: le SGR non rientrano nel perimetro dei soggetti esclusi, per cui le fusioni transnazionali tra SGR sono soggette alla disciplina contenuta nella citata Direttiva e nel decreto italiano di recepimento della stessa.File | Dimensione | Formato | |
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