I Patti di Stabilità Interni nascono in teoria come regole più ‘semplici’ del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) che i paesi membri dell’UME hanno sottoscritto. I Patti Interni servono a responsabilizzare tutti i livelli di governo rispetto al conseguimento degli obiettivi europei e ad internalizzare l’interesse nazionale nelle decisioni di politica fiscale, mentre il Patto di Stabilità e Crescita risolve problemi di deficit bias e time inconsistency delle politiche economiche, facilitando anche il controllo pubblico dell’operato fiscale dei paesi membri. Se lo scopo principale del Patto Interno è chiaro, ossia la definizione delle “quote di proprietà” degli obiettivi nazionali per tutti i livelli di governo, esso tuttavia, nella sua applicazione, è anche uno strumento per affrontare gli aspetti critici del decentramento fiscale che tendono a provocare irresponsabilità fiscale a livello locale e che sono esasperati in presenza di forti squilibri fiscali verticali. Tali criticità si sostanziano nella necessità di coordinamento (per evitare fenomeni quali la concorrenza fiscale, l’esportazione di imposte), nella tendenza ad una spesa locale eccessiva, che ha origine nella divergenza tra costi opportunità locali e nazionali dell’impiego di fondi pubblici, nel rischio di azzardo morale, derivante dall’insufficiente finanziamento di mandati di spesa e dall’effetto assicurativo fornito dalla presenza di un ente di governo superiore, che, in presenza di disavanzi locali, interverrà prima o poi con speciali trasferimenti di ripiano o assumendosi le passività. I Patti Interni presentano quindi anche i tratti propri di una regola fiscale. In Italia, i Patti Interni sono in vigore dal 1999, con molteplici varianti ed efficacia limitata . La legge delega sul federalismo (L. 42/2009), in attuazione del Titolo V della Costituzione, riconferma il ruolo del Patto Interno, che dovrà essere adattato al nuovo assetto istituzionale: le responsabilità di entrata e spesa degli enti decentrati, le modalità di perequazione, le relazioni inter-istituzionali. Ulteriori indicazioni sul ruolo del Patto di Stabilità Interno vengono dal progetto di legge di contabilità e finanza pubblica (AC 2555) attualmente in corso di discussione alla Camera dei Deputati, che per alcuni aspetti integra o si sovrappone alla L. 42/2009. Dopo aver sinteticamente delineato le caratteristiche fondamentali delle regole interne (par. 2), il presente capitolo si sofferma sulle proposte di disegno del Patto Interno delineate negli studi e nelle proposte di legge delega in materia di federalismo fiscale che hanno preceduto la legge recentemente approvata (par. 3). Quindi, viene esaminata la collocazione del Patto Interno nella legge delega sul federalismo, collegandolo alle novità che lo stesso testo introduce in tema di relazioni istituzionali tra gli enti territoriali e di assegnazione di competenze di entrata e spesa (par. 4). All’ultimo paragrafo sono affidate le conclusioni.
Il Patto di Stabilità Interno nel nuovo disegno di federalismo fiscale: tra regola di riparto e regola di disciplina / Giuriato, Luisa; Gastaldi, Francesca. - (2010), pp. 247-283.
Il Patto di Stabilità Interno nel nuovo disegno di federalismo fiscale: tra regola di riparto e regola di disciplina
GIURIATO, Luisa;GASTALDI, Francesca
2010
Abstract
I Patti di Stabilità Interni nascono in teoria come regole più ‘semplici’ del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) che i paesi membri dell’UME hanno sottoscritto. I Patti Interni servono a responsabilizzare tutti i livelli di governo rispetto al conseguimento degli obiettivi europei e ad internalizzare l’interesse nazionale nelle decisioni di politica fiscale, mentre il Patto di Stabilità e Crescita risolve problemi di deficit bias e time inconsistency delle politiche economiche, facilitando anche il controllo pubblico dell’operato fiscale dei paesi membri. Se lo scopo principale del Patto Interno è chiaro, ossia la definizione delle “quote di proprietà” degli obiettivi nazionali per tutti i livelli di governo, esso tuttavia, nella sua applicazione, è anche uno strumento per affrontare gli aspetti critici del decentramento fiscale che tendono a provocare irresponsabilità fiscale a livello locale e che sono esasperati in presenza di forti squilibri fiscali verticali. Tali criticità si sostanziano nella necessità di coordinamento (per evitare fenomeni quali la concorrenza fiscale, l’esportazione di imposte), nella tendenza ad una spesa locale eccessiva, che ha origine nella divergenza tra costi opportunità locali e nazionali dell’impiego di fondi pubblici, nel rischio di azzardo morale, derivante dall’insufficiente finanziamento di mandati di spesa e dall’effetto assicurativo fornito dalla presenza di un ente di governo superiore, che, in presenza di disavanzi locali, interverrà prima o poi con speciali trasferimenti di ripiano o assumendosi le passività. I Patti Interni presentano quindi anche i tratti propri di una regola fiscale. In Italia, i Patti Interni sono in vigore dal 1999, con molteplici varianti ed efficacia limitata . La legge delega sul federalismo (L. 42/2009), in attuazione del Titolo V della Costituzione, riconferma il ruolo del Patto Interno, che dovrà essere adattato al nuovo assetto istituzionale: le responsabilità di entrata e spesa degli enti decentrati, le modalità di perequazione, le relazioni inter-istituzionali. Ulteriori indicazioni sul ruolo del Patto di Stabilità Interno vengono dal progetto di legge di contabilità e finanza pubblica (AC 2555) attualmente in corso di discussione alla Camera dei Deputati, che per alcuni aspetti integra o si sovrappone alla L. 42/2009. Dopo aver sinteticamente delineato le caratteristiche fondamentali delle regole interne (par. 2), il presente capitolo si sofferma sulle proposte di disegno del Patto Interno delineate negli studi e nelle proposte di legge delega in materia di federalismo fiscale che hanno preceduto la legge recentemente approvata (par. 3). Quindi, viene esaminata la collocazione del Patto Interno nella legge delega sul federalismo, collegandolo alle novità che lo stesso testo introduce in tema di relazioni istituzionali tra gli enti territoriali e di assegnazione di competenze di entrata e spesa (par. 4). All’ultimo paragrafo sono affidate le conclusioni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.