Nel capitolo si prova a delineare il significato dell’inesistenza giuridica dell’atto. Si dice che tale figura, obiettivamente utilizzata per esprimere un giudizio d’irrilevanza giuridica di un accaduto, che però, risulti prossimo a un fatto riducibile entro una fattispecie, non serve per soddisfare una reale esigenza di sistemazione concettuale e di conseguimento di coerenza interna e intrinseca dell’ordinamento giuridico, bensì ad appagare l’esigenza del giurista di sistemare i fatti giuridicamente irrilevanti, che il giurista ha, di primo acchito, pre-compreso, secondo altri schemi e modelli di valutazione, ossia secondo altri modelli di ordinamenti. L’idea che il nudo fatto non abbia, in sé, alcuna giuridicità intrinseca e che esso la riceva dall’esterno, riduce, inevitabilmente, i giudizî giuridici nella pura artificialità. Sulla base di queste considerazioni l’appellativo d’inesistenza predicato al matrimonio serve soltanto per connotare, tra gli innumerevoli accadimenti, che si svolgono nello spazio e nel tempo, quelli che assomigliano, per prossimità al modello legale, al nostro matrimonio, o quelli che, per conformità a modelli di altri ordinamenti, sono considerati matrimoni. Resta che nel nostro ordinamento giuridico nazionale, tali accadimenti, per quanto siano prossimi al nostro modello legale di matrimonio, o per quanto siano, addirittura, conformi al modello legale di matrimonio previsto da altri ordinamenti, giuridici e non, sono soltanto muti frammenti del reale. In conseguenza il c.d. matrimonio omosessuale, viene considerato siccome matrimonio inesistente, ossia come accadimento giuridicamente irrilevante, contestando il recente orientamento della cassazione che ne ha affermato la semplice nullità. Si esclude, inoltre, la stessa possibilità che il c.d. matrimonio omosessuale possa essere trascritto. Anche a volere superare l’idea che il matrimonio omosessuale non violi il principio di ordine pubblico, la trascrizione sarebbe impedita in Italia, perché, per il nostro codice civile, il cittadino italiano, anche quando contrae matrimonio all’estero, secondo le forme ivi stabilite, è soggetto alla disciplina nazionale. La quale considera la diversità di sesso un elemento essenziale, che connota e qualifica l’atto matrimoniale. Con la conseguenza che fin quando non venga superata, a livello municipale, questa connotazione, anche la trascrizione del matrimonio omosessuale, contratto da cittadini italiani all’estero, non mi sembra, per quanto la trascrizione abbia un effetto meramente dichiarativo e non costitutivo del rapporto, plausibile e possibile.

L'inesistenza del matrimonio civile / Barba, Vincenzo. - STAMPA. - Vol. I - Famiglia e matrimonio(2016), pp. 415-444.

L'inesistenza del matrimonio civile

BARBA, Vincenzo
2016

Abstract

Nel capitolo si prova a delineare il significato dell’inesistenza giuridica dell’atto. Si dice che tale figura, obiettivamente utilizzata per esprimere un giudizio d’irrilevanza giuridica di un accaduto, che però, risulti prossimo a un fatto riducibile entro una fattispecie, non serve per soddisfare una reale esigenza di sistemazione concettuale e di conseguimento di coerenza interna e intrinseca dell’ordinamento giuridico, bensì ad appagare l’esigenza del giurista di sistemare i fatti giuridicamente irrilevanti, che il giurista ha, di primo acchito, pre-compreso, secondo altri schemi e modelli di valutazione, ossia secondo altri modelli di ordinamenti. L’idea che il nudo fatto non abbia, in sé, alcuna giuridicità intrinseca e che esso la riceva dall’esterno, riduce, inevitabilmente, i giudizî giuridici nella pura artificialità. Sulla base di queste considerazioni l’appellativo d’inesistenza predicato al matrimonio serve soltanto per connotare, tra gli innumerevoli accadimenti, che si svolgono nello spazio e nel tempo, quelli che assomigliano, per prossimità al modello legale, al nostro matrimonio, o quelli che, per conformità a modelli di altri ordinamenti, sono considerati matrimoni. Resta che nel nostro ordinamento giuridico nazionale, tali accadimenti, per quanto siano prossimi al nostro modello legale di matrimonio, o per quanto siano, addirittura, conformi al modello legale di matrimonio previsto da altri ordinamenti, giuridici e non, sono soltanto muti frammenti del reale. In conseguenza il c.d. matrimonio omosessuale, viene considerato siccome matrimonio inesistente, ossia come accadimento giuridicamente irrilevante, contestando il recente orientamento della cassazione che ne ha affermato la semplice nullità. Si esclude, inoltre, la stessa possibilità che il c.d. matrimonio omosessuale possa essere trascritto. Anche a volere superare l’idea che il matrimonio omosessuale non violi il principio di ordine pubblico, la trascrizione sarebbe impedita in Italia, perché, per il nostro codice civile, il cittadino italiano, anche quando contrae matrimonio all’estero, secondo le forme ivi stabilite, è soggetto alla disciplina nazionale. La quale considera la diversità di sesso un elemento essenziale, che connota e qualifica l’atto matrimoniale. Con la conseguenza che fin quando non venga superata, a livello municipale, questa connotazione, anche la trascrizione del matrimonio omosessuale, contratto da cittadini italiani all’estero, non mi sembra, per quanto la trascrizione abbia un effetto meramente dichiarativo e non costitutivo del rapporto, plausibile e possibile.
2016
Trattato di diritto della famiglia, diretto da G. Bonilini
978-88-5981338-5
inesistenza; nullità; matrimonio
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
L'inesistenza del matrimonio civile / Barba, Vincenzo. - STAMPA. - Vol. I - Famiglia e matrimonio(2016), pp. 415-444.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/846791
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