Il libro analizza il diritto del paesaggio come settore organico ed autonomo del diritto amministrativo. Autonomo, in particolare, dal diritto dei beni culturali (rispetto al quale ha un oggetto diverso, pur avendo in comune alcuni istituti – come il “vincolo” o il “nulla osta” – ma non altri – come il piano); o dal diritto dell’ambiente (rispetto al quale anche ha un oggetto diverso – la tutela della forma del territorio che abbia valenza identitaria – pur con finalità complementari); o, infine, al governo del territorio, nel quale non può essere assorbito – come vorrebbero da un lato i sostenitori del potere urbanistico locale e dall’altro i teorici della cosiddetta “panurbanistica” (spesso i secondi al servizio dei primi). La tutela del paesaggio – che è alla base di una specifica disciplina legislativa ed amministrativa – è infatti un interesse pubblico “superprimario” in forza dell’art. 9 della Costituzione. La funzione di tutela non è perciò riducibile al governo del territorio e implica un’autonoma sfera di scelte che prevalgono sulle scelte di trasformazione del territorio ove queste comportino pregiudizio per i beni paesaggistici ed i valori da essi rappresentati. Questo spiega perché le funzioni in materia spettano allo Stato prima che alle Regioni e perché tutti gli istituti di tutela – dai vincoli alle autorizzazioni, ai piani paesaggistici, alle sanzioni per le violazioni paesistiche – vedono l’ineliminabile compresenza dell’Amministrazione Centrale e delle Autonomie, in una dialettica difficile ma obbligata.
Introduzione al diritto del paesaggio / Amorosino, Sandro. - -:(2010), pp. ---.
Introduzione al diritto del paesaggio
AMOROSINO, Sandro
2010
Abstract
Il libro analizza il diritto del paesaggio come settore organico ed autonomo del diritto amministrativo. Autonomo, in particolare, dal diritto dei beni culturali (rispetto al quale ha un oggetto diverso, pur avendo in comune alcuni istituti – come il “vincolo” o il “nulla osta” – ma non altri – come il piano); o dal diritto dell’ambiente (rispetto al quale anche ha un oggetto diverso – la tutela della forma del territorio che abbia valenza identitaria – pur con finalità complementari); o, infine, al governo del territorio, nel quale non può essere assorbito – come vorrebbero da un lato i sostenitori del potere urbanistico locale e dall’altro i teorici della cosiddetta “panurbanistica” (spesso i secondi al servizio dei primi). La tutela del paesaggio – che è alla base di una specifica disciplina legislativa ed amministrativa – è infatti un interesse pubblico “superprimario” in forza dell’art. 9 della Costituzione. La funzione di tutela non è perciò riducibile al governo del territorio e implica un’autonoma sfera di scelte che prevalgono sulle scelte di trasformazione del territorio ove queste comportino pregiudizio per i beni paesaggistici ed i valori da essi rappresentati. Questo spiega perché le funzioni in materia spettano allo Stato prima che alle Regioni e perché tutti gli istituti di tutela – dai vincoli alle autorizzazioni, ai piani paesaggistici, alle sanzioni per le violazioni paesistiche – vedono l’ineliminabile compresenza dell’Amministrazione Centrale e delle Autonomie, in una dialettica difficile ma obbligata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.