ARTT. 44-49 C.P.P. (RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO) 1. La rimessione come deroga alle regole sulla competenza per territorio. Il legislatore detta le regole per la determinazione della competenza secondo i principi costituzionali della naturalità e precostituzione del giudice, affidandosi a certi automatismi legali fra i cui assume particolare rilevanza il criterio del locus commissi delicti. Quando determinati fattori esterni possono determinare un effetto perturbatore sullo svolgimento del processo, se ne impone, tuttavia, il trasferimento dalla sua sede naturale attraverso l'istituto della rimessione che, sradicandolo dalla sua sede nativa, determina un sacrificio al principio del giudice naturale senza pregiudicarne, tuttavia, la precostituzione. I presupposti della rimessione non riguardano, inoltre, la persona fisica del magistrato, ma il giudice inteso come organo; quando questi assume una struttura collegiale, è necessario, pertanto, che coinvolgano l'intero ufficio e non i singoli componenti 2. Ambito di applicazione. Dati tali presupposti la giurisprudenza di legittimità predica un’interpretazione restrittiva delle norme sulla rimessione, che trova spazio, pertanto, soltanto in presenza di gravi, concrete e dimostrate situazioni, tali da menomare, sul piano oggettivo, l'imparzialità o la serenità del giudizio. La casistica si riduce, pertanto, alle ipotesi di: a) pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica; b) rischio per la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo; c) legittimo sospetto. Il riferimento alla sicurezza e all’incolumità pubblica viene inteso in senso restrittivo, tanto da escludersi che il contesto perturbatore possa essere ricondotto ad un generico stato di tensione, o a un turbamento meramente potenziale. La tutela della libertà di determinazione dei soggetti previene il rischio di turbative che vadano a inficiare la serenità morale di tutti i partecipanti al processo. Tradizionalmente la figura riguardava solamente la figura del giudice, mentre, invece, la nuova formulazione normativa si estende a tutti i soggetti processuali. Il legittimo sospetto, figura tradizionale del panorama processualpenalistico europeo, abolito in Italia nel 1988, è stato reintrodotto con legge n° 248/2002. Ai fini della sua configurabilità il testo vigente impone: a) che i temuti pregiudizi dipendano da anomalie intrinsecamente legate al luogo di svolgimento del processo; b) che non siano altrimenti eliminabili se non attraverso la traslazione del processo; c) che determinino una concreta turbativa processuale. Secondo la giurisprudenza di legittimità non rientrano, pertanto, in tale categoria eventuali situazioni perturbatrici diffuse sull’intero territorio nazionale, l'eccessiva attenzione della stampa nazionale, l’esasperata tensione che caratterizza la dialettica processuale. Si procede a rimessione, inoltre, se tali circostanze non sono altrimenti eliminabili e se producono effetti concreti sul processo in base ad uno specifico nesso di causalità. L'istituto è applicabile in ogni stato e grado del "processo" di merito, con esclusione della fase delle indagini preliminari. 3. Legittimazione attiva. Sono autorizzati ad avanzare la richiesta di rimessione solo: a) l’imputato; b) il p.m.; c) il pr.g. presso la Corte d'Appello e all'avvocato generale della Repubblica presso la Corte d'Appello se agisce in qualità di componente della procura generale. Tale facoltà non compete, invece, alle parti non necessarie (inclusa la parte civile), alla persona offesa e gli enti esponenziali. 4. Formalità della richiesta. L'imputato esercita la facoltà personalmente o a mezzo di procuratore speciale; il solo mandato difensivo non legittima, pertanto, il difensore a richiedere la rimessione. La richiesta va depositata, con l'eventuale documentazione giustificativa allegata, presso la cancelleria del giudice procedente. L'interessato, entro sette giorni dalla sua proposizione, deve notificare l'istanza personalmente a tutte le altre parti, nonché alla persona offesa; è irrituale, invece, quella eseguita presso i difensori, salvo che ne siano i loro domiciliatari. La notifica dev’essere effettuata ai sensi degli artt. 148 ss. c.p.p. e non sono ammessi equipollenti. 5. Effetti. Depositata l'istanza, la cancelleria cura la trasmissione della richiesta alla competente Corte di Cassazione; sulla sua fondatezza il giudice a quo non può interloquire, ma solo disporre, se opportuna, la sospensione del processo, provvedimento che la legge impone comunque prima della discussione. Quando della decisione non sia stata investita la sezione designata al vaglio preliminare di inammissibilità, non è consentita, inoltre, a pena di nullità, la pronuncia, in udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere ed, in dibattimento, della decisione di merito. Il processo non si sospende, invece, se la richiesta si fonda su argomenti reiterativi rispetto a quelli posti a base di una precedente istanza già rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione non osta, in ogni caso, al compimento di atti urgenti e determinala sospensione dei termini di prescrizione e, se la richiesta proviene dall'imputato, della custodia cautelare. 6. Decisione. La Cassazione provvede in camera di consiglio e, se la decisione è positiva, dev’essere comunicata senza ritardo al giudice procedente ed a quello designato, la cui individuazione avviene secondo l’automatismo di cui all’art. 11 c.p.p.

Articoli 45 - 49 (Rimessione del processo) / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2006), pp. 113-159.

Articoli 45 - 49 (Rimessione del processo)

BRUNO, Pierfrancesco
2006

Abstract

ARTT. 44-49 C.P.P. (RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO) 1. La rimessione come deroga alle regole sulla competenza per territorio. Il legislatore detta le regole per la determinazione della competenza secondo i principi costituzionali della naturalità e precostituzione del giudice, affidandosi a certi automatismi legali fra i cui assume particolare rilevanza il criterio del locus commissi delicti. Quando determinati fattori esterni possono determinare un effetto perturbatore sullo svolgimento del processo, se ne impone, tuttavia, il trasferimento dalla sua sede naturale attraverso l'istituto della rimessione che, sradicandolo dalla sua sede nativa, determina un sacrificio al principio del giudice naturale senza pregiudicarne, tuttavia, la precostituzione. I presupposti della rimessione non riguardano, inoltre, la persona fisica del magistrato, ma il giudice inteso come organo; quando questi assume una struttura collegiale, è necessario, pertanto, che coinvolgano l'intero ufficio e non i singoli componenti 2. Ambito di applicazione. Dati tali presupposti la giurisprudenza di legittimità predica un’interpretazione restrittiva delle norme sulla rimessione, che trova spazio, pertanto, soltanto in presenza di gravi, concrete e dimostrate situazioni, tali da menomare, sul piano oggettivo, l'imparzialità o la serenità del giudizio. La casistica si riduce, pertanto, alle ipotesi di: a) pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica; b) rischio per la libera determinazione dei soggetti che partecipano al processo; c) legittimo sospetto. Il riferimento alla sicurezza e all’incolumità pubblica viene inteso in senso restrittivo, tanto da escludersi che il contesto perturbatore possa essere ricondotto ad un generico stato di tensione, o a un turbamento meramente potenziale. La tutela della libertà di determinazione dei soggetti previene il rischio di turbative che vadano a inficiare la serenità morale di tutti i partecipanti al processo. Tradizionalmente la figura riguardava solamente la figura del giudice, mentre, invece, la nuova formulazione normativa si estende a tutti i soggetti processuali. Il legittimo sospetto, figura tradizionale del panorama processualpenalistico europeo, abolito in Italia nel 1988, è stato reintrodotto con legge n° 248/2002. Ai fini della sua configurabilità il testo vigente impone: a) che i temuti pregiudizi dipendano da anomalie intrinsecamente legate al luogo di svolgimento del processo; b) che non siano altrimenti eliminabili se non attraverso la traslazione del processo; c) che determinino una concreta turbativa processuale. Secondo la giurisprudenza di legittimità non rientrano, pertanto, in tale categoria eventuali situazioni perturbatrici diffuse sull’intero territorio nazionale, l'eccessiva attenzione della stampa nazionale, l’esasperata tensione che caratterizza la dialettica processuale. Si procede a rimessione, inoltre, se tali circostanze non sono altrimenti eliminabili e se producono effetti concreti sul processo in base ad uno specifico nesso di causalità. L'istituto è applicabile in ogni stato e grado del "processo" di merito, con esclusione della fase delle indagini preliminari. 3. Legittimazione attiva. Sono autorizzati ad avanzare la richiesta di rimessione solo: a) l’imputato; b) il p.m.; c) il pr.g. presso la Corte d'Appello e all'avvocato generale della Repubblica presso la Corte d'Appello se agisce in qualità di componente della procura generale. Tale facoltà non compete, invece, alle parti non necessarie (inclusa la parte civile), alla persona offesa e gli enti esponenziali. 4. Formalità della richiesta. L'imputato esercita la facoltà personalmente o a mezzo di procuratore speciale; il solo mandato difensivo non legittima, pertanto, il difensore a richiedere la rimessione. La richiesta va depositata, con l'eventuale documentazione giustificativa allegata, presso la cancelleria del giudice procedente. L'interessato, entro sette giorni dalla sua proposizione, deve notificare l'istanza personalmente a tutte le altre parti, nonché alla persona offesa; è irrituale, invece, quella eseguita presso i difensori, salvo che ne siano i loro domiciliatari. La notifica dev’essere effettuata ai sensi degli artt. 148 ss. c.p.p. e non sono ammessi equipollenti. 5. Effetti. Depositata l'istanza, la cancelleria cura la trasmissione della richiesta alla competente Corte di Cassazione; sulla sua fondatezza il giudice a quo non può interloquire, ma solo disporre, se opportuna, la sospensione del processo, provvedimento che la legge impone comunque prima della discussione. Quando della decisione non sia stata investita la sezione designata al vaglio preliminare di inammissibilità, non è consentita, inoltre, a pena di nullità, la pronuncia, in udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere ed, in dibattimento, della decisione di merito. Il processo non si sospende, invece, se la richiesta si fonda su argomenti reiterativi rispetto a quelli posti a base di una precedente istanza già rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione non osta, in ogni caso, al compimento di atti urgenti e determinala sospensione dei termini di prescrizione e, se la richiesta proviene dall'imputato, della custodia cautelare. 6. Decisione. La Cassazione provvede in camera di consiglio e, se la decisione è positiva, dev’essere comunicata senza ritardo al giudice procedente ed a quello designato, la cui individuazione avviene secondo l’automatismo di cui all’art. 11 c.p.p.
2006
Atti difensivi penali - Formulario commentato - II edizione
9788821735493
processo penale - rimessione - competenza - giudice
02 Pubblicazione su volume::02b Commentario
Articoli 45 - 49 (Rimessione del processo) / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2006), pp. 113-159.
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