Nel capitolo, non senza aver fatto riferimento all’esperienza maturata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina sul diritto matrimoniale, si indaga la disciplina dettata all’art. 123 Cod. civ., rubricata «simulazione» dando conto sia delle teorie che hanno negato la riconducibilità della fattispecie descritta alla simulazione, sia le teorie che hanno preferito ricondurre la fattispecie entro la categoria della simulazione. Si preferisce la seconda soluzione, segnalando che l’accordo di non esecuzione dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, non, di necessità, deve presupporre che il matrimonio abbia prodotto i suoi effetti, dacché potrebbe ipotizzarsi che esso abbia un’efficacia preclusiva di quelli. S’ipotizza che l’accordo simulatorio, che in punto di fattispecie, consiste nel patto di non attuazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal matrimonio, ha, in punto di effetti, la capacità di precludere il sorgere stesso di quei diritti e quegli obblighi, tra le parti. La norma di cui all’art. 123 Cod. civ. non porrebbe un problema di configurabilità tecnica di simulazione, ma varrebbe, piuttosto, a segnarne i limiti di ammissibilità, escludendo la rilevanza di una simulazione relativa e attribuendo rilevanza al solo accordo simulatorio che preceda la celebrazione del matrimonio. Una norma, dunque, che ha la funzione di contenere la possibilità di simulare il matrimonio, ma non di escluderla. Una disciplina che fissa un rigoroso limite al potere di far valere la simulazione, contenendo questo potere, nell’anno dalla celebrazione. Una norma che, esattamente in chiave opposta rispetto all’art. 1414 Cod. civ., in luogo di disciplinare la simulazione, segnandone gli effetti, sceglie, piuttosto, di descriverne la fattispecie.
La simulazione del matrimonio civile / Barba, Vincenzo. - STAMPA. - vol. I - Famiglia e matrimonio(2016), pp. 445-484.
La simulazione del matrimonio civile
BARBA, Vincenzo
2016
Abstract
Nel capitolo, non senza aver fatto riferimento all’esperienza maturata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina sul diritto matrimoniale, si indaga la disciplina dettata all’art. 123 Cod. civ., rubricata «simulazione» dando conto sia delle teorie che hanno negato la riconducibilità della fattispecie descritta alla simulazione, sia le teorie che hanno preferito ricondurre la fattispecie entro la categoria della simulazione. Si preferisce la seconda soluzione, segnalando che l’accordo di non esecuzione dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, non, di necessità, deve presupporre che il matrimonio abbia prodotto i suoi effetti, dacché potrebbe ipotizzarsi che esso abbia un’efficacia preclusiva di quelli. S’ipotizza che l’accordo simulatorio, che in punto di fattispecie, consiste nel patto di non attuazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal matrimonio, ha, in punto di effetti, la capacità di precludere il sorgere stesso di quei diritti e quegli obblighi, tra le parti. La norma di cui all’art. 123 Cod. civ. non porrebbe un problema di configurabilità tecnica di simulazione, ma varrebbe, piuttosto, a segnarne i limiti di ammissibilità, escludendo la rilevanza di una simulazione relativa e attribuendo rilevanza al solo accordo simulatorio che preceda la celebrazione del matrimonio. Una norma, dunque, che ha la funzione di contenere la possibilità di simulare il matrimonio, ma non di escluderla. Una disciplina che fissa un rigoroso limite al potere di far valere la simulazione, contenendo questo potere, nell’anno dalla celebrazione. Una norma che, esattamente in chiave opposta rispetto all’art. 1414 Cod. civ., in luogo di disciplinare la simulazione, segnandone gli effetti, sceglie, piuttosto, di descriverne la fattispecie.File | Dimensione | Formato | |
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