Lo sviluppo del diritto e delle politiche energetiche pur essendo simile allo sviluppo degli altri servizi a rete, quali le telecomunicazioni e le poste, il trasporto aereo e quello ferroviario, ha presentato diverse problematiche. Una delle principali problematiche è rappresentata dalle proprietà fisiche dell’energia, che non può essere immagazzinata, ma deve essere prodotta e consumata simultaneamente. Pertanto, l'elettricità non è un bene che possa essere spedito con facilità. Inoltre, l'elettricità e il gas scorrono su infrastrutture a rete (reti elettriche e gasdotti), con forti caratteristiche di monopolio naturale. La gestione della rete diventa ancora più complessa quando diverse reti regionali (con proprietà e gestioni differenti) sono interconnesse e ospitano significativi flussi in entrata e uscita, caratteristica di un mercato integrato su scala europea. L’integrazione della rete pone anche il problema di costi di manutenzione e di investimento. Un altro aspetto cruciale è determinato dalla circostanza che gli Stati membri dell’Unione Europea hanno sempre mantenuto il settore dell’energia sotto il loro stretto controllo , perché considerato di importanza strategica per l’economia di un paese, in quanto coinvolgente importanti interessi pubblici, che hanno portato spesso gli stati membri a ritenere come necessaria la proprietà pubblica delle reti. Queste problematiche sono state accentuate dalle grandi differenze fra gli Stati membri, in particolare ci si riferisce a differenti mix di fonti energetiche primarie (tradizionali, rinnovabili), degli assetti proprietari e del grado di indipendenza dalle importazioni. Questo quadro ha minato fortemente i tentativi di armonizzazione a livello europeo e ha comportato che la politica europea identificazione proprio nell’interconnessione transfrontaliera delle reti una delle problematiche cruciali per la realizzazione del mercato unico, affidando la risoluzione di queste problematiche alla “regolazione”. Il Trattato di Lisbona, in effetti, anche sotto il profilo delle politiche dell’Unione nel settore dell’energia, ha rappresentato un “salto di qualità” con gli articoli 4 e 194 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione Europea (TFUE) , ove si introduce una vera disciplina della politica energe-tica europea. L’art. 4 TFUE inserisce l’energia e l’ambiente nell’elenco di competenze concorrenti tra Unione e Stati membri. Peraltro, va evidenziato che il Trattato di Lisbona migliora la capacità di azione dell’UE in diversi settori prioritari: in ambiti come la politica energetica, la salute pubbli-ca, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spa-zio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa. Su energia e ambiente l’Unione potrà legiferare in maniera diretta in materie come lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. In questo scenario il ruolo del Parlamento Europeo non sa-rà solo consultivo ma decisionale. Vengono introdotti per la prima volta e risultano quindi una novità assoluta: - il riferimento alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i pro-blemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici; - il riferimento, in ambito energetico, allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri e alla promozione dell'interconnessione delle reti energetiche. Il riconoscimento della competenza energetica ai sensi dell’art. 194 TFUE e l’esplicitazione della natura concorrente della stessa, ai sensi dell’art. 4 lett. I) TFUE, ha contribuito, da un lato, a rafforzare l’azione dell’Unione nella disciplina dell’energia e, dall’altro, ha chiarito la ripartizio-ne delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri . Tuttavia, l’articolo 194 TFUE, se per un verso riconosce una serie di obiettivi che, per essere raggiunti, necessitano di una effettiva integrazione del mercato, per l’altro, sembra rafforzare i di-ritti degli Stati membri a definire autonomamente aspetti cruciali come quello della sicurezza de-gli approvvigionamenti. Un elemento, quest’ultimo che può minare in modo rilevante i fondamen-ti di una politica energetica comune nello spazio europeo . Di contro, il riconoscimento della na-tura concorrente della competenza energetica non preclude la possibilità di estendere la compe-tenza dell’Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli accordi internazio-nali conclusi dall’Unione. Questa dialettica tra la costruzione di un mercato unico, integrato a livello europeo, impronta-to a principi concorrenziali e di liberalizzazione, da un lato, e una disciplina con carattere finali-stico e interventistico, alimentata dagli Stati membri, intesa, viceversa, prevalentemente a garanti-re la sicurezza degli approvvigionamenti, caratterizza il modello europeo di regolazione dei mer-cati dell’energia e ne evidenzia contraddizioni e paradossi . Del resto una simile caratteristica dei mercati energetici appare abbastanza scontata se si guarda al diritto originario dei trattati e nasce dal carattere strategico della produzione di energia, della sua trasmissione e in generale di tutta la filiera. Non è difficile costatare come gli Stati ab-biano sempre esercitato in materia un ruolo diretto, da “Stato imprenditore” o, comunque, partico-larmente forte (basti pensare al ruolo assegnato allo Stato dall’art. 43 della Costituzione italia-na) . Per l’Italia è fin troppo facile ricordare che la nazionalizzazione dell’energia elettrica, cioè un’iniziativa del tutto antitetica rispetto ad una forma di mercato concorrenziale, è stata realizzata dopo il Trattato di Roma del 1957, e pur in presenza di due Comunità dedicate espressamente alle fonti di energia (CECA ed EURATOM). Nella Comunità/Unione europea, solo a partire dall’Atto Unico e dalla spinta verso un mercato unitario, vi sono state prima una serie di iniziative verso la realizzazione di un vero mercato dell’energia (cfr. il documento della Commissione del maggio 1998 “Energia in Europa”) e una crescente attenzione della Comunità europea intesa a favorire la competitività in tali settori. La situazione attuale è quella rappresentata nei numerosi “considerando” delle direttive del 2009 e prima nelle “posizioni comuni” del Consiglio nonché, prima ancora, nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2007. In sostanza, in quei “conside-rando” si prende atto che le direttive del 2003, pur se innovative e foriere di competitività avevano dimostrato lacune o comunque vi erano stati notevoli ritardi e incertezze nella loro attuazione. A questo ed altro si è ritenuto di porre rimedio in tutto o in parte attraverso un robusto pac-chetto di atti normativi: la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; il re-golamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazio-nali dell’energia; il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005. In questo nuovo modello di regolazione adottato dal legislatore europeo e da quello nazionale la disciplina delle reti di trasporto e delle altre infrastrutture occupa un posto centrale, ma in real-tà ciò era evidente fin dall’avvio del processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia, nella seconda metà degli anni novanta del secolo scorso .

Energie rinnovabili e modello europeo di regolazione dell'energia rinnovabili: profili di coerenza e compatibilità con il Terzo Pacchetto / Miccu', Roberto. - STAMPA. - (2014), pp. 13-55.

Energie rinnovabili e modello europeo di regolazione dell'energia rinnovabili: profili di coerenza e compatibilità con il Terzo Pacchetto

MICCU', Roberto
2014

Abstract

Lo sviluppo del diritto e delle politiche energetiche pur essendo simile allo sviluppo degli altri servizi a rete, quali le telecomunicazioni e le poste, il trasporto aereo e quello ferroviario, ha presentato diverse problematiche. Una delle principali problematiche è rappresentata dalle proprietà fisiche dell’energia, che non può essere immagazzinata, ma deve essere prodotta e consumata simultaneamente. Pertanto, l'elettricità non è un bene che possa essere spedito con facilità. Inoltre, l'elettricità e il gas scorrono su infrastrutture a rete (reti elettriche e gasdotti), con forti caratteristiche di monopolio naturale. La gestione della rete diventa ancora più complessa quando diverse reti regionali (con proprietà e gestioni differenti) sono interconnesse e ospitano significativi flussi in entrata e uscita, caratteristica di un mercato integrato su scala europea. L’integrazione della rete pone anche il problema di costi di manutenzione e di investimento. Un altro aspetto cruciale è determinato dalla circostanza che gli Stati membri dell’Unione Europea hanno sempre mantenuto il settore dell’energia sotto il loro stretto controllo , perché considerato di importanza strategica per l’economia di un paese, in quanto coinvolgente importanti interessi pubblici, che hanno portato spesso gli stati membri a ritenere come necessaria la proprietà pubblica delle reti. Queste problematiche sono state accentuate dalle grandi differenze fra gli Stati membri, in particolare ci si riferisce a differenti mix di fonti energetiche primarie (tradizionali, rinnovabili), degli assetti proprietari e del grado di indipendenza dalle importazioni. Questo quadro ha minato fortemente i tentativi di armonizzazione a livello europeo e ha comportato che la politica europea identificazione proprio nell’interconnessione transfrontaliera delle reti una delle problematiche cruciali per la realizzazione del mercato unico, affidando la risoluzione di queste problematiche alla “regolazione”. Il Trattato di Lisbona, in effetti, anche sotto il profilo delle politiche dell’Unione nel settore dell’energia, ha rappresentato un “salto di qualità” con gli articoli 4 e 194 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione Europea (TFUE) , ove si introduce una vera disciplina della politica energe-tica europea. L’art. 4 TFUE inserisce l’energia e l’ambiente nell’elenco di competenze concorrenti tra Unione e Stati membri. Peraltro, va evidenziato che il Trattato di Lisbona migliora la capacità di azione dell’UE in diversi settori prioritari: in ambiti come la politica energetica, la salute pubbli-ca, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spa-zio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa. Su energia e ambiente l’Unione potrà legiferare in maniera diretta in materie come lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico. In questo scenario il ruolo del Parlamento Europeo non sa-rà solo consultivo ma decisionale. Vengono introdotti per la prima volta e risultano quindi una novità assoluta: - il riferimento alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i pro-blemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici; - il riferimento, in ambito energetico, allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri e alla promozione dell'interconnessione delle reti energetiche. Il riconoscimento della competenza energetica ai sensi dell’art. 194 TFUE e l’esplicitazione della natura concorrente della stessa, ai sensi dell’art. 4 lett. I) TFUE, ha contribuito, da un lato, a rafforzare l’azione dell’Unione nella disciplina dell’energia e, dall’altro, ha chiarito la ripartizio-ne delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri . Tuttavia, l’articolo 194 TFUE, se per un verso riconosce una serie di obiettivi che, per essere raggiunti, necessitano di una effettiva integrazione del mercato, per l’altro, sembra rafforzare i di-ritti degli Stati membri a definire autonomamente aspetti cruciali come quello della sicurezza de-gli approvvigionamenti. Un elemento, quest’ultimo che può minare in modo rilevante i fondamen-ti di una politica energetica comune nello spazio europeo . Di contro, il riconoscimento della na-tura concorrente della competenza energetica non preclude la possibilità di estendere la compe-tenza dell’Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sugli accordi internazio-nali conclusi dall’Unione. Questa dialettica tra la costruzione di un mercato unico, integrato a livello europeo, impronta-to a principi concorrenziali e di liberalizzazione, da un lato, e una disciplina con carattere finali-stico e interventistico, alimentata dagli Stati membri, intesa, viceversa, prevalentemente a garanti-re la sicurezza degli approvvigionamenti, caratterizza il modello europeo di regolazione dei mer-cati dell’energia e ne evidenzia contraddizioni e paradossi . Del resto una simile caratteristica dei mercati energetici appare abbastanza scontata se si guarda al diritto originario dei trattati e nasce dal carattere strategico della produzione di energia, della sua trasmissione e in generale di tutta la filiera. Non è difficile costatare come gli Stati ab-biano sempre esercitato in materia un ruolo diretto, da “Stato imprenditore” o, comunque, partico-larmente forte (basti pensare al ruolo assegnato allo Stato dall’art. 43 della Costituzione italia-na) . Per l’Italia è fin troppo facile ricordare che la nazionalizzazione dell’energia elettrica, cioè un’iniziativa del tutto antitetica rispetto ad una forma di mercato concorrenziale, è stata realizzata dopo il Trattato di Roma del 1957, e pur in presenza di due Comunità dedicate espressamente alle fonti di energia (CECA ed EURATOM). Nella Comunità/Unione europea, solo a partire dall’Atto Unico e dalla spinta verso un mercato unitario, vi sono state prima una serie di iniziative verso la realizzazione di un vero mercato dell’energia (cfr. il documento della Commissione del maggio 1998 “Energia in Europa”) e una crescente attenzione della Comunità europea intesa a favorire la competitività in tali settori. La situazione attuale è quella rappresentata nei numerosi “considerando” delle direttive del 2009 e prima nelle “posizioni comuni” del Consiglio nonché, prima ancora, nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2007. In sostanza, in quei “conside-rando” si prende atto che le direttive del 2003, pur se innovative e foriere di competitività avevano dimostrato lacune o comunque vi erano stati notevoli ritardi e incertezze nella loro attuazione. A questo ed altro si è ritenuto di porre rimedio in tutto o in parte attraverso un robusto pac-chetto di atti normativi: la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; il re-golamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazio-nali dell’energia; il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005. In questo nuovo modello di regolazione adottato dal legislatore europeo e da quello nazionale la disciplina delle reti di trasporto e delle altre infrastrutture occupa un posto centrale, ma in real-tà ciò era evidente fin dall’avvio del processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia, nella seconda metà degli anni novanta del secolo scorso .
2014
Energie rinnovabili e finanza locale
9788843075546
Energie rinnovabili, Regolazione dell'energia, Politiche di incentivi alle rinnovabili, governance europea dell'energia
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Energie rinnovabili e modello europeo di regolazione dell'energia rinnovabili: profili di coerenza e compatibilità con il Terzo Pacchetto / Miccu', Roberto. - STAMPA. - (2014), pp. 13-55.
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