Nel saggio "Conflitto di interessi nei gruppi di Società" vengono analizzate le posizioni espresse dalla nostra giurisprudenza relative al perseguimento dell'interesse di gruppo, interesse che implica necessariamente una limitazione dell'interesse della singola controllata, e viene presa in esame la possibilità di tracciare una linea di demarcazione tra imperio legittimo ed abuso del dominio. Il legislatore italiano non ha mai definito e regolato il fenomeno del gruppo di imprese, sicchè molte problematiche connesse sono di difficile soluzione. Analizzando le posizioni espresse dalla nostra giurisprudenza, può dirsi con sicurezza, che il principio accolto sul punto è nel senso che l'interesse del gruppo, unitariamente inteso, non può travalicare l'interesse della singola società ad esso partecipe e che pertanto vi sia conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2373 c.c. quando la delibera assembleare sia stata assunta perseguendo l'interesse del gruppo, ma in contrasto con l'interesse della controllata. Gli amministratori di una controllata non devono compiere operazioni che, per favorire la società controllante o altre società del gruppo, pregiudichino le società da loro amministrate; se essi violano quest'obbligo di non agire in conflitto di interessi, sono responsabili dei danni che l'operazione ha causato alle società da loro gestite. E' augurabile, in proposito, un chiarimento legislativo inteso ad apprezzare adeguate forme di repressione di abusi consumati dalla maggioranza nell'attuazione delle direttive di gruppo pregiudizievoli per la controllata.
Conflitto di interessi nei gruppi societari / Venturini, Patrizia. - STAMPA. - I(2006), pp. 347-354.
Conflitto di interessi nei gruppi societari
VENTURINI, Patrizia
2006
Abstract
Nel saggio "Conflitto di interessi nei gruppi di Società" vengono analizzate le posizioni espresse dalla nostra giurisprudenza relative al perseguimento dell'interesse di gruppo, interesse che implica necessariamente una limitazione dell'interesse della singola controllata, e viene presa in esame la possibilità di tracciare una linea di demarcazione tra imperio legittimo ed abuso del dominio. Il legislatore italiano non ha mai definito e regolato il fenomeno del gruppo di imprese, sicchè molte problematiche connesse sono di difficile soluzione. Analizzando le posizioni espresse dalla nostra giurisprudenza, può dirsi con sicurezza, che il principio accolto sul punto è nel senso che l'interesse del gruppo, unitariamente inteso, non può travalicare l'interesse della singola società ad esso partecipe e che pertanto vi sia conflitto di interesse ai sensi dell'art. 2373 c.c. quando la delibera assembleare sia stata assunta perseguendo l'interesse del gruppo, ma in contrasto con l'interesse della controllata. Gli amministratori di una controllata non devono compiere operazioni che, per favorire la società controllante o altre società del gruppo, pregiudichino le società da loro amministrate; se essi violano quest'obbligo di non agire in conflitto di interessi, sono responsabili dei danni che l'operazione ha causato alle società da loro gestite. E' augurabile, in proposito, un chiarimento legislativo inteso ad apprezzare adeguate forme di repressione di abusi consumati dalla maggioranza nell'attuazione delle direttive di gruppo pregiudizievoli per la controllata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.