Nell’iter processuale c.d. ordinario, la formazione del fascicolo per il dibattimento avviene nel contraddittorio delle parti, immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone in giudizio, ad opera del giudice per l’udienza preliminare. La circostanza che la formazione del carteggio dibattimentale avvenga nel contraddittorio trova giustificazione e fondamento nell’esigenza di porre le parti in grado di controllare ed interloquire sulla correttezza delle acquisizioni ai sensi dell’art. 431 c.p.p., al fine di salvaguardare la libertà del convincimento del giudice del dibattimento, portatore di una conoscenza doverosamente limitata agli atti del processo. Tuttavia il legislatore ha individuato alcune ipotesi, eccezionali, nelle quali la formazione del fascicolo per il dibattimento è rimessa alla competenza esclusiva del p.m., che vi provvede in assenza di contraddittorio con la difesa: nel giudizio direttissimo ex art. 450 c.p.p. e nel procedimento a citazione diretta ex art. 553 c.p.p. e, secondo parte della giurisprudenza, nel giudizio immediato ai sensi dell’art. 457 c.p.p. Rimane, in ogni caso, fermo il contenuto tassativo che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, stante la rigidità del richiamo operato dalle singole discipline al disposto di cui all’art. 431 c.p.p. (art. 450, c. 4, 553, 457 c.p.p.): in tali ipotesi, pertanto, il p.m. formerà il fascicolo del dibattimento uniformandosi alle prescrizioni contenute nell’art. 431 c.p.p. Ciò che rimane precluso, dunque, è tanto la possibilità di un controllo preventivo sulle acquisizioni dibattimentali, quanto l’operatività del meccanismo consensuale di cui al c. 2 dell’art. 431 c.p.p., che diverrà nuovamente esercitabile in sede di richiesta di prove (artt. 493, c. 3, e 555, c. 4, c.p.p.).

La formazione dei fascicoli fuori dall'udienza preliminare / Insom, Flavia. - STAMPA. - (2013), pp. 665-672.

La formazione dei fascicoli fuori dall'udienza preliminare

INSOM, FLAVIA
2013

Abstract

Nell’iter processuale c.d. ordinario, la formazione del fascicolo per il dibattimento avviene nel contraddittorio delle parti, immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone in giudizio, ad opera del giudice per l’udienza preliminare. La circostanza che la formazione del carteggio dibattimentale avvenga nel contraddittorio trova giustificazione e fondamento nell’esigenza di porre le parti in grado di controllare ed interloquire sulla correttezza delle acquisizioni ai sensi dell’art. 431 c.p.p., al fine di salvaguardare la libertà del convincimento del giudice del dibattimento, portatore di una conoscenza doverosamente limitata agli atti del processo. Tuttavia il legislatore ha individuato alcune ipotesi, eccezionali, nelle quali la formazione del fascicolo per il dibattimento è rimessa alla competenza esclusiva del p.m., che vi provvede in assenza di contraddittorio con la difesa: nel giudizio direttissimo ex art. 450 c.p.p. e nel procedimento a citazione diretta ex art. 553 c.p.p. e, secondo parte della giurisprudenza, nel giudizio immediato ai sensi dell’art. 457 c.p.p. Rimane, in ogni caso, fermo il contenuto tassativo che deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, stante la rigidità del richiamo operato dalle singole discipline al disposto di cui all’art. 431 c.p.p. (art. 450, c. 4, 553, 457 c.p.p.): in tali ipotesi, pertanto, il p.m. formerà il fascicolo del dibattimento uniformandosi alle prescrizioni contenute nell’art. 431 c.p.p. Ciò che rimane precluso, dunque, è tanto la possibilità di un controllo preventivo sulle acquisizioni dibattimentali, quanto l’operatività del meccanismo consensuale di cui al c. 2 dell’art. 431 c.p.p., che diverrà nuovamente esercitabile in sede di richiesta di prove (artt. 493, c. 3, e 555, c. 4, c.p.p.).
2013
Procedura penale
"fascicolo del p.m."; "fascicolo del dibattimento"; "separazione fasi procedimentali"
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La formazione dei fascicoli fuori dall'udienza preliminare / Insom, Flavia. - STAMPA. - (2013), pp. 665-672.
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