Some victims of the 1999 NATO military campaign in Serbia have asked the Italian government compensation for the damage suffered. The author examines the most interesting aspects of the decision of the Court of Cassation, such as the doctrine of the “political act”, and the self-executing character of the relevant international provisions. If the existence of an individual right to compensation is based on international law, it seems correct to exclude the existence of such a right because private individuals would only be beneficiaries of certain international obligations and not holders of a subjective right. If the assessment is based on national law, the Court should have to relied on internal remedies capable of offering protection to victims of international violations incorporated by internal provisions.

Alcune vittime dell’attacco militare della NATO in Serbia hanno chiesto al governo italiano il risarcimento dei danni subiti. Dopo la descrizione del caso l’autore si concentra su alcuni punti particolarmente interessanti della pronuncia della Corte di cassazione. Quanto alla dottrina dell’atto politico (per cui decisioni relative alla condotta delle ostilità non potrebbero essere oggetto di sindacato), la Corte sembra discostarsi dalla precedente giurisprudenza che faceva leva sulla violazione di diritti fondamentali dei singoli e usare (in maniera impropria) questo argomento per negare carattere self-executing al diritto delle vittime ad un risarcimento in caso di violazioni gravi del diritto umanitario. Quanto al carattere self-executing delle pertinenti norme internazionali vanno separate due ipotesi: 1) se la valutazione dell’esistenza di un diritto dei singoli al risarcimento si basa sul diritto internazionale sembra corretto escluderlo poiché i singoli sarebbero solo beneficiari di certi obblighi ma non titolari di un diritto soggettivo, 2) se la valutazione si basa sul diritto nazionale la Corte avrebbe potuto fare leva sui rimedi interni in grado di offrire tutela alle vittime di obblighi internazionali recepiti mediante fonti interne.

Markovic case / Bonafe', BEATRICE ILARIA. - ELETTRONICO. - (2006), pp. 1-5.

Markovic case

BONAFE', BEATRICE ILARIA
2006

Abstract

Some victims of the 1999 NATO military campaign in Serbia have asked the Italian government compensation for the damage suffered. The author examines the most interesting aspects of the decision of the Court of Cassation, such as the doctrine of the “political act”, and the self-executing character of the relevant international provisions. If the existence of an individual right to compensation is based on international law, it seems correct to exclude the existence of such a right because private individuals would only be beneficiaries of certain international obligations and not holders of a subjective right. If the assessment is based on national law, the Court should have to relied on internal remedies capable of offering protection to victims of international violations incorporated by internal provisions.
2006
Oxford Reports on International Law in Domestic Courts
9780199533671
Alcune vittime dell’attacco militare della NATO in Serbia hanno chiesto al governo italiano il risarcimento dei danni subiti. Dopo la descrizione del caso l’autore si concentra su alcuni punti particolarmente interessanti della pronuncia della Corte di cassazione. Quanto alla dottrina dell’atto politico (per cui decisioni relative alla condotta delle ostilità non potrebbero essere oggetto di sindacato), la Corte sembra discostarsi dalla precedente giurisprudenza che faceva leva sulla violazione di diritti fondamentali dei singoli e usare (in maniera impropria) questo argomento per negare carattere self-executing al diritto delle vittime ad un risarcimento in caso di violazioni gravi del diritto umanitario. Quanto al carattere self-executing delle pertinenti norme internazionali vanno separate due ipotesi: 1) se la valutazione dell’esistenza di un diritto dei singoli al risarcimento si basa sul diritto internazionale sembra corretto escluderlo poiché i singoli sarebbero solo beneficiari di certi obblighi ma non titolari di un diritto soggettivo, 2) se la valutazione si basa sul diritto nazionale la Corte avrebbe potuto fare leva sui rimedi interni in grado di offrire tutela alle vittime di obblighi internazionali recepiti mediante fonti interne.
state responsibility; political act; direct effect
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Markovic case / Bonafe', BEATRICE ILARIA. - ELETTRONICO. - (2006), pp. 1-5.
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