La disciplina dettata dagli artt. 431 e 433 c.p.p. dà corpo e sostanza ad una delle caratteristiche del sistema processuale accusatorio: il sistema del doppio fascicolo. (fascicolo del dibattimento/fascicolo del pm.). La scelta operata dal legislatore del 1988 circa l’adozione di un sistema di formazione separata e autonoma dei fascicoli processuali, in funzione della diversa rilevanza probatoria che gli atti in essi contenuti sono destinati ad assumere, rappresenta una delle espressioni più significative e qualificanti del nuovo codice di rito: la separazione netta delle fasi procedimentali dell’indagine e del giudizio, l’una preordinata all’esercizio della azione penale, con atti aventi efficacia limitata e prevalentemente interna a detta fase, l’altra, centralizzata nel dibattimento, quale modello insostituibile di elaborazione probatoria nel contraddittorio delle parti su basi di parità, costituisce l’emblema del processo accusatorio. L’esigenza perseguita dal legislatore con la previsione della formazione separata dei fascicoli (del dibattimento e del p.m.) è dunque quella di precludere ab origine al giudice del dibattimento la materiale disponibilità (e, quindi, l’utilizzabilità a fini probatori) degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, destinati a rimanere confinati nel fascicolo del p.m.
La formazione dei fascicoli in contraddittorio / Insom, Flavia. - STAMPA. - (2013), pp. 707-722.
La formazione dei fascicoli in contraddittorio
INSOM, FLAVIA
2013
Abstract
La disciplina dettata dagli artt. 431 e 433 c.p.p. dà corpo e sostanza ad una delle caratteristiche del sistema processuale accusatorio: il sistema del doppio fascicolo. (fascicolo del dibattimento/fascicolo del pm.). La scelta operata dal legislatore del 1988 circa l’adozione di un sistema di formazione separata e autonoma dei fascicoli processuali, in funzione della diversa rilevanza probatoria che gli atti in essi contenuti sono destinati ad assumere, rappresenta una delle espressioni più significative e qualificanti del nuovo codice di rito: la separazione netta delle fasi procedimentali dell’indagine e del giudizio, l’una preordinata all’esercizio della azione penale, con atti aventi efficacia limitata e prevalentemente interna a detta fase, l’altra, centralizzata nel dibattimento, quale modello insostituibile di elaborazione probatoria nel contraddittorio delle parti su basi di parità, costituisce l’emblema del processo accusatorio. L’esigenza perseguita dal legislatore con la previsione della formazione separata dei fascicoli (del dibattimento e del p.m.) è dunque quella di precludere ab origine al giudice del dibattimento la materiale disponibilità (e, quindi, l’utilizzabilità a fini probatori) degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, destinati a rimanere confinati nel fascicolo del p.m.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.