Il saggio esamina il tema degli effetti della sentenza di appello (con particolare riferimento a quello sostitutivo) nella prospettiva dell’esecuzione forzata, ed in particolare con riguardo alle vicende del titolo e degli atti del processo esecutivo fra un grado e l’altro del giudizio. Si tratta di questioni in relazione alle quali si sono espresse alcune pronunce della Cassazione nel 2013 (in particolare Cass. n. 3074/2013 e 3280/2013), in contrasto con consolidati indirizzi, ribaditi nello stesso torno di tempo, da altre sentenze della stessa Suprema Corte. Le due pronunce della terza Sezione, muovendo dalla premessa della progressiva riduzione dell’effetto devolutivo dell’appello e dalla relativizzazione, nell’attuale ordinamento, dell’effetto sostitutivo in caso di conferma della sentenza di primo grado (per rigetto in rito come nel merito dell’impugnazione), sono tali da sollecitare riflessioni di “sistema”, tuttavia giungendo a soluzioni opinabili, anche sul piano strettamente applicativo. Lo scritto, quindi, nella sua prima parte intende verificare se vi siano spazi per ritenere persistente il prodursi dell’effetto sostitutivo dell’appello (eventualmente con portata più ridotta rispetto al passato), alla luce dell’evoluzione dapprima solo giurisprudenziale (traente origine dagli interventi della Suprema Corte sulla rilevanza dei motivi di censura e sulla specificità degli stessi) poi anche legislativa, evoluzione che ha avuto, fra le altre, quale tappa cruciale il progressivo affinamento della nozione di “parte di sentenza” e con essa la restrizione dell’effetto devolutivo. Al riguardo, la conclusione cui l’A. giunge è che – anche successivamente alle modifiche operate dalla novella del 2012 sull’art. 342 c.p.c. e all’introduzione del tandem di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. – l’appello non possa qualificarsi quale mezzo di impugnazione meramente rescindente, ossia essenzialmente volto alla verifica della sola fondatezza dei motivi di impugnazione, ma conserva la sua attitudine sostitutiva quanto meno sulle singole questioni oggetto delle parti di sentenza impugnate (non solo in caso di riforma ma anche in caso di conferma della sentenza di primo grado). Significativo al riguardo continua ad essere il dettato dell’art. 393 c.p.c. in tema di conseguenze dell’estinzione del giudizio di rinvio, che porta ad escludere (diversamente da quanto opinano le pronunce gemelle n. 3074 e n. 3280 del 2013) che la cassazione travolga esclusivamente la sentenza confermativa d’appello, lasciando in vita le corrispondenti statuizioni della sentenza di primo grado. Su queste basi il saggio pone altresì in discussione, quanto al collegamento con l’esecuzione forzata, l’ulteriore passaggio che si pretende di trarre ossia che il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla combinazione-addizione della sentenza di primo grado con quella di appello, combinazione rispetto alla quale il primo addendo (ossia la pronuncia di prime cure) conserverebbe autonomia rispetto al secondo, peraltro solo nel caso (evidentemente di natura contingente) in cui l’esecuzione forzata venga iniziata in base alla sentenza di primo grado e non invece dopo e alla luce della sua conferma in appello. A fronte di tale ricostruzione, di cui il saggio mostra i punti di debolezza, l'a., ribadendo il permanere dell’effetto sostitutivo della sentenza di appello, critica la teoria della mera combinazione dei titoli esecutivi nonché i relativi corollari e mostra come sia preferibile ragionare in termini di successione-sostituzione delle sentenze e dei titoli esecutivi, nell'ottica di un coordinamento tra gli effetti espansivi di cui all'art. 336 c.p.c. e il sistema e gli istituti dell'esecuzione forzata.

Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo / Bertoldi, Valentina. - STAMPA. - (2014), pp. 129-188.

Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo

BERTOLDI, Valentina
2014

Abstract

Il saggio esamina il tema degli effetti della sentenza di appello (con particolare riferimento a quello sostitutivo) nella prospettiva dell’esecuzione forzata, ed in particolare con riguardo alle vicende del titolo e degli atti del processo esecutivo fra un grado e l’altro del giudizio. Si tratta di questioni in relazione alle quali si sono espresse alcune pronunce della Cassazione nel 2013 (in particolare Cass. n. 3074/2013 e 3280/2013), in contrasto con consolidati indirizzi, ribaditi nello stesso torno di tempo, da altre sentenze della stessa Suprema Corte. Le due pronunce della terza Sezione, muovendo dalla premessa della progressiva riduzione dell’effetto devolutivo dell’appello e dalla relativizzazione, nell’attuale ordinamento, dell’effetto sostitutivo in caso di conferma della sentenza di primo grado (per rigetto in rito come nel merito dell’impugnazione), sono tali da sollecitare riflessioni di “sistema”, tuttavia giungendo a soluzioni opinabili, anche sul piano strettamente applicativo. Lo scritto, quindi, nella sua prima parte intende verificare se vi siano spazi per ritenere persistente il prodursi dell’effetto sostitutivo dell’appello (eventualmente con portata più ridotta rispetto al passato), alla luce dell’evoluzione dapprima solo giurisprudenziale (traente origine dagli interventi della Suprema Corte sulla rilevanza dei motivi di censura e sulla specificità degli stessi) poi anche legislativa, evoluzione che ha avuto, fra le altre, quale tappa cruciale il progressivo affinamento della nozione di “parte di sentenza” e con essa la restrizione dell’effetto devolutivo. Al riguardo, la conclusione cui l’A. giunge è che – anche successivamente alle modifiche operate dalla novella del 2012 sull’art. 342 c.p.c. e all’introduzione del tandem di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. – l’appello non possa qualificarsi quale mezzo di impugnazione meramente rescindente, ossia essenzialmente volto alla verifica della sola fondatezza dei motivi di impugnazione, ma conserva la sua attitudine sostitutiva quanto meno sulle singole questioni oggetto delle parti di sentenza impugnate (non solo in caso di riforma ma anche in caso di conferma della sentenza di primo grado). Significativo al riguardo continua ad essere il dettato dell’art. 393 c.p.c. in tema di conseguenze dell’estinzione del giudizio di rinvio, che porta ad escludere (diversamente da quanto opinano le pronunce gemelle n. 3074 e n. 3280 del 2013) che la cassazione travolga esclusivamente la sentenza confermativa d’appello, lasciando in vita le corrispondenti statuizioni della sentenza di primo grado. Su queste basi il saggio pone altresì in discussione, quanto al collegamento con l’esecuzione forzata, l’ulteriore passaggio che si pretende di trarre ossia che il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla combinazione-addizione della sentenza di primo grado con quella di appello, combinazione rispetto alla quale il primo addendo (ossia la pronuncia di prime cure) conserverebbe autonomia rispetto al secondo, peraltro solo nel caso (evidentemente di natura contingente) in cui l’esecuzione forzata venga iniziata in base alla sentenza di primo grado e non invece dopo e alla luce della sua conferma in appello. A fronte di tale ricostruzione, di cui il saggio mostra i punti di debolezza, l'a., ribadendo il permanere dell’effetto sostitutivo della sentenza di appello, critica la teoria della mera combinazione dei titoli esecutivi nonché i relativi corollari e mostra come sia preferibile ragionare in termini di successione-sostituzione delle sentenze e dei titoli esecutivi, nell'ottica di un coordinamento tra gli effetti espansivi di cui all'art. 336 c.p.c. e il sistema e gli istituti dell'esecuzione forzata.
2014
Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella (a cura di B. Capponi, B. Sassani, A. Storto, R. Tiscini)
9788859811411
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo / Bertoldi, Valentina. - STAMPA. - (2014), pp. 129-188.
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