The unaccompanied foreign minors are the main victims of the push-back policy to their countries of origin or transit of migration flows, practiced for more than a decade by our country in order to give the idea, more mediatic than real, of an "italian fortress" perfectly sealed from the arrival of irregular migrants. These "automatic" rejections consist in sending back migrants coming by sea from countries considered "safe" for the fact that they have concluded readmission agreements with our country. This would justify the non-completion of the identification of migrants and the lack of access of the latter to the procedures for the recognition of refugee status or international protection, in particular when migrants are prevented from reaching the Italian territory (rejections at sea towards the Libya) or to land in the ports of the Adriatic (summary return to Greece). The objective of this article is to analyze the convictions of these practices rendered by the Strasbourg Court, with particular reference to the recent judgment of October 21, 2014 in the case Sharifi.

I minori stranieri non accompagnati sono le principali vittime della politica dei respingimenti sommari verso i Paesi di origine o di transito dei flussi migratori, praticata per più di un lustro dal nostro Paese al fine di dare l’idea, più mediatica che reale, di una “fortezza italiana” perfettamente sigillata rispetto all’arrivo di migranti non regolari. Tali respingimenti “automatici” consistono nel rispedire al mittente i migranti provenienti via mare da Paesi considerati “sicuri” per il fatto di aver concluso accordi di riammissione con il nostro Paese. Ciò giustificherebbe il non espletamento dell’identificazione dei migranti e il mancato accesso di quest’ultimi alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale, in particolare quando viene impedito loro di raggiungere il territorio italiano (respingimenti in alto mare verso la Libia) o di sbarcare nei porti dell’Adriatico (riconsegna sommaria verso la Grecia). Nel presente contributo verrà analizzato l’accertamento operato dalla Corte di Strasburgo dell’antigiuridicità di tali pratiche, con particolare riferimento alla recente sentenza del 21 ottobre 2014 nel caso Sharifi,

La riconsegna sommaria dei migranti, inclusi i minori stranieri non accompagnati, dall'Italia alla Grecia: la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Sharifi / Cadin, Raffaele. - STAMPA. - (2014), pp. 241-252.

La riconsegna sommaria dei migranti, inclusi i minori stranieri non accompagnati, dall'Italia alla Grecia: la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Sharifi

CADIN, Raffaele
2014

Abstract

The unaccompanied foreign minors are the main victims of the push-back policy to their countries of origin or transit of migration flows, practiced for more than a decade by our country in order to give the idea, more mediatic than real, of an "italian fortress" perfectly sealed from the arrival of irregular migrants. These "automatic" rejections consist in sending back migrants coming by sea from countries considered "safe" for the fact that they have concluded readmission agreements with our country. This would justify the non-completion of the identification of migrants and the lack of access of the latter to the procedures for the recognition of refugee status or international protection, in particular when migrants are prevented from reaching the Italian territory (rejections at sea towards the Libya) or to land in the ports of the Adriatic (summary return to Greece). The objective of this article is to analyze the convictions of these practices rendered by the Strasbourg Court, with particular reference to the recent judgment of October 21, 2014 in the case Sharifi.
2014
I minori stranieri in Italia
978-88-548-7716-0
I minori stranieri non accompagnati sono le principali vittime della politica dei respingimenti sommari verso i Paesi di origine o di transito dei flussi migratori, praticata per più di un lustro dal nostro Paese al fine di dare l’idea, più mediatica che reale, di una “fortezza italiana” perfettamente sigillata rispetto all’arrivo di migranti non regolari. Tali respingimenti “automatici” consistono nel rispedire al mittente i migranti provenienti via mare da Paesi considerati “sicuri” per il fatto di aver concluso accordi di riammissione con il nostro Paese. Ciò giustificherebbe il non espletamento dell’identificazione dei migranti e il mancato accesso di quest’ultimi alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale, in particolare quando viene impedito loro di raggiungere il territorio italiano (respingimenti in alto mare verso la Libia) o di sbarcare nei porti dell’Adriatico (riconsegna sommaria verso la Grecia). Nel presente contributo verrà analizzato l’accertamento operato dalla Corte di Strasburgo dell’antigiuridicità di tali pratiche, con particolare riferimento alla recente sentenza del 21 ottobre 2014 nel caso Sharifi,
Riconsegna sommaria migranti; minori stranieri non accompagnati; Corte europea dei diritti dell'uomo
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La riconsegna sommaria dei migranti, inclusi i minori stranieri non accompagnati, dall'Italia alla Grecia: la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Sharifi / Cadin, Raffaele. - STAMPA. - (2014), pp. 241-252.
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