IMPUGNAZIONI PENALI ARTT. 581-585 C.P.P. 1. Forma dell'impugnazione. Il codice vigente disciplina rigorosamente i requisiti formali degli atti di gravame. Tuttavia, un generale favor impugnationis ha favorito un'esegesi alquanto elastica delle relative disposizioni, volta a privilegiare la valutazione complessiva ed unitaria dell'atto, tale da far emergere le reali intenzioni e la volontà effettiva dell'impugnante. La relativa dichiarazione va proposta, comunque, con atto scritto in lingua italiana sottoscritta dall'effettivo proponente in originale, con esclusione di ogni equipollente meccanico o elettronico. L’interessato dovrà indicare, inoltre, il provvedimento impugnato, la data ed il giudice che lo ha pronunciato, nonché i capi ed ai punti della decisione; i predetti dati, tuttavia, potranno essere utilmente colmati tenendo conto delle indicazioni da esso implicitamente enucleabili. L' impugnazione deve contenere, inoltre, le richieste, anch’esse integrabili attraverso un esame complessivo dell'atto; è necessario, tuttavia, che un concreto petitum, anche se implicitamente avanzato, sia effettivamente enucleabile dal suo contesto. La specificazione delle norme giuridiche che si assumono violate o di cui s'invoca l'applicazione, non imposta, al contrario, dall'art. 581 c.p.p., la cui omessa indicazione non è causa, pertanto, di inammissibilità del gravame 2. Motivi. Nell'atto di impugnazione sono distinguibili la dichiarazione con la quale viene a palesarsi l'intenzione di proporre gravame, ed i motivi, con i quali si esplicitano le ragioni poste a sostegno del medesimo. Il vigente testo normativo ne prescrive l'enunciazione contestuale. È controversa la soluzione al quesito se la dichiarazione ed i motivi debbano essere necessariamente incorporati in un unico atto ovvero se il loro deposito possa essere effettuato separatamente, tesi, quest'ultima, che prevale nella giurisprudenza più recente. L’impugnazione va supportata con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fonda la richiesta, in modo tale da consentire al giudice ad quem una verifica del percorso logico argomentativo su cui si fonda. Si ritiene, pertanto, inammissibile il gravame motivato per relationem. Fino a quindici giorni prima dell'udienza è possibile, inoltre, proporre motivi nuovi presso la cancelleria del giudice ad quem, al solo fine di meglio specificare le ragioni di doglianza già introdotte attraverso il gravame; la giurisprudenza ritiene pertanto - pur essendo possibile introdurre, con essi, diversi argomenti ed anche nuovi elementi di fatto a sostegno delle richieste originarie - che essi non possano estendersi ai capi e ai punti della decisione non attinti nell'atto originario. I motivi nuovi condividono la sorte dell'impugnazione originaria. 3. Carenze od omissioni nelle indicazioni di cui all'art. 581: conseguenze. La dichiarazione di impugnazione priva dei requisiti prescritti dagli artt. 581 c.p.p. e ss., non è sanabile attraverso la successiva integrazione, di quelli mancanti o incompleti. La decorrenza del termine previsto per la sua proposizione, la mancanza o la inidoneità dei requisiti hanno come conseguenza l'inammissibilità dell'impugnazione Per quanto attiene alle invalidità concernenti l'esposizione dei motivi, la giurisprudenza distingue tra carenze relative agli aspetti formali, che tratta come causa originaria di inammissibilità, e difetti sostanziali, considerate come fonti di inammissibilità sopravvenuta, bipartizione dogmatica da cui deriva, nel primo caso, la preclusione a pronunciarsi in relazione anche alle più macroscopiche anomalie del provvedimento censurato, quali le cause di proscioglimento immediato, la rilevazione delle invalidità pregresse e l’applicazione dello ius superveniens, anche in caso di abolitio criminis. 4. Presentazione dell'impugnazione. L'impugnazione si deposita nella cancelleria del giudice a quo. L'art. 568, comma quinto, c.p.p. esclude, peraltro, che l'eventuale presentazione presso un ufficio incompetente (obbligato per legge a trasmettere gli atti a quello competente) pregiudichi l'iter del gravame, salvo che si tratti proprio del giudice ad quem. Alle sole parti private ed ai loro difensori - escluso, quindi, il p.m. - è consentito proporre l'impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in un luogo diverso da quello in cui esercita la sua giurisdizione l'organo a quo, oppure di fronte ad un agente consolare all'estero. È inammissibile, invece, la proposizione di motivi nuovi presso un organo diverso dalla cancelleria del giudice ad quem. Un requisito formale indeclinabile dell'atto è rappresentato dalla sottoscrizione autografa autenticata dal funzionario addetto alla ricezione. Se l'atto viene spedito tramite servizio postale, tale facoltà compete, invece, ai pubblici ufficiali dotati di funzioni certificative, ovvero al difensore. Per attestare la firma apposta sul ricorso per cassazione questi dev'essere, inoltre, iscritto negli appositi albi. Non è richiesta, invece, autentica per la firma apposta sull'atto depositato tramite incaricato, né di quella del difensore che abbia proposto impugnazione in base ai poteri conferitigli dall'art. 99 c.p.p. La firma apposta da soggetti detenuti può essere certificata, invece, solo dal direttore della struttura penitenziaria di riferimento: va considerata, quindi, inammissibile, l'impugnazione proposta dal detenuto in busta chiusa e consegnata al funzionario preposto alla ricezione. L'attestazione concernente l'apposizione del crocesegno in calce all'impugnazione non rientra, minfine, tra i poteri di autentica riconosciuti al difensore e, pertanto, salvo che il documento venga presentato personalmente dall’interessato, il gravame così predisposto risulta inammissibile. Il deposito dell'impugnazione avviene presso la sede competente personalmente, o tramite incaricato, anche con delega orale. L’incaricato della ricezione appone a margine dell'atto le indicazioni relative al giorno della consegna ed alla persona che lo ha presentato, cui rilascia, su richiesta, la relativa attestazione di deposito, dopodiché firma a sua volta l'atto per poi unirlo al fascicolo. 5. Spedizione. Alle parti private e ai difensori (non al p.m.) è consentito, inoltre, proporre impugnazione a mezzo telegramma o tramite raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini della proposizione; non è considerata rituale, invece, l'impugnazione proposta tramite telefax. 6. Notifica. La cancelleria del giudice a quo comunica l’impugnazione al p.m. (ma non al procuratore generale presso l'Ufficio ad quem) e la notifica alle parti private e ai difensori. Tale comunicazione non è dovuta, invece, ai coimputati nel caso di impugnazione caratterizzata da motivazioni e richieste di natura prettamente personale. L'omissione della prescritta notifica non produce, peraltro, nullità o inammissibilità del gravame ma solo l'obbligo di provvedere successivamente all'adempimento trascurato. 7. Termini. Il lasso temporale concesso a ciascuna delle parti per impugnare dipende dalla natura del provvedimento censurato dall'iter procedurale seguito e dalla complessità della motivazione e si computa in: a) quindici giorni per le decisioni emesse in camera di consiglio e per quelle motivate contestualmente alla lettura del dispositivo; b) trenta giorni per le pronunce i cui motivi siano stati depositati nei successivi quindici giorni; c) quarantacinque giorni nei casi in cui la particolare complessità della motivazione abbia consigliato al giudice di riservarsene l'illustrazione oltre il quindicesimo (e prima del novantesimo) giorno. Il termine di quindici giorni vale, inoltre, anche per i provvedimenti emessi in camera di consiglio definitori dell'udienza preliminare, anche se non contestualmente motivati, per le ordinanze dibattimentali che determinano una regressione del procedimento e per le ordinanze pronunciate, nel corso del giudizio, in tema di libertà personale. Può accadere, inoltre, che i motivi possano essere depositati oltre il termine ordinario di quindici giorni pur in assenza di riserva, circostanza che, secondo la giurisprudenza prevalente, fermo restando l’obbligo di comunicazione del deposito tardivo, determina l’applicazione del termine trenta e non di quarantacinque giorni. Per l’ipotesi del giudizio abbreviato, la cui definizione avviene in camera di consiglio, alcune pronunce ritengono applicabile il termine di quindici giorni; l’opinione prevalente sostiene, invece, l'applicabilità integrale delle regole dettate per le decisioni dibattimentali. 8. Decorrenza. Il dies a quo per impugnare muta a seconda del provvedimento emesso, dei legittimati e dalle peculiarità del rito. Sono sorte, tuttavia, in materia, numerose questioni, risolte dalla giurisprudenza in termini non sempre omogenei, in tema di impugnazioni proposte avverso la sentenza di non luogo a procedere, al gravame proposto dell'imputato contumace, ed in caso di applicazione della pena su richiesta. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il difensore entrambi possono usufruire del dies a quo in scadenza per ultimo, disposizione talvolta disattesa in materia di impugnazioni contro i provvedimenti cautelari.

Articoli 581 - 585 (Impugnazioni penali) / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2006), pp. 1501-1583.

Articoli 581 - 585 (Impugnazioni penali)

BRUNO, Pierfrancesco
2006

Abstract

IMPUGNAZIONI PENALI ARTT. 581-585 C.P.P. 1. Forma dell'impugnazione. Il codice vigente disciplina rigorosamente i requisiti formali degli atti di gravame. Tuttavia, un generale favor impugnationis ha favorito un'esegesi alquanto elastica delle relative disposizioni, volta a privilegiare la valutazione complessiva ed unitaria dell'atto, tale da far emergere le reali intenzioni e la volontà effettiva dell'impugnante. La relativa dichiarazione va proposta, comunque, con atto scritto in lingua italiana sottoscritta dall'effettivo proponente in originale, con esclusione di ogni equipollente meccanico o elettronico. L’interessato dovrà indicare, inoltre, il provvedimento impugnato, la data ed il giudice che lo ha pronunciato, nonché i capi ed ai punti della decisione; i predetti dati, tuttavia, potranno essere utilmente colmati tenendo conto delle indicazioni da esso implicitamente enucleabili. L' impugnazione deve contenere, inoltre, le richieste, anch’esse integrabili attraverso un esame complessivo dell'atto; è necessario, tuttavia, che un concreto petitum, anche se implicitamente avanzato, sia effettivamente enucleabile dal suo contesto. La specificazione delle norme giuridiche che si assumono violate o di cui s'invoca l'applicazione, non imposta, al contrario, dall'art. 581 c.p.p., la cui omessa indicazione non è causa, pertanto, di inammissibilità del gravame 2. Motivi. Nell'atto di impugnazione sono distinguibili la dichiarazione con la quale viene a palesarsi l'intenzione di proporre gravame, ed i motivi, con i quali si esplicitano le ragioni poste a sostegno del medesimo. Il vigente testo normativo ne prescrive l'enunciazione contestuale. È controversa la soluzione al quesito se la dichiarazione ed i motivi debbano essere necessariamente incorporati in un unico atto ovvero se il loro deposito possa essere effettuato separatamente, tesi, quest'ultima, che prevale nella giurisprudenza più recente. L’impugnazione va supportata con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fonda la richiesta, in modo tale da consentire al giudice ad quem una verifica del percorso logico argomentativo su cui si fonda. Si ritiene, pertanto, inammissibile il gravame motivato per relationem. Fino a quindici giorni prima dell'udienza è possibile, inoltre, proporre motivi nuovi presso la cancelleria del giudice ad quem, al solo fine di meglio specificare le ragioni di doglianza già introdotte attraverso il gravame; la giurisprudenza ritiene pertanto - pur essendo possibile introdurre, con essi, diversi argomenti ed anche nuovi elementi di fatto a sostegno delle richieste originarie - che essi non possano estendersi ai capi e ai punti della decisione non attinti nell'atto originario. I motivi nuovi condividono la sorte dell'impugnazione originaria. 3. Carenze od omissioni nelle indicazioni di cui all'art. 581: conseguenze. La dichiarazione di impugnazione priva dei requisiti prescritti dagli artt. 581 c.p.p. e ss., non è sanabile attraverso la successiva integrazione, di quelli mancanti o incompleti. La decorrenza del termine previsto per la sua proposizione, la mancanza o la inidoneità dei requisiti hanno come conseguenza l'inammissibilità dell'impugnazione Per quanto attiene alle invalidità concernenti l'esposizione dei motivi, la giurisprudenza distingue tra carenze relative agli aspetti formali, che tratta come causa originaria di inammissibilità, e difetti sostanziali, considerate come fonti di inammissibilità sopravvenuta, bipartizione dogmatica da cui deriva, nel primo caso, la preclusione a pronunciarsi in relazione anche alle più macroscopiche anomalie del provvedimento censurato, quali le cause di proscioglimento immediato, la rilevazione delle invalidità pregresse e l’applicazione dello ius superveniens, anche in caso di abolitio criminis. 4. Presentazione dell'impugnazione. L'impugnazione si deposita nella cancelleria del giudice a quo. L'art. 568, comma quinto, c.p.p. esclude, peraltro, che l'eventuale presentazione presso un ufficio incompetente (obbligato per legge a trasmettere gli atti a quello competente) pregiudichi l'iter del gravame, salvo che si tratti proprio del giudice ad quem. Alle sole parti private ed ai loro difensori - escluso, quindi, il p.m. - è consentito proporre l'impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace in un luogo diverso da quello in cui esercita la sua giurisdizione l'organo a quo, oppure di fronte ad un agente consolare all'estero. È inammissibile, invece, la proposizione di motivi nuovi presso un organo diverso dalla cancelleria del giudice ad quem. Un requisito formale indeclinabile dell'atto è rappresentato dalla sottoscrizione autografa autenticata dal funzionario addetto alla ricezione. Se l'atto viene spedito tramite servizio postale, tale facoltà compete, invece, ai pubblici ufficiali dotati di funzioni certificative, ovvero al difensore. Per attestare la firma apposta sul ricorso per cassazione questi dev'essere, inoltre, iscritto negli appositi albi. Non è richiesta, invece, autentica per la firma apposta sull'atto depositato tramite incaricato, né di quella del difensore che abbia proposto impugnazione in base ai poteri conferitigli dall'art. 99 c.p.p. La firma apposta da soggetti detenuti può essere certificata, invece, solo dal direttore della struttura penitenziaria di riferimento: va considerata, quindi, inammissibile, l'impugnazione proposta dal detenuto in busta chiusa e consegnata al funzionario preposto alla ricezione. L'attestazione concernente l'apposizione del crocesegno in calce all'impugnazione non rientra, minfine, tra i poteri di autentica riconosciuti al difensore e, pertanto, salvo che il documento venga presentato personalmente dall’interessato, il gravame così predisposto risulta inammissibile. Il deposito dell'impugnazione avviene presso la sede competente personalmente, o tramite incaricato, anche con delega orale. L’incaricato della ricezione appone a margine dell'atto le indicazioni relative al giorno della consegna ed alla persona che lo ha presentato, cui rilascia, su richiesta, la relativa attestazione di deposito, dopodiché firma a sua volta l'atto per poi unirlo al fascicolo. 5. Spedizione. Alle parti private e ai difensori (non al p.m.) è consentito, inoltre, proporre impugnazione a mezzo telegramma o tramite raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini della proposizione; non è considerata rituale, invece, l'impugnazione proposta tramite telefax. 6. Notifica. La cancelleria del giudice a quo comunica l’impugnazione al p.m. (ma non al procuratore generale presso l'Ufficio ad quem) e la notifica alle parti private e ai difensori. Tale comunicazione non è dovuta, invece, ai coimputati nel caso di impugnazione caratterizzata da motivazioni e richieste di natura prettamente personale. L'omissione della prescritta notifica non produce, peraltro, nullità o inammissibilità del gravame ma solo l'obbligo di provvedere successivamente all'adempimento trascurato. 7. Termini. Il lasso temporale concesso a ciascuna delle parti per impugnare dipende dalla natura del provvedimento censurato dall'iter procedurale seguito e dalla complessità della motivazione e si computa in: a) quindici giorni per le decisioni emesse in camera di consiglio e per quelle motivate contestualmente alla lettura del dispositivo; b) trenta giorni per le pronunce i cui motivi siano stati depositati nei successivi quindici giorni; c) quarantacinque giorni nei casi in cui la particolare complessità della motivazione abbia consigliato al giudice di riservarsene l'illustrazione oltre il quindicesimo (e prima del novantesimo) giorno. Il termine di quindici giorni vale, inoltre, anche per i provvedimenti emessi in camera di consiglio definitori dell'udienza preliminare, anche se non contestualmente motivati, per le ordinanze dibattimentali che determinano una regressione del procedimento e per le ordinanze pronunciate, nel corso del giudizio, in tema di libertà personale. Può accadere, inoltre, che i motivi possano essere depositati oltre il termine ordinario di quindici giorni pur in assenza di riserva, circostanza che, secondo la giurisprudenza prevalente, fermo restando l’obbligo di comunicazione del deposito tardivo, determina l’applicazione del termine trenta e non di quarantacinque giorni. Per l’ipotesi del giudizio abbreviato, la cui definizione avviene in camera di consiglio, alcune pronunce ritengono applicabile il termine di quindici giorni; l’opinione prevalente sostiene, invece, l'applicabilità integrale delle regole dettate per le decisioni dibattimentali. 8. Decorrenza. Il dies a quo per impugnare muta a seconda del provvedimento emesso, dei legittimati e dalle peculiarità del rito. Sono sorte, tuttavia, in materia, numerose questioni, risolte dalla giurisprudenza in termini non sempre omogenei, in tema di impugnazioni proposte avverso la sentenza di non luogo a procedere, al gravame proposto dell'imputato contumace, ed in caso di applicazione della pena su richiesta. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il difensore entrambi possono usufruire del dies a quo in scadenza per ultimo, disposizione talvolta disattesa in materia di impugnazioni contro i provvedimenti cautelari.
2006
Atti difensivi penali - Formulario commentato - II edizione
9788821735493
impugnazioni penali - appello - ricorso - termini
02 Pubblicazione su volume::02b Commentario
Articoli 581 - 585 (Impugnazioni penali) / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2006), pp. 1501-1583.
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