Articles 791 and 792 civ. cod. regulate the condition of reversibility which allows the donor to obtain the return of the things donated in its own asset, both in case of premature death of the sole donee, and in case of premature death of the donee and of his descendants. The practical purpose that moves the donor to sign a pact of reversibility is to enrich the donee and possibly his descendants, favoring himself over anyone else in the as-signment of donated asset. The civil code governs only the reversion to real effects, but it can also produce merely mandatory effects. The effectiveness of the reversion pushes the prevailing doctrine to qualify that agreement as a resolutive condition, allowing the applicability of the general disci-pline of the whole condition. Instead, in the mandatory reversion and in case of premature death of the donee, the heirs will only be obliged to return the donated things to the donor. In this case, the premature death of the donee and of his descendants is the suspending condition of the obligation to return the donated things. Therefore, the premature death of the done will not operate as a resolutive condition.

Gli artt. 791 e 792 c.c., disciplinano la condizione di riversibilità, in forza della quale il donante può ottenere il ritorno delle cose donate nel proprio asse patrimoniale, sia per il caso della premorienza del solo donatario sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. L’intento pratico che muove il donante a stipulare un patto di riversibilità è quello di arricchire il donatario e eventualmente i suoi discendenti, ma di preferire se stesso, dopo questi soggetti, a tutti gli altri nella destinazione dell’asse donato. Il codice disciplina esclusivamente la riversione ad effetti reali, ma essa può produrre anche effetti meramente obbligatori. Il suo funzionamento spinge la dottrina maggioritaria a qualificare tale patto come una condizione risolutiva, rendendo pertanto applicabile tutta la di-sciplina generale della condizione. Invece, nel caso di riversibilità obbligatoria, in caso di premorienza del do-natario, sorgerà in capo agli eredi solo l’obbligo di restituire al donante i beni donati. A tale fine la costruzione del patto di riversibilità come condizione risolutiva non si adatta al patto di riversibilità ad efficacia meramente obbli-gatoria. Infatti, la premorienza del donatario e dei suoi discendenti è condi-zione sospensiva dell’obbligo di restituzione dell’asse donato.

Clausola di riversibilità / DI MAURO, ETTORE WILLIAM. - STAMPA. - (2017), pp. 725-751.

Clausola di riversibilità

DI MAURO, ETTORE WILLIAM
2017

Abstract

Articles 791 and 792 civ. cod. regulate the condition of reversibility which allows the donor to obtain the return of the things donated in its own asset, both in case of premature death of the sole donee, and in case of premature death of the donee and of his descendants. The practical purpose that moves the donor to sign a pact of reversibility is to enrich the donee and possibly his descendants, favoring himself over anyone else in the as-signment of donated asset. The civil code governs only the reversion to real effects, but it can also produce merely mandatory effects. The effectiveness of the reversion pushes the prevailing doctrine to qualify that agreement as a resolutive condition, allowing the applicability of the general disci-pline of the whole condition. Instead, in the mandatory reversion and in case of premature death of the donee, the heirs will only be obliged to return the donated things to the donor. In this case, the premature death of the donee and of his descendants is the suspending condition of the obligation to return the donated things. Therefore, the premature death of the done will not operate as a resolutive condition.
2017
Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole negoziali tipiche e atipiche. Vol. 1
9788859816362
Gli artt. 791 e 792 c.c., disciplinano la condizione di riversibilità, in forza della quale il donante può ottenere il ritorno delle cose donate nel proprio asse patrimoniale, sia per il caso della premorienza del solo donatario sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. L’intento pratico che muove il donante a stipulare un patto di riversibilità è quello di arricchire il donatario e eventualmente i suoi discendenti, ma di preferire se stesso, dopo questi soggetti, a tutti gli altri nella destinazione dell’asse donato. Il codice disciplina esclusivamente la riversione ad effetti reali, ma essa può produrre anche effetti meramente obbligatori. Il suo funzionamento spinge la dottrina maggioritaria a qualificare tale patto come una condizione risolutiva, rendendo pertanto applicabile tutta la di-sciplina generale della condizione. Invece, nel caso di riversibilità obbligatoria, in caso di premorienza del do-natario, sorgerà in capo agli eredi solo l’obbligo di restituire al donante i beni donati. A tale fine la costruzione del patto di riversibilità come condizione risolutiva non si adatta al patto di riversibilità ad efficacia meramente obbli-gatoria. Infatti, la premorienza del donatario e dei suoi discendenti è condi-zione sospensiva dell’obbligo di restituzione dell’asse donato.
Clausola; donazione; riversibilità
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Clausola di riversibilità / DI MAURO, ETTORE WILLIAM. - STAMPA. - (2017), pp. 725-751.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/948468
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