Return to deal with the saga Kadi, after the cancellation, on October 5, 2012, of the name of the Saudi national from the Security Council blacklists of suspected terrorists, is not a form of scientific obstinacy for three reasons. The first is that on the case the Court of Justice of the European Union ruled again on July 18, 2013 (Kadi 4). The second is that the dualist approach followed by the Court of Justice in its judgment of 3 September 2008 (Kadi 2) is the subject of radical protests (certainly not surpassed by last pronunciation) that, beyond their merits the merits, demonstrate how that decision is not perceived as a balance between the right of collective security and the international law of human rights. The last and most important reason is that, in the given context, it seems helpful to verify the possibility of applying the systematic approach emerged in the recent case law of the UN Committee on Human Rights (case Sayadi) and the European Court of Human Rights (cases AL-Jeddah and Nada). Indeed, it can be argued that subjecting the systematic approach to the Kadi test is a diabolic proof of the capacity of this orientation, which shuns from sterile diatribes between monists and dualists, giving solution to situations of real or alleged normative contrast in the context of multi-level systems. This is because the Kadi case, unlike the Al-Jedda, calls into question international legal obligations, descendants of Security Council resolutions taken under Chapter VII of the UN Charter, which in principle are not only binding but also "bound" and therefore would be covered by art. 103 of the Charter which enshrines the prevalence of UN law UN on international treaty law. Ultimately, the the Kadi case is par excellence "difficult", one in which the soft interpretative arguments typical of the systematic approach should give way to the "heavy" dualistic (the "constitutional guarantee" to human rights laid into the European Union) and monistic (the mandatory nature of jus cogens and the supremacy of UN law) ones. But perhaps it is not so and I will try to demonstrate that in this contribution.

Tornare ad occuparsi della saga Kadi, dopo la cancellazione in data 5 ottobre 2012 del nominativo del cittadino saudita dalle liste nere di presunti terroristi del Consiglio di sicurezza, non è una forma di accanimento scientifico per tre ragioni concorrenti. La prima è che sul caso si è nuovamente pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea il 18 luglio 2013 (Kadi 4). La seconda è che l’approccio dualista seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 3 settembre 2008 (Kadi 2 e confermato in Kadi 4) è oggetto di radicali contestazioni (certamente non superate dall’ultima pronuncia) che, al di là della loro fondatezza nel merito, dimostrano come detta decisione non sia percepita come un punto di equilibrio tra il diritto della sicurezza collettiva e il diritto internazionale dei diritti umani e/o tra il diritto onusiano e quello unionistico. L’ultima e più importante ragione è che, nel contesto dato, pare doveroso verificare la possibilità di applicare l’approccio sistematico emerso nella recente giurisprudenza del Comitato ONU dei diritti umani (caso Sayadi) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (casi Al-Jedda e Nada). Anzi, si può affermare che sottoporre l’approccio sistematico al test Kadi costituisce la prova quasi diabolica della capacità di quest’orientamento, che rifugge dalle sterili diatribe tra monisti e dualisti, di dare soluzione a situazioni di reale o presunta confliggenza normativa a carattere sostanziale/procedurale nell’ambito dei sistemi multilivello. Questo perché il caso Kadi, a differenza di quello Al-Jedda, chiama in causa obblighi giuridici internazionali, discendenti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, che in linea di principio sono non soltanto vincolanti ma anche “vincolati” e che dunque sarebbero coperti dall’art. 103 della Carta che sancisce la prevalenza del diritto onusiano sul diritto internazionale pattizio. In ultima analisi, il caso Kadi è per eccellenza il caso “difficile”, quello in cui le argomentazioni soft a carattere interpretativo tipiche dell’approccio sistematico dovrebbero lasciare il posto agli argomenti “pesanti” propri della tradizione dualista (la “garanzia costituzionale” a favore dei diritti umani prevista nell’ordinamento dell’Unione europea) e monista (l’inderogabilità dello jus cogens e la supremazia del diritto onusiano). Ma forse non è così e questo si cercherà di dimostrare nel presente contributo.

La saga Kadi e la quadratura del cerchio nell'ambito dei sistemi multilivello: l'approccio sistematico nella recente giurisprudenza delle corti europee / Cadin, Raffaele. - STAMPA. - (2013), pp. 211-234.

La saga Kadi e la quadratura del cerchio nell'ambito dei sistemi multilivello: l'approccio sistematico nella recente giurisprudenza delle corti europee

CADIN, Raffaele
2013

Abstract

Return to deal with the saga Kadi, after the cancellation, on October 5, 2012, of the name of the Saudi national from the Security Council blacklists of suspected terrorists, is not a form of scientific obstinacy for three reasons. The first is that on the case the Court of Justice of the European Union ruled again on July 18, 2013 (Kadi 4). The second is that the dualist approach followed by the Court of Justice in its judgment of 3 September 2008 (Kadi 2) is the subject of radical protests (certainly not surpassed by last pronunciation) that, beyond their merits the merits, demonstrate how that decision is not perceived as a balance between the right of collective security and the international law of human rights. The last and most important reason is that, in the given context, it seems helpful to verify the possibility of applying the systematic approach emerged in the recent case law of the UN Committee on Human Rights (case Sayadi) and the European Court of Human Rights (cases AL-Jeddah and Nada). Indeed, it can be argued that subjecting the systematic approach to the Kadi test is a diabolic proof of the capacity of this orientation, which shuns from sterile diatribes between monists and dualists, giving solution to situations of real or alleged normative contrast in the context of multi-level systems. This is because the Kadi case, unlike the Al-Jedda, calls into question international legal obligations, descendants of Security Council resolutions taken under Chapter VII of the UN Charter, which in principle are not only binding but also "bound" and therefore would be covered by art. 103 of the Charter which enshrines the prevalence of UN law UN on international treaty law. Ultimately, the the Kadi case is par excellence "difficult", one in which the soft interpretative arguments typical of the systematic approach should give way to the "heavy" dualistic (the "constitutional guarantee" to human rights laid into the European Union) and monistic (the mandatory nature of jus cogens and the supremacy of UN law) ones. But perhaps it is not so and I will try to demonstrate that in this contribution.
2013
I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo
9788834879283
Tornare ad occuparsi della saga Kadi, dopo la cancellazione in data 5 ottobre 2012 del nominativo del cittadino saudita dalle liste nere di presunti terroristi del Consiglio di sicurezza, non è una forma di accanimento scientifico per tre ragioni concorrenti. La prima è che sul caso si è nuovamente pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea il 18 luglio 2013 (Kadi 4). La seconda è che l’approccio dualista seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 3 settembre 2008 (Kadi 2 e confermato in Kadi 4) è oggetto di radicali contestazioni (certamente non superate dall’ultima pronuncia) che, al di là della loro fondatezza nel merito, dimostrano come detta decisione non sia percepita come un punto di equilibrio tra il diritto della sicurezza collettiva e il diritto internazionale dei diritti umani e/o tra il diritto onusiano e quello unionistico. L’ultima e più importante ragione è che, nel contesto dato, pare doveroso verificare la possibilità di applicare l’approccio sistematico emerso nella recente giurisprudenza del Comitato ONU dei diritti umani (caso Sayadi) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (casi Al-Jedda e Nada). Anzi, si può affermare che sottoporre l’approccio sistematico al test Kadi costituisce la prova quasi diabolica della capacità di quest’orientamento, che rifugge dalle sterili diatribe tra monisti e dualisti, di dare soluzione a situazioni di reale o presunta confliggenza normativa a carattere sostanziale/procedurale nell’ambito dei sistemi multilivello. Questo perché il caso Kadi, a differenza di quello Al-Jedda, chiama in causa obblighi giuridici internazionali, discendenti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, che in linea di principio sono non soltanto vincolanti ma anche “vincolati” e che dunque sarebbero coperti dall’art. 103 della Carta che sancisce la prevalenza del diritto onusiano sul diritto internazionale pattizio. In ultima analisi, il caso Kadi è per eccellenza il caso “difficile”, quello in cui le argomentazioni soft a carattere interpretativo tipiche dell’approccio sistematico dovrebbero lasciare il posto agli argomenti “pesanti” propri della tradizione dualista (la “garanzia costituzionale” a favore dei diritti umani prevista nell’ordinamento dell’Unione europea) e monista (l’inderogabilità dello jus cogens e la supremazia del diritto onusiano). Ma forse non è così e questo si cercherà di dimostrare nel presente contributo.
caso Kadi; liste nere; teoria sistematica
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La saga Kadi e la quadratura del cerchio nell'ambito dei sistemi multilivello: l'approccio sistematico nella recente giurisprudenza delle corti europee / Cadin, Raffaele. - STAMPA. - (2013), pp. 211-234.
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