L’interpretazione conforme è una modalità dell’interpretazione, della quale l’interpretazione conforme a costituzione è un tipo. Conseguentemente, non è possibile discutere d’interpretazione conforme a costituzione senza prendere posizione su alcune questioni generali della teoria dell’interpretazione. È un capo delle tempeste del dibattito scientifico che qui si doppierà navigando — diciamo così — al largo e non sotto costa. Fuor di metafora: della plurisecolare controversia sull'interpretazione si dirà solo quel che è strettamente necessario per esplicitare le coordinate generali entro le quali si ritiene che ci si debba muovere anche mentre si sta percorrendo il terreno specifico dell’interpretazione conforme. Il tutto in sintesi estrema, toccando solo alcuni degli innumerevoli nodi problematici che si stringono attorno a un tema così di fondo e limitandosi a porre essenzialmente qualche interrogativo (che potremmo dire di common sense) su alcune idee ricevute. La prospettiva qui assunta è quasi sempre prescrittiva (si ragiona su quel che l’interpretazione giuridica “deve essere”), anche perché quella descrittiva, nella sua assolutezza, sembra impraticabile (dire quel che l’interpretazione giuridica “è” si può solo in riferimento a poche e ben identificate fattispecie, mentre un discorso generale sarebbe possibile solo a condizione di accertare tutte le pratiche interpretative, di chierici e laici che siano, in qualunque ordinamento del pianeta). Si sovrapporranno, poi, lungo il percorso, considerazioni d’indole più teorico-generale o dommatica e richiami al diritto positivo, ovviamente soprattutto italiano. E questo non per discutibile eclettismo metodologico, ma sia perché le teorie dell’interpretazione giuridica, in quanto giuridica, sono obbligate a confrontarsi almeno con un ordinamento (o, al più, un tipo di ordinamento) di riferimento, sia perché l’interpretazione non sfugge alla pretesa regolatoria del diritto, vuoi quando è avanzata esplicitamente (art. 12 disp. prel.), vuoi quando è implicitamente manifestata in specifiche regole costitutive (come quelle che definiscono struttura e contenuto necessario di certi atti processuali). In ogni caso, il transito dall'una all'altra serie di argomenti sarà agevolmente percepibile e talvolta sarà segnato da specifici marcatori tipografici (si parlerà, infatti, rispettivamente, di costituzione e di Costituzione).
Interpretazione conforme a costituzione / Luciani, Massimo. - STAMPA. - IX(2016), pp. 391-476.
Interpretazione conforme a costituzione
LUCIANI, Massimo
2016
Abstract
L’interpretazione conforme è una modalità dell’interpretazione, della quale l’interpretazione conforme a costituzione è un tipo. Conseguentemente, non è possibile discutere d’interpretazione conforme a costituzione senza prendere posizione su alcune questioni generali della teoria dell’interpretazione. È un capo delle tempeste del dibattito scientifico che qui si doppierà navigando — diciamo così — al largo e non sotto costa. Fuor di metafora: della plurisecolare controversia sull'interpretazione si dirà solo quel che è strettamente necessario per esplicitare le coordinate generali entro le quali si ritiene che ci si debba muovere anche mentre si sta percorrendo il terreno specifico dell’interpretazione conforme. Il tutto in sintesi estrema, toccando solo alcuni degli innumerevoli nodi problematici che si stringono attorno a un tema così di fondo e limitandosi a porre essenzialmente qualche interrogativo (che potremmo dire di common sense) su alcune idee ricevute. La prospettiva qui assunta è quasi sempre prescrittiva (si ragiona su quel che l’interpretazione giuridica “deve essere”), anche perché quella descrittiva, nella sua assolutezza, sembra impraticabile (dire quel che l’interpretazione giuridica “è” si può solo in riferimento a poche e ben identificate fattispecie, mentre un discorso generale sarebbe possibile solo a condizione di accertare tutte le pratiche interpretative, di chierici e laici che siano, in qualunque ordinamento del pianeta). Si sovrapporranno, poi, lungo il percorso, considerazioni d’indole più teorico-generale o dommatica e richiami al diritto positivo, ovviamente soprattutto italiano. E questo non per discutibile eclettismo metodologico, ma sia perché le teorie dell’interpretazione giuridica, in quanto giuridica, sono obbligate a confrontarsi almeno con un ordinamento (o, al più, un tipo di ordinamento) di riferimento, sia perché l’interpretazione non sfugge alla pretesa regolatoria del diritto, vuoi quando è avanzata esplicitamente (art. 12 disp. prel.), vuoi quando è implicitamente manifestata in specifiche regole costitutive (come quelle che definiscono struttura e contenuto necessario di certi atti processuali). In ogni caso, il transito dall'una all'altra serie di argomenti sarà agevolmente percepibile e talvolta sarà segnato da specifici marcatori tipografici (si parlerà, infatti, rispettivamente, di costituzione e di Costituzione).File | Dimensione | Formato | |
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