Nel capitolo si distingue tra matrimonio nullo e annullabile, affermando che ricorre un’ipotesi di nullità del matrimonio se la violazione della condizione necessaria per contrarlo sia posta a presidio di un interesse generale e, soprattutto, se l’ordinamento escluda, quale che ne sia la modalità tecnica attraverso la quale il risultato viene attinto, la sanabilità di esso; mentre che ricorre un’ipotesi di annullabilità in tutti gli altri casi. E, dunque, quando il matrimonio sia contratto in violazione di una condizione posta più nell’interesse del singolo, che non della collettività e, soprattutto, quando il matrimonio, ancorché invalido, possa essere sanato. In conformità a questa ricostruzione, si darebbero ipotesi di nullità del matrimonio quando manchi la libertà di stato di uno dei coniugi, quando esista, tra i nubendi, un rapporto di parentela non dispensabile, quando ricorra il così detto impedimentum criminis, ossia quando un coniuge sia condannato per omicidio, tentato o consumato, sul coniuge dell’altra. Si tratta di casi nei quali, il legislatore commina la nullità a presidio di un interesse generale e, perciò, impedisce, proprio a presidio di tale interesse generale, e a escludere che le parti possano, in via mediata derogarvi, che il vizio possa essere sanato e il matrimonio convalidato. Non si dubita, che in questi casi l’invalidità del matrimonio sia posta a presidio di un interesse generale, dacché si tratta di prescrizioni che servono per dare attuazione al principio della monogamia e per riprovare l’incesto e il delitto di omicidio, ossia di discipline legali orientate a dare attuazione a interessi generali, costituendo monogamia, incesto e delitto contenuti di princìpî imperativi e di ordine pubblico del nostro complesso ordinamento giuridico. La circostanza che, in questi casi, il matrimonio nullo produca, comunque, qualche effetto, per il tempo che muove dalla sua celebrazione e giunge sino alla pronunzia della nullità, non esclude, né che l’invalidità sia posta a presidio di un interesse generale, né toglie di rilievo alla previsione d’insanabilità dell’atto. Si darebbero, invece, casi di annullabilità del matrimonio quando uno dei coniugi non abbia la capacità d’agire chiesta per la celebrazione di esso, e, dunque, in caso di minore non emancipato, d’interdetto, o di incapace naturale, quando il consenso di uno dei coniugi risulti viziato e, dunque, quando il consenso sia stato estorto con violenza, dato per errore, o determinato da timore di eccezionale gravità, infine, quando esista tra i coniugi un vincolo di parentela dispensabile, ossia un vincolo di parentela che non esclude la possibilità di celebrare il matrimonio, purché esso sia, valutate le circostanze e sentito il pubblico ministero, autorizzato dal Tribunale. Si tratta d’ipotesi, nelle quali l’invalidità è posta a tutela di un interesse particolare, ossia a tutela dell’interesse del nubendo incapace, o del nubendo il cui consenso è viziato, o dei nubendi che non conoscevano l’esistenza, tra loro, di un vincolo di parentela, o affinità, ancorché dispensabile. In ragione della particolarità dell’interesse a presidio del quale l’annullamento del matrimonio è posto, si spiega, anche, la disciplina della sanabilità dell’atto. Si distingue, infine, dal matrimonio invalido, il matrimonio irregolare. Aggettivo inadatto a evocare una specifica categoria dogmatica del diritto civile e impiegata allo scopo di selezionare tutte quelle situazioni nelle quali, pur in presenza della violazione di una regola di natura procedimentale, nondimeno l’atto sostantivo è perfettamente valido ed efficace; la violazione della regola procedimentale importa, infatti, soltanto una conseguenza sfavorevole in capo al soggetto che ha violato la medesima, o al soggetto che, pur essendovi tenuto, non ne ha impedita la violazione. L’irregolarità è, dunque, parola, con la quale si evoca, in punto di effetto giuridico, non tanto un singolare statuto disciplinare dell’atto, bensì il regime sanzionatorio a carico dell’autore della violazione
Nullità, annullabilità e irregolarità del matrimonio civile / Barba, Vincenzo. - STAMPA. - Vol. I - Famiglia e matrimonio(2016), pp. 301-414.
Nullità, annullabilità e irregolarità del matrimonio civile
BARBA, Vincenzo
2016
Abstract
Nel capitolo si distingue tra matrimonio nullo e annullabile, affermando che ricorre un’ipotesi di nullità del matrimonio se la violazione della condizione necessaria per contrarlo sia posta a presidio di un interesse generale e, soprattutto, se l’ordinamento escluda, quale che ne sia la modalità tecnica attraverso la quale il risultato viene attinto, la sanabilità di esso; mentre che ricorre un’ipotesi di annullabilità in tutti gli altri casi. E, dunque, quando il matrimonio sia contratto in violazione di una condizione posta più nell’interesse del singolo, che non della collettività e, soprattutto, quando il matrimonio, ancorché invalido, possa essere sanato. In conformità a questa ricostruzione, si darebbero ipotesi di nullità del matrimonio quando manchi la libertà di stato di uno dei coniugi, quando esista, tra i nubendi, un rapporto di parentela non dispensabile, quando ricorra il così detto impedimentum criminis, ossia quando un coniuge sia condannato per omicidio, tentato o consumato, sul coniuge dell’altra. Si tratta di casi nei quali, il legislatore commina la nullità a presidio di un interesse generale e, perciò, impedisce, proprio a presidio di tale interesse generale, e a escludere che le parti possano, in via mediata derogarvi, che il vizio possa essere sanato e il matrimonio convalidato. Non si dubita, che in questi casi l’invalidità del matrimonio sia posta a presidio di un interesse generale, dacché si tratta di prescrizioni che servono per dare attuazione al principio della monogamia e per riprovare l’incesto e il delitto di omicidio, ossia di discipline legali orientate a dare attuazione a interessi generali, costituendo monogamia, incesto e delitto contenuti di princìpî imperativi e di ordine pubblico del nostro complesso ordinamento giuridico. La circostanza che, in questi casi, il matrimonio nullo produca, comunque, qualche effetto, per il tempo che muove dalla sua celebrazione e giunge sino alla pronunzia della nullità, non esclude, né che l’invalidità sia posta a presidio di un interesse generale, né toglie di rilievo alla previsione d’insanabilità dell’atto. Si darebbero, invece, casi di annullabilità del matrimonio quando uno dei coniugi non abbia la capacità d’agire chiesta per la celebrazione di esso, e, dunque, in caso di minore non emancipato, d’interdetto, o di incapace naturale, quando il consenso di uno dei coniugi risulti viziato e, dunque, quando il consenso sia stato estorto con violenza, dato per errore, o determinato da timore di eccezionale gravità, infine, quando esista tra i coniugi un vincolo di parentela dispensabile, ossia un vincolo di parentela che non esclude la possibilità di celebrare il matrimonio, purché esso sia, valutate le circostanze e sentito il pubblico ministero, autorizzato dal Tribunale. Si tratta d’ipotesi, nelle quali l’invalidità è posta a tutela di un interesse particolare, ossia a tutela dell’interesse del nubendo incapace, o del nubendo il cui consenso è viziato, o dei nubendi che non conoscevano l’esistenza, tra loro, di un vincolo di parentela, o affinità, ancorché dispensabile. In ragione della particolarità dell’interesse a presidio del quale l’annullamento del matrimonio è posto, si spiega, anche, la disciplina della sanabilità dell’atto. Si distingue, infine, dal matrimonio invalido, il matrimonio irregolare. Aggettivo inadatto a evocare una specifica categoria dogmatica del diritto civile e impiegata allo scopo di selezionare tutte quelle situazioni nelle quali, pur in presenza della violazione di una regola di natura procedimentale, nondimeno l’atto sostantivo è perfettamente valido ed efficace; la violazione della regola procedimentale importa, infatti, soltanto una conseguenza sfavorevole in capo al soggetto che ha violato la medesima, o al soggetto che, pur essendovi tenuto, non ne ha impedita la violazione. L’irregolarità è, dunque, parola, con la quale si evoca, in punto di effetto giuridico, non tanto un singolare statuto disciplinare dell’atto, bensì il regime sanzionatorio a carico dell’autore della violazioneFile | Dimensione | Formato | |
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