Con il d. int. 2.3.2012 n. 79, ferme restando le previsioni ed i divieti stabiliti dalle leggi speciali per la tutela delle aree protette, sono state introdotte nuove disposizioni in attuazione dell’art. 83 c. nav. Il decreto stabilisce delle misure di carattere generale volte a limitare o a vietare la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nelle fasce di mare all’interno dei perimetri dei parchi e delle aree marine protette ed entro le due miglia marine dai suddetti limiti. In deroga a tali previsioni, lo stesso articolo 1 stabilisce che l’Autorità marittima possa disporre, per la fascia esterna ai perimetri indicati, limiti di distanza differenti per garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l’accesso e l’uscita dai porti. L’art. 2 prevede inoltre ulteriori divieti di navigazione e particolari misure di sicurezza per l’ingresso e la navigazione in determinate aree (area marina protetta del Santuario dei Cetacei e, per la laguna di Venezia, Canale di San Marco e Canale della Giudecca). Con il d.lgs. 28.6.2012 n. 111 è stata data attuazione in Italia alla dir. 2009/90/CE sull'assicurazione dell'armatore per i crediti marittimi.
La protezione delle aree sensibili nel mare territoriale / Zampone, Alessandro. - STAMPA. - (2013), pp. 470-473.
La protezione delle aree sensibili nel mare territoriale
ZAMPONE, ALESSANDRO
2013
Abstract
Con il d. int. 2.3.2012 n. 79, ferme restando le previsioni ed i divieti stabiliti dalle leggi speciali per la tutela delle aree protette, sono state introdotte nuove disposizioni in attuazione dell’art. 83 c. nav. Il decreto stabilisce delle misure di carattere generale volte a limitare o a vietare la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nelle fasce di mare all’interno dei perimetri dei parchi e delle aree marine protette ed entro le due miglia marine dai suddetti limiti. In deroga a tali previsioni, lo stesso articolo 1 stabilisce che l’Autorità marittima possa disporre, per la fascia esterna ai perimetri indicati, limiti di distanza differenti per garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l’accesso e l’uscita dai porti. L’art. 2 prevede inoltre ulteriori divieti di navigazione e particolari misure di sicurezza per l’ingresso e la navigazione in determinate aree (area marina protetta del Santuario dei Cetacei e, per la laguna di Venezia, Canale di San Marco e Canale della Giudecca). Con il d.lgs. 28.6.2012 n. 111 è stata data attuazione in Italia alla dir. 2009/90/CE sull'assicurazione dell'armatore per i crediti marittimi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.