The rules on procurement of supplies and services in ordinary sectors establish that the qualification of potential contractors takes place on a voluntary basis, by requiring proof of enrollment in lists or official registers of suppliers or service providers, or by the identification of the minimum requirements by the contracting authority "tender by tender" under Art. 41 and 42 of Legislative Decree 12 april 2006, No. 163. In any event, if the contracting entity requires qualification through enrollment in lists or official registers, a bidder who is not enrolled in the above lists must be allowed to prove, through proper documents, that it holds the necessary requirements. Procedures of enrollment in official registers or lists must respect the due process of law. Official lists of suppliers or service providers have the aim of simplifying the verification of the multiple professional, economic, financial and technical requirements that economic operators must prove to hold in order to be considered as potential public procurement contractors. Enrollment in those lists determines a presumption of suitability and of possession of certain requirements. In utilities procurement, if contracting entities establish a qualification system, only economic operators enrolled in the above list can participate to the tender.

Per gli appalti di forniture e servizi nei settori ordinari la qualificazione avviene facoltativamente o richiedendo le prove dell'iscrizione in elenchi o albi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi o mediante l'individuazione dei requisiti minimi da parte della stazione appaltante "gara per gara" ex art. 41 e 42 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In ogni caso, qualora la stazione appaltante richieda la qualificazione mediante l'iscrizione in albi ed elenchi, non può essere precluso ad un partecipante alla gara che non sia iscritto nei suddetti elenchi, di provare i requisiti richiesti con idonei documenti. Le procedure di iscrizione negli albi o elenchi devono avvenire rispettando il due process of law. Gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi hanno la funzione di semplificare la verifica dei molteplici requisiti di professionalità, economici, finanziari e tecnici che gli operatori economici devono dimostrare di possedere per essere considerati potenziali aggiudicatori di un appalto. L'iscrizione negli elenchi determina una presunzione di idoneità del possesso di determinati requisiti. Per i settori speciali, qualora sia stato istituito dagli enti aggiudicatori un sistema di qualificazione, potranno partecipare alla gara solo i soggetti iscritti nel suddetto elenco

Il regime di qualificazione nei servizi e nella forniture / Ferroni, MARIA VITTORIA. - Tomo secondo nell'opera I contratti di appalto privato e pubblico coordinata da V. Cuffaro e C. Franchini in Trattato dei Contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli(2010), pp. 487-517.

Il regime di qualificazione nei servizi e nella forniture

FERRONI, MARIA VITTORIA
2010

Abstract

The rules on procurement of supplies and services in ordinary sectors establish that the qualification of potential contractors takes place on a voluntary basis, by requiring proof of enrollment in lists or official registers of suppliers or service providers, or by the identification of the minimum requirements by the contracting authority "tender by tender" under Art. 41 and 42 of Legislative Decree 12 april 2006, No. 163. In any event, if the contracting entity requires qualification through enrollment in lists or official registers, a bidder who is not enrolled in the above lists must be allowed to prove, through proper documents, that it holds the necessary requirements. Procedures of enrollment in official registers or lists must respect the due process of law. Official lists of suppliers or service providers have the aim of simplifying the verification of the multiple professional, economic, financial and technical requirements that economic operators must prove to hold in order to be considered as potential public procurement contractors. Enrollment in those lists determines a presumption of suitability and of possession of certain requirements. In utilities procurement, if contracting entities establish a qualification system, only economic operators enrolled in the above list can participate to the tender.
2010
I contratti di appalto Pubblico
978-88598-0579-3
Per gli appalti di forniture e servizi nei settori ordinari la qualificazione avviene facoltativamente o richiedendo le prove dell'iscrizione in elenchi o albi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi o mediante l'individuazione dei requisiti minimi da parte della stazione appaltante "gara per gara" ex art. 41 e 42 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In ogni caso, qualora la stazione appaltante richieda la qualificazione mediante l'iscrizione in albi ed elenchi, non può essere precluso ad un partecipante alla gara che non sia iscritto nei suddetti elenchi, di provare i requisiti richiesti con idonei documenti. Le procedure di iscrizione negli albi o elenchi devono avvenire rispettando il due process of law. Gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi hanno la funzione di semplificare la verifica dei molteplici requisiti di professionalità, economici, finanziari e tecnici che gli operatori economici devono dimostrare di possedere per essere considerati potenziali aggiudicatori di un appalto. L'iscrizione negli elenchi determina una presunzione di idoneità del possesso di determinati requisiti. Per i settori speciali, qualora sia stato istituito dagli enti aggiudicatori un sistema di qualificazione, potranno partecipare alla gara solo i soggetti iscritti nel suddetto elenco
Qualificazione, servizi,forniture, gara, appalto, albi, elenchi, requisiti, professionalità, economico, finanziario
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Il regime di qualificazione nei servizi e nella forniture / Ferroni, MARIA VITTORIA. - Tomo secondo nell'opera I contratti di appalto privato e pubblico coordinata da V. Cuffaro e C. Franchini in Trattato dei Contratti diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli(2010), pp. 487-517.
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