Il contributo, prendendo spunto da una recente sentenza di condanna per favoreggiamento pronunciata a carico di una giornalista pubblicista che si era rifiutata di rivelare la fonte di una informazione contenuta in un articolo di cronaca locale, riprende in esame il controverso tema dei riflessi penali e processuali del segreto giornalistico e della collegata facoltà di astensione dall'obbligo della testimonianza, riconosciuta dall'art. 200 c.p.p. ai solo giornalisti professionisti. Quanto ai profili sostanziali, l'Autore ritiene che, date le caratteristiche tipiche dell'attività giornalistica, non sia configurabile un segreto giornalistico tutelabile attraverso la fattispecie di cui all'art. 622 c.p. Sul piano processuale, dopo aver ricostruito l'evoluzione della normativa di riferimento, l'Autore prende posizione per un più ampio riconoscimento della facoltà di astensione del giornalista dalla testimonianza sulla fonte delle proprie notizie (da riconoscere ormai anche al giornalista pubblicista), richiamando a conferma della correttezza di tale impostazione atti di indirizzo dell'Unione Europea e significative pronunce della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.
Profili penali e processuali del segreto del giornalista / Borgogno, Roberto. - STAMPA. - II(2011), pp. 717-737.
Profili penali e processuali del segreto del giornalista
BORGOGNO, ROBERTO
2011
Abstract
Il contributo, prendendo spunto da una recente sentenza di condanna per favoreggiamento pronunciata a carico di una giornalista pubblicista che si era rifiutata di rivelare la fonte di una informazione contenuta in un articolo di cronaca locale, riprende in esame il controverso tema dei riflessi penali e processuali del segreto giornalistico e della collegata facoltà di astensione dall'obbligo della testimonianza, riconosciuta dall'art. 200 c.p.p. ai solo giornalisti professionisti. Quanto ai profili sostanziali, l'Autore ritiene che, date le caratteristiche tipiche dell'attività giornalistica, non sia configurabile un segreto giornalistico tutelabile attraverso la fattispecie di cui all'art. 622 c.p. Sul piano processuale, dopo aver ricostruito l'evoluzione della normativa di riferimento, l'Autore prende posizione per un più ampio riconoscimento della facoltà di astensione del giornalista dalla testimonianza sulla fonte delle proprie notizie (da riconoscere ormai anche al giornalista pubblicista), richiamando a conferma della correttezza di tale impostazione atti di indirizzo dell'Unione Europea e significative pronunce della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.