Nella prima parte (“La prassi del Consiglio di sicurezza e la sua logica”), la monografia ripercorre la prassi del Consiglio di sicurezza dal 1945 al 2007 al fine di verificare se essa è inquadrabile in una logica paragiudiziale (come vorrebbe parte della dottrina con riferimento al periodo seguente la fine del mondo bipolare) o altrimenti in una logica essenzialmente politica (pax est servanda). Esclusa una deriva paragiurisdizionale del sistema di sicurezza collettiva, nella seconda parte (“Teoria pratica”) l’opera giunge a conclusioni innovative sulla definizione di “minaccia alla pace”, sulla sussistenza di limiti giuridici, interni ed esterni al diritto onusiano, alla discrezionalità riconosciuta al Consiglio nell’espletare la sua responsabilità principale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e sulla possibilità di sottoporre a sindacato giurisdizionale diffuso, a carattere incidentale, le determinazioni consigliari. Dette conclusioni originali trovano oggi una sempre maggiore conferma nella stessa prassi del Consiglio di sicurezza, nelle dottrine elaborate dagli studiosi e nella giurisprudenza di riferimento.
I presupposti dell'azione del Consiglio di sicurezza nell’articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite / Cadin, Raffaele. - STAMPA. - I:(2008), pp. 1-573.
I presupposti dell'azione del Consiglio di sicurezza nell’articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite
CADIN, Raffaele
2008
Abstract
Nella prima parte (“La prassi del Consiglio di sicurezza e la sua logica”), la monografia ripercorre la prassi del Consiglio di sicurezza dal 1945 al 2007 al fine di verificare se essa è inquadrabile in una logica paragiudiziale (come vorrebbe parte della dottrina con riferimento al periodo seguente la fine del mondo bipolare) o altrimenti in una logica essenzialmente politica (pax est servanda). Esclusa una deriva paragiurisdizionale del sistema di sicurezza collettiva, nella seconda parte (“Teoria pratica”) l’opera giunge a conclusioni innovative sulla definizione di “minaccia alla pace”, sulla sussistenza di limiti giuridici, interni ed esterni al diritto onusiano, alla discrezionalità riconosciuta al Consiglio nell’espletare la sua responsabilità principale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e sulla possibilità di sottoporre a sindacato giurisdizionale diffuso, a carattere incidentale, le determinazioni consigliari. Dette conclusioni originali trovano oggi una sempre maggiore conferma nella stessa prassi del Consiglio di sicurezza, nelle dottrine elaborate dagli studiosi e nella giurisprudenza di riferimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.