Con la crisi finanziaria iniziata nel 2007 è diventato indispensabile e non rinviabile attuare misure regolamentari per tutelare i risparmi dell’investitore al dettaglio (retail) che non dotato di adeguate conoscenze in ambito finanziario ha acquistato non coscientemente prodotti finanziari altamente rischiosi subendo perdite talvolta ingenti di risorse, anche con l’aiuto di venditori che non hanno supportato in modo corretto la scelta, interessati maggiormente ai loro ritorni economici. Ciò ha determinato un danno di reputazione dell’industria finanziaria globale e una sfiducia verso lo stesso a cui il regulator europeo ha tentato (e tenta) di porre rimedio avviando un processo per la realizzazione di norme regolamentari mirate alla trasparenza informativa in fase precontrattuale e alla sana e prudente gestione, anche in riferimento al profilo etico e professionale del personale sia dirigenziale che operativo. In questo contesto si inserisce la nuova regolamentazione relativa ai fondi d’investimento (aperti) che con la Direttiva 2009/65/CE (cosiddetta UCITS IV, di seguito Direttiva). Il nuovo dispositivo regolamentare rappresenta un impianto di presidi normativi minimi sui quali ciascun legislatore nazionale può agire solo nel senso del rafforzamento, garantendo comunque parità di trattamento a tutti i soggetti che operano nel mercato e consentendo la stretta cooperazione tra le Autorità preposte alla vigilanza. È finalizzato alla creazione di un unico mercato europeo dei fondi d’investimento e alla realizzazione dell'integrazione dei mercati nazionali tramite l’adozione di procedure e norme (di autorizzazione, di vigilanza, di disclosure, di governo) che coinvolgono il solo Stato membro di origine ma riconosciute e accettate dai restanti Paesi membri. Le scelte regolamentari compiute dal legislatore europeo esigono trasparenza a tutti i livelli - nell'esercizio del controllo, di disclosure, di procedure interne, nelle metodologie di calcolo - al fine di proteggere gli investimenti e rendere il mercato più efficiente e stabile; l'uniformità del processo di gestione del rischio e delle metodologie per la misurazione e per la sua rappresentazione al pubblico degli investitori è necessaria per la realizzazione del principio di levelling playing field; la condivisione dei principî per la vigilanza costituisce un ostacolo alla realizzazione di arbitraggi normativi tra sistemi. La normativa stabilisce i requisiti per la governance che richiedono la specifica di funzioni cui sono assegnati compiti e responsabilità distinti e l’istituzione di processi per la trasmissione di flussi informativi ben organizzati e trasparenti sia per il controllo interno che ai fini della vigilanza. La disciplina di governace, intesa nella sua struttura e in termini di condotta, riveste un ruolo fondamentale per la realizzazione della buona gestione del portafoglio nel momento in cui l’efficacia delle procedure decisionali per l’asset allocation consentono di offrire maggiori garanzie per la tutela degli investimenti. In questo assume importanza l’utilizzo di una tecnologia informatica elevata per la realizzazione delle procedure di gestione e di esecuzione degli ordini attraverso la creazione di sistemi adeguati per la tempestiva contabilizzazione delle operazioni di portafoglio e degli ordini. Assume un ruolo fondamentale per selezionare l’investimento il nuovo documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (Key Information Investor Document, KIID) di forma breve e standardizzata che include le caratteristiche essenziali e rilevanti del prodotto. Nel lavoro è presentato dapprima il nuovo quadro normativo illustrando i principî e le norme introdotti sviluppando anche aspetti tecnici (di calcolo) secondo le indicazioni dell’ESMA; è analizzato il nuovo documento per l’informativa destinato al pubblico degli investitori retail precisando aspetti relativi alle scelte operate su contenuti e criteri di misurazione del rischio e di rappresentazione dei rendimenti, in riferimento a ciò è quindi posto un confronto con le disposizioni regolamentari precedentemente adottate in Italia, evidenziando diversità di sostanza e metodologiche; è proposta una metodologia di misurazione del rischio da comunicare all’investitore definita nella logica del Value-at-Risk in linea con gli schemi di calcolo dell’esposizione complessiva e di controparte disposti dalla regolamentazione; viene analizzata la rischiosità attraverso uno studio condotto su 29 fondi di mercato secondo le due metodologie; a conclusione sono precisate le questioni poste in evidenza. Gli argomenti illustrati appaiono rilevanti anche in relazione alla proposta avanzata nel 2012 dalla Commissione Europea relativa ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento su cui l’EESC (European Economic and Social Committee) ha recentemente espresso parere favorevole. La proposta di regolamento estende l’obbligo di produzione di un documento, denominato Key Information Document (KID), analogo e strutturato sul KIID, da sottoporre al cliente non professionale antecedentemente la stipula del contratto, riguarda tutti i prodotti qualificabili come preassemblati (packaged retail investment products, PRIPs), sono compresi prodotti con garanzia di capitale e di rendimento minimo, strutturati di qualunque forma (contratti di assicurazione anche rivalutabili, titoli e fondi anche chiusi), derivati e di risparmio per il pensionamento, mentre esclude a esempio titoli azionari e polizze del ramo non vita. Le disposizioni normative proposte prevedono un periodo transitorio di cinque anni per cui il KIID relativo ai fondi aperti permane, successivamente saranno adottate decisioni sulla sua abolizione o meno a seguito della verifica dell’effettiva efficacia del nuovo documento in proposta.
La nuova normativa sui fondi d'investimento, la misurazione del rischio per la trasparenza d'informazione / Rogo, Barbara. - STAMPA. - 9:(2013), pp. 1-30.
La nuova normativa sui fondi d'investimento, la misurazione del rischio per la trasparenza d'informazione
ROGO, Barbara
2013
Abstract
Con la crisi finanziaria iniziata nel 2007 è diventato indispensabile e non rinviabile attuare misure regolamentari per tutelare i risparmi dell’investitore al dettaglio (retail) che non dotato di adeguate conoscenze in ambito finanziario ha acquistato non coscientemente prodotti finanziari altamente rischiosi subendo perdite talvolta ingenti di risorse, anche con l’aiuto di venditori che non hanno supportato in modo corretto la scelta, interessati maggiormente ai loro ritorni economici. Ciò ha determinato un danno di reputazione dell’industria finanziaria globale e una sfiducia verso lo stesso a cui il regulator europeo ha tentato (e tenta) di porre rimedio avviando un processo per la realizzazione di norme regolamentari mirate alla trasparenza informativa in fase precontrattuale e alla sana e prudente gestione, anche in riferimento al profilo etico e professionale del personale sia dirigenziale che operativo. In questo contesto si inserisce la nuova regolamentazione relativa ai fondi d’investimento (aperti) che con la Direttiva 2009/65/CE (cosiddetta UCITS IV, di seguito Direttiva). Il nuovo dispositivo regolamentare rappresenta un impianto di presidi normativi minimi sui quali ciascun legislatore nazionale può agire solo nel senso del rafforzamento, garantendo comunque parità di trattamento a tutti i soggetti che operano nel mercato e consentendo la stretta cooperazione tra le Autorità preposte alla vigilanza. È finalizzato alla creazione di un unico mercato europeo dei fondi d’investimento e alla realizzazione dell'integrazione dei mercati nazionali tramite l’adozione di procedure e norme (di autorizzazione, di vigilanza, di disclosure, di governo) che coinvolgono il solo Stato membro di origine ma riconosciute e accettate dai restanti Paesi membri. Le scelte regolamentari compiute dal legislatore europeo esigono trasparenza a tutti i livelli - nell'esercizio del controllo, di disclosure, di procedure interne, nelle metodologie di calcolo - al fine di proteggere gli investimenti e rendere il mercato più efficiente e stabile; l'uniformità del processo di gestione del rischio e delle metodologie per la misurazione e per la sua rappresentazione al pubblico degli investitori è necessaria per la realizzazione del principio di levelling playing field; la condivisione dei principî per la vigilanza costituisce un ostacolo alla realizzazione di arbitraggi normativi tra sistemi. La normativa stabilisce i requisiti per la governance che richiedono la specifica di funzioni cui sono assegnati compiti e responsabilità distinti e l’istituzione di processi per la trasmissione di flussi informativi ben organizzati e trasparenti sia per il controllo interno che ai fini della vigilanza. La disciplina di governace, intesa nella sua struttura e in termini di condotta, riveste un ruolo fondamentale per la realizzazione della buona gestione del portafoglio nel momento in cui l’efficacia delle procedure decisionali per l’asset allocation consentono di offrire maggiori garanzie per la tutela degli investimenti. In questo assume importanza l’utilizzo di una tecnologia informatica elevata per la realizzazione delle procedure di gestione e di esecuzione degli ordini attraverso la creazione di sistemi adeguati per la tempestiva contabilizzazione delle operazioni di portafoglio e degli ordini. Assume un ruolo fondamentale per selezionare l’investimento il nuovo documento contenente le informazioni chiave per l’investitore (Key Information Investor Document, KIID) di forma breve e standardizzata che include le caratteristiche essenziali e rilevanti del prodotto. Nel lavoro è presentato dapprima il nuovo quadro normativo illustrando i principî e le norme introdotti sviluppando anche aspetti tecnici (di calcolo) secondo le indicazioni dell’ESMA; è analizzato il nuovo documento per l’informativa destinato al pubblico degli investitori retail precisando aspetti relativi alle scelte operate su contenuti e criteri di misurazione del rischio e di rappresentazione dei rendimenti, in riferimento a ciò è quindi posto un confronto con le disposizioni regolamentari precedentemente adottate in Italia, evidenziando diversità di sostanza e metodologiche; è proposta una metodologia di misurazione del rischio da comunicare all’investitore definita nella logica del Value-at-Risk in linea con gli schemi di calcolo dell’esposizione complessiva e di controparte disposti dalla regolamentazione; viene analizzata la rischiosità attraverso uno studio condotto su 29 fondi di mercato secondo le due metodologie; a conclusione sono precisate le questioni poste in evidenza. Gli argomenti illustrati appaiono rilevanti anche in relazione alla proposta avanzata nel 2012 dalla Commissione Europea relativa ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento su cui l’EESC (European Economic and Social Committee) ha recentemente espresso parere favorevole. La proposta di regolamento estende l’obbligo di produzione di un documento, denominato Key Information Document (KID), analogo e strutturato sul KIID, da sottoporre al cliente non professionale antecedentemente la stipula del contratto, riguarda tutti i prodotti qualificabili come preassemblati (packaged retail investment products, PRIPs), sono compresi prodotti con garanzia di capitale e di rendimento minimo, strutturati di qualunque forma (contratti di assicurazione anche rivalutabili, titoli e fondi anche chiusi), derivati e di risparmio per il pensionamento, mentre esclude a esempio titoli azionari e polizze del ramo non vita. Le disposizioni normative proposte prevedono un periodo transitorio di cinque anni per cui il KIID relativo ai fondi aperti permane, successivamente saranno adottate decisioni sulla sua abolizione o meno a seguito della verifica dell’effettiva efficacia del nuovo documento in proposta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.