Le attuali norme sulla rivisitazione della struttura del bilancio dello Stato introdotte dalla legge n. 196 del 2009 giungono al termine di una “sperimentazione” ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - quella del bilancio “per Missioni” e “Programmi” - in vigore dall’esercizio finanziario 2008. Tale sperimentazione rappresenta la premessa perchè il Parlamento, il Governo e le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti territoriali, i quali per via dell’armonizzazione dei bilanci dovranno anch’essi strutturare i loro documenti contabili per Missioni e Programmi, si assumano finalmente le loro responsabilità sull’impiego delle risorse pubbliche, senza più rinvii ed inaccettabili giustificazioni. Quel che caratterizza la nuova struttura del bilancio e del rendiconto generale è, infatti, l’ingresso delle unità di voto, sostitutive delle unità previsionali di base, introdotte dalla legge delega n. 94 del 1997, ossia il voto dato dal Parlamento ai programmi di entrate e di spesa, ovvero all’obiettivo da raggiungere tramite un ben determinato impiego di risorse finanziario deciso direttamente dal Parlamento. La logica, marcatamente di risultato, cui è improntata la nuova strutturazione del bilancio dello Stato, e la relativa autorizzazione- approvazione da parte delle Camere di obiettivi da raggiungere, non solo è intesa a perseguire una maggiore “efficienza allocativa”, volta ad introdurre una maggiore chiarezza sulle finalità perseguite dall’azione pubblica e sulla entità delle risorse stanziate e spese; ma anche una “efficienza operativa” del settore pubblico, intesa come miglioramento nella organizzazione produttiva, diretta a realizzare effettivamente gli obiettivi programmati dell’intervento pubblico e quindi a migliorare la produttività dei fattori impiegati.
IL BILANCIO DELLO STATO / Lupo', Maria Vittoria. - STAMPA. - 1(2009), pp. 57-79.
IL BILANCIO DELLO STATO
LUPO', Maria Vittoria
2009
Abstract
Le attuali norme sulla rivisitazione della struttura del bilancio dello Stato introdotte dalla legge n. 196 del 2009 giungono al termine di una “sperimentazione” ad opera del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - quella del bilancio “per Missioni” e “Programmi” - in vigore dall’esercizio finanziario 2008. Tale sperimentazione rappresenta la premessa perchè il Parlamento, il Governo e le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti territoriali, i quali per via dell’armonizzazione dei bilanci dovranno anch’essi strutturare i loro documenti contabili per Missioni e Programmi, si assumano finalmente le loro responsabilità sull’impiego delle risorse pubbliche, senza più rinvii ed inaccettabili giustificazioni. Quel che caratterizza la nuova struttura del bilancio e del rendiconto generale è, infatti, l’ingresso delle unità di voto, sostitutive delle unità previsionali di base, introdotte dalla legge delega n. 94 del 1997, ossia il voto dato dal Parlamento ai programmi di entrate e di spesa, ovvero all’obiettivo da raggiungere tramite un ben determinato impiego di risorse finanziario deciso direttamente dal Parlamento. La logica, marcatamente di risultato, cui è improntata la nuova strutturazione del bilancio dello Stato, e la relativa autorizzazione- approvazione da parte delle Camere di obiettivi da raggiungere, non solo è intesa a perseguire una maggiore “efficienza allocativa”, volta ad introdurre una maggiore chiarezza sulle finalità perseguite dall’azione pubblica e sulla entità delle risorse stanziate e spese; ma anche una “efficienza operativa” del settore pubblico, intesa come miglioramento nella organizzazione produttiva, diretta a realizzare effettivamente gli obiettivi programmati dell’intervento pubblico e quindi a migliorare la produttività dei fattori impiegati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.