Il saggio analizza in chiave storica e comparata l'evoluzione della responsabilità dei magistrati nell'ordinamento italiano. La analisi intreccia problematiche civilistiche, costituzionalistiche e processuali. Vengono ad un tempo in emersione temi quali la responsabilità dello Stato e del controllo sul potere, l’errore giudiziale e la sentenza ingiusta (e relative forme di riparazione), la libertà interpretativa del (singolo) giudice (soggettivamente considerato) e la certezza del diritto-ordinamento (oggettivamente inteso), il tema dell’indipendenza interna ed esterna del magistrato (rispetto alle Corti superiori e rispetto le parti del giudizio), della integrazione tra ordinamento nazionale ed eurounitario (che ha, come detto, occasionato la riforma) e relativi meccanismi di integrazione/cooperazione, del rapporto tra giudizio di responsabilità e mezzi di impugnazione, del rapporto tra giudizio di responsabilità e autonomia costituzionalmente garantita del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Viene infine in rilievo, in via di opzione sistemica, il tema della funzione (solidaristico-riparatoria o general preventivo-sanzionatoria) della responsabilità civile ed il suo rapporto (di integrazione/cumulo o opposizione/sostituzione) con quella disciplinare. La tesi proposta nel saggio è nel senso che la legge 18/2015 abbia determinato uno sdoppiamento tra una responsabilità oggettiva dello Stato, ascrivibile al genus della riparazione degli errori giudiziari, e d una più limitata responsabilità del giudice, protetto non dalla clausola di salvaguardia ex legge Vassalli, ma dal concetto (elastico) di negligenza inescusabile, che è il presupposto della rivalsa nei casi colposi (ferma la piena responsabilità dei casi di dolo). Viene poi indagata la relazione tra nomofilachia e responsabilità dei giudici, in specie in ragione delle regole processuali che a partire dal 2006 hanno introdotto davanti ai vari plessi giurisdizionali l'obbligo di remissione all'organo di nomofilachia da parte delle sezioni semplici della Cassazione civile, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, la cui violazione si ritiene potenziale fonte di responsabilità civile (e non solo disciplinare). Viene infine analizzato il rapporto tra responsabilità giudiziaria e giudicato, proponendo di fare coincidere i casi di revocazione ordinaria con quelli di responsabilità civile dei giudici (allo stato ipotizzabile solo in caso di errore revocatorio), facendo sempre salvo la revocazione straordinaria in caso di dolo. Si esclude invece una responsabilità dei giudici non di ultima istanza, se non nei casi (macroscopici) di negligenza inescusabile, escludendo in specie che possa utilizzarsi il discostamento dal "diritto vivente" quale presunzione di responsabilità, a tutela della libertà morale e dell'indipendenza funzionale dei singoli giudici, rispetto alle quali la responsabilità per mancata remissione all'organo di nomofilachia costituisce un'eccezione, giustificata dalla necessità di assicurare le funzioni ordinamentali dei giudici di ultima istanza e la certezza del diritto. Viene infine, sempre in connessione alla certezza del diritto ed alla regola di responsabilità, il rapporto tra giudicato ingiusto per violazione del diritto interno, del diritto eurounitario o del diritto convenzionale CEDU.
La responsabilità dello Stato e dei giudici da attività giurisdizionale. Profili costituzionali / Elefante, Fabio. - STAMPA. - 1:(2016), pp. 1-329.
La responsabilità dello Stato e dei giudici da attività giurisdizionale. Profili costituzionali
ELEFANTE, FABIO
2016
Abstract
Il saggio analizza in chiave storica e comparata l'evoluzione della responsabilità dei magistrati nell'ordinamento italiano. La analisi intreccia problematiche civilistiche, costituzionalistiche e processuali. Vengono ad un tempo in emersione temi quali la responsabilità dello Stato e del controllo sul potere, l’errore giudiziale e la sentenza ingiusta (e relative forme di riparazione), la libertà interpretativa del (singolo) giudice (soggettivamente considerato) e la certezza del diritto-ordinamento (oggettivamente inteso), il tema dell’indipendenza interna ed esterna del magistrato (rispetto alle Corti superiori e rispetto le parti del giudizio), della integrazione tra ordinamento nazionale ed eurounitario (che ha, come detto, occasionato la riforma) e relativi meccanismi di integrazione/cooperazione, del rapporto tra giudizio di responsabilità e mezzi di impugnazione, del rapporto tra giudizio di responsabilità e autonomia costituzionalmente garantita del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Viene infine in rilievo, in via di opzione sistemica, il tema della funzione (solidaristico-riparatoria o general preventivo-sanzionatoria) della responsabilità civile ed il suo rapporto (di integrazione/cumulo o opposizione/sostituzione) con quella disciplinare. La tesi proposta nel saggio è nel senso che la legge 18/2015 abbia determinato uno sdoppiamento tra una responsabilità oggettiva dello Stato, ascrivibile al genus della riparazione degli errori giudiziari, e d una più limitata responsabilità del giudice, protetto non dalla clausola di salvaguardia ex legge Vassalli, ma dal concetto (elastico) di negligenza inescusabile, che è il presupposto della rivalsa nei casi colposi (ferma la piena responsabilità dei casi di dolo). Viene poi indagata la relazione tra nomofilachia e responsabilità dei giudici, in specie in ragione delle regole processuali che a partire dal 2006 hanno introdotto davanti ai vari plessi giurisdizionali l'obbligo di remissione all'organo di nomofilachia da parte delle sezioni semplici della Cassazione civile, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, la cui violazione si ritiene potenziale fonte di responsabilità civile (e non solo disciplinare). Viene infine analizzato il rapporto tra responsabilità giudiziaria e giudicato, proponendo di fare coincidere i casi di revocazione ordinaria con quelli di responsabilità civile dei giudici (allo stato ipotizzabile solo in caso di errore revocatorio), facendo sempre salvo la revocazione straordinaria in caso di dolo. Si esclude invece una responsabilità dei giudici non di ultima istanza, se non nei casi (macroscopici) di negligenza inescusabile, escludendo in specie che possa utilizzarsi il discostamento dal "diritto vivente" quale presunzione di responsabilità, a tutela della libertà morale e dell'indipendenza funzionale dei singoli giudici, rispetto alle quali la responsabilità per mancata remissione all'organo di nomofilachia costituisce un'eccezione, giustificata dalla necessità di assicurare le funzioni ordinamentali dei giudici di ultima istanza e la certezza del diritto. Viene infine, sempre in connessione alla certezza del diritto ed alla regola di responsabilità, il rapporto tra giudicato ingiusto per violazione del diritto interno, del diritto eurounitario o del diritto convenzionale CEDU.File | Dimensione | Formato | |
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