La sicurezza dei luoghi di lavoro situati all’estero è condizionata dal quadro normativo di settore di ciascun paese. La norma italiana può risultare di maggiore o minore tutela rispetto a quella locale, oppure non confrontabile o addirittura apertamente in contrasto. Né Codice della sicurezza, né le norme locali né tantomeno gli accordi internazionali che disciplinano la presenza delle istituzioni italiane all’estero disciplinano puntualmente tale sovrapposizione normativa. Il criterio più efficace nel garantire il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza è basato sul buon senso: assumere sempre la norma maggiormente a favore di sicurezza; scegliere noma italiana per le disposizioni che interessano direttamente il lavoratore (salubrità, ergonomicità, livelli di sicurezza), e la norma locale per ciò che è oggetto di manipolazione da parte di soggetti locali (manutenzione, interventi di emergenza, adempimenti verso autorità locali o soggetti erogatori di servizi). Tali ragionamenti trovano il luogo di espressione naturale nel Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere redatto con riferimento puntuale alle condizioni locali. Parlando di luoghi di lavoro italiani situati all’estero, per le rappresentanze diplomatiche e consolari si fa riferimento alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, e sulle relazioni consolari del 1963. Il ricorso al supporto positivo delle corrispondenti strutture locali è in generale di grande utilità per potenziare la sicurezza effettiva dei lavoratori. Al di fuori del territorio nazionale si riproduce, a scala ridotta, l’intera tessitura della vita associata in tutta la sua complessità: lavoro, abitazione, sanità, scuola, cultura, sport, tempo libero. Tutti aspetti della società che trovano negli uffici periferici del Ministero degli Affari esteri e nei servizi pubblici e privati ad essi afferenti una riproduzione ‘in piccolo’ dei corrispondenti enti, associazioni e operatori privati esistenti in Italia. Tutte attività soggette a specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza, da applicare con le preoccupazioni di compatibilità sin qui descritte e individuando, caso per caso, i rischi specifici per le attività localizzate in altri paesi. In lingua inglese, i termini “safety” e “security” indicano due aspetti diversi del tema della sicurezza, altrettanto importanti ma spesso tra loro confliggenti: la protezione da rischi connessi allo svolgimento del lavoro (incidenti di qualsiasi natura), e la protezione da intenzioni aggressive di terzi (intrusione). Nel caso specifico dell’estero, esistono numerosi paesi con condizioni sociali ‘a rischio’, dove le potenzialità dell’aggressione a scopo di furto sono assai elevate. In tali contesti, la necessità di proteggere il personale tramite attrezzature di sicurezza passiva (inferriate) e attiva (allarmi) genera rilevanti implicazioni in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Anche i rischi da esposizione all’amianto, disciplinato dal Codice, riveste particolare importanza all’estero, in relazione al fatto che molti paesi non osservano norme specifiche per l’uso o la manipolazione dei materiali amiantosi, ed alcuni ne producono ancora in grandi quantità. Le caratteristiche fisiche geografiche del paese condizionano evidentemente l’entità dei temi di sicurezza dei luoghi di lavoro: basti pensare all’estrema variabilità delle condizioni di sismicità nelle diverse regioni del pianeta. Analogamente, le caratteristiche climatiche del luogo incidono sulla sicurezza del lavoro in relazione all’impatto sulla salute e alla potenzialità di causare eventi catastrofici (paesi con climi estremamente freddi o caldi, tifoni, uragani). Altrettanto grande attenzione dovrà sempre essere posta in quei paesi nei quali le condizioni climatiche, unitamente a cattive precauzioni igieniche, favoriscono l’insorgere di condizioni di pericolo sanitario.

I luoghi di lavoro all'estero / F., Garraffa; Ivaldi, Paolo. - STAMPA. - (2008), pp. 46-51.

I luoghi di lavoro all'estero

IVALDI, PAOLO
2008

Abstract

La sicurezza dei luoghi di lavoro situati all’estero è condizionata dal quadro normativo di settore di ciascun paese. La norma italiana può risultare di maggiore o minore tutela rispetto a quella locale, oppure non confrontabile o addirittura apertamente in contrasto. Né Codice della sicurezza, né le norme locali né tantomeno gli accordi internazionali che disciplinano la presenza delle istituzioni italiane all’estero disciplinano puntualmente tale sovrapposizione normativa. Il criterio più efficace nel garantire il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza è basato sul buon senso: assumere sempre la norma maggiormente a favore di sicurezza; scegliere noma italiana per le disposizioni che interessano direttamente il lavoratore (salubrità, ergonomicità, livelli di sicurezza), e la norma locale per ciò che è oggetto di manipolazione da parte di soggetti locali (manutenzione, interventi di emergenza, adempimenti verso autorità locali o soggetti erogatori di servizi). Tali ragionamenti trovano il luogo di espressione naturale nel Documento di Valutazione dei Rischi che deve essere redatto con riferimento puntuale alle condizioni locali. Parlando di luoghi di lavoro italiani situati all’estero, per le rappresentanze diplomatiche e consolari si fa riferimento alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, e sulle relazioni consolari del 1963. Il ricorso al supporto positivo delle corrispondenti strutture locali è in generale di grande utilità per potenziare la sicurezza effettiva dei lavoratori. Al di fuori del territorio nazionale si riproduce, a scala ridotta, l’intera tessitura della vita associata in tutta la sua complessità: lavoro, abitazione, sanità, scuola, cultura, sport, tempo libero. Tutti aspetti della società che trovano negli uffici periferici del Ministero degli Affari esteri e nei servizi pubblici e privati ad essi afferenti una riproduzione ‘in piccolo’ dei corrispondenti enti, associazioni e operatori privati esistenti in Italia. Tutte attività soggette a specifiche norme di settore, anche in materia di sicurezza, da applicare con le preoccupazioni di compatibilità sin qui descritte e individuando, caso per caso, i rischi specifici per le attività localizzate in altri paesi. In lingua inglese, i termini “safety” e “security” indicano due aspetti diversi del tema della sicurezza, altrettanto importanti ma spesso tra loro confliggenti: la protezione da rischi connessi allo svolgimento del lavoro (incidenti di qualsiasi natura), e la protezione da intenzioni aggressive di terzi (intrusione). Nel caso specifico dell’estero, esistono numerosi paesi con condizioni sociali ‘a rischio’, dove le potenzialità dell’aggressione a scopo di furto sono assai elevate. In tali contesti, la necessità di proteggere il personale tramite attrezzature di sicurezza passiva (inferriate) e attiva (allarmi) genera rilevanti implicazioni in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Anche i rischi da esposizione all’amianto, disciplinato dal Codice, riveste particolare importanza all’estero, in relazione al fatto che molti paesi non osservano norme specifiche per l’uso o la manipolazione dei materiali amiantosi, ed alcuni ne producono ancora in grandi quantità. Le caratteristiche fisiche geografiche del paese condizionano evidentemente l’entità dei temi di sicurezza dei luoghi di lavoro: basti pensare all’estrema variabilità delle condizioni di sismicità nelle diverse regioni del pianeta. Analogamente, le caratteristiche climatiche del luogo incidono sulla sicurezza del lavoro in relazione all’impatto sulla salute e alla potenzialità di causare eventi catastrofici (paesi con climi estremamente freddi o caldi, tifoni, uragani). Altrettanto grande attenzione dovrà sempre essere posta in quei paesi nei quali le condizioni climatiche, unitamente a cattive precauzioni igieniche, favoriscono l’insorgere di condizioni di pericolo sanitario.
2008
Sicurezza; luoghi di lavoro; estero
03 Monografia::03c Manuale Didattico
I luoghi di lavoro all'estero / F., Garraffa; Ivaldi, Paolo. - STAMPA. - (2008), pp. 46-51.
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