The regime of public access to documents relating to the rights of property, related, in a first approximation, the expression 'movable wealth, "is extremely rugged and complex .. It is known that any legal system - and ours in particular - preparing multiple instruments to ensure the ability to know the facts to the generality of legal associates. Among the various functions that the rules in question are likely to be implemented, it may indicate a first approximation, among others: the safety of traffic, the certainty of subjective legal situations, the ability to also inform the third party in order to acts and events that involve legal effects. The system of rules on advertising poses, otherwise, depending on two variables: the means by which the effect of advertising is done - and, therefore, based on the type of process used - and the effect of advertising itself. The work, before the analysis, adjusts the boundaries of the survey, with particular reference to the difference between disclosure requirements on the part of businesses and advertising news. Indeed, there are many provisions which, in reality, are due under the different assumptions or information for the purpose of commercial advertising, or for the purposes of pre-contractual information and, therefore, unrelated to advertising in the sense of being examined. On the other hand, the system of rules that establish obligations for information and rules on the content of commercial advertising is wide and covers all disciplines to protect consumers, as well as the rules dictated by the law of banking, financial and insurance because of the technical features of those areas. It is therefore performed some consideration in principle on the role of information in the financial intermediation sector in order to understand what is the interest protected effectively (Art. 101 activity advertising, art. 113 on admission to trading in financial instruments Community Art .113-bis admission to listing of units or shares of open-end funds, art. 114 communications to the public). The foundations of these provisions are rinvenirsi in the fact that, in response to the need to achieve a balanced set of safeguards and to "guarantee of subjective positions of investors," the legislature on the one hand, states that the Supervisory Authority carries on a control on markets and financial variables, on the other hand, regulates in detail the methods to inform, so correctly, the client that is not equipped with specific skills. The information, in fact, in the markets of the investment is, by definition, weak and asymmetrical for that reason, is the only tool that can allow for a fair balance between the interests at stake, placing the subject in a position to fully understand the characters financial instruments to which it is concerned and to perceive the risks that are inherent in these contracts, and the ratio of market discipline on investment lies precisely in the interest of the protection of savings through the dissemination of information. They are therefore excluded from the study all the cases in which there is an obligation of information outside of an advertising system implemented by means of a general tightness of books, registers or lists by public authorities. (So ​​also art. 116 TUB and Articles. 182 ff. Leg. September 7, 2005, n. 209 cd code insurance). Limited the object of the work turns to define the concept of 'movable wealth, "which given the absence of a positive definition, is difficult so susceptible of a precise connotation in the legal sense of autonomy as compared to other categories of goods, (and is in fact often attributed, according to the case, the scope of intangible assets, or, generically, to the credit or securities). The only element that allows for a partial restriction of the scope of the survey is represented precisely by the qualification o

Il regime di pubblicità degli atti aventi ad oggetto diritti su beni, riconducibili, in via di prima approssimazione, alla locuzione «ricchezza mobiliare», si presenta estremamente frastagliato e complesso.. È noto che ogni ordinamento giuridico – e il nostro in particolare – appresta molteplici strumenti atti a garantire la conoscibilità dei fatti giuridici alla generalità dei consociati. Tra le diverse funzioni che le norme in parola sono idonee a realizzare, si possono indicare, in prima approssimazione, tra le altre: la sicurezza dei traffici, la certezza delle situazioni giuridiche soggettive, la possibilità di informare anche i terzi in ordine ad atti ed eventi che comportino degli effetti giuridici. Il sistema delle regole di pubblicità si atteggia, diversamente, in dipendenza di due variabili: le modalità attraverso le quali l’effetto di pubblicità si realizza - e, quindi, sulla base del tipo di procedimento utilizzato - e l’effetto della pubblicità medesima. Il lavoro, prima di procedere nell’analisi, regola i confini dell’oggetto dell’indagine, con particolare riferimento alla differenza tra obblighi informativi posti in capo alle imprese e pubblicità notizia. Vi sono infatti molteplici disposizioni che, in realtà, sono da ricondursi nell’ambito delle diverse ipotesi di informazione o a fini di pubblicità commerciale, o a fini di informazione precontrattuale e, pertanto, estranee alla pubblicità nel senso oggetto d’esame. D’altra parte, il sistema delle regole che fissano obblighi di informazione e regole sul contenuto della pubblicità commerciale è ampio e riguarda tutte le discipline a tutela del consumatore, oltre alle norme dettate dalla legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa in ragione delle peculiarità tecniche di quei settori. Viene perciò svolta qualche considerazione di massima sul ruolo dell’informazione nel settore dell’intermediazione finanziaria al fine di comprendere quale sia l’interesse effettivamente tutelato (art. 101 sull’attività pubblicitaria, l’art. 113 sulla ammissione alle negoziazione di strumenti finanziari comunitari l’art.113-bis sull’ammissione alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti, l’art. 114 sulle comunicazioni al pubblico). I fondamenti di queste disposizioni sono da rinvenirsi nel fatto che, in risposta all'esigenza di realizzare un equilibrato complesso di tutele e a « garanzia delle posizioni soggettive dei risparmiatori », il legislatore da un lato, stabilisce che le Autorità di vigilanza svolgano un'attività di controllo sui mercati e sulle variabili finanziarie; dall'altro, disciplina dettagliatamente le modalità per informare, in modo corretto e completo, il cliente che non sia dotato di competenze specifiche. L'informazione, infatti, nei mercati dell'investimento è, per definizione, carente e asimmetrica; per ciò stesso, rappresenta l'unico strumento che può consentire un equo contemperamento degli interessi in gioco, ponendo il soggetto in condizione di comprendere appieno i caratteri degli strumenti finanziari cui è interessato e di percepire i rischi che sono insiti in questi contratti; e la ratio della disciplina dei mercati dell'investimento risiede proprio nell'interesse alla tutela del risparmio anche attraverso la diffusione delle informazioni. Vengono pertanto escluse dallo studio tutte le ipotesi in cui sussista uno specifico obbligo di informazione al di fuori di un sistema pubblicitario di carattere generale attuato tramite la tenuta di libri, registri o elenchi da parte della pubblica autorità. (così anche art. 116 TUB e artt. 182 ss. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 c.d. Codice assicurazioni). Circoscritto l’oggetto dell’indagine il lavoro si volge a definire la nozione di «ricchezza mobiliare», che stante l’assenza di una definizione positiva, risulta difficilmente suscettibile tanto di una precisa connotazione in senso giuridico, quanto di autonomia rispetto ad altre categorie di beni, (viene infatti spesso e ricondotto, a secondo dei casi, all’ambito dei beni immateriali, o, genericamente, all’area del credito o dei valori mobiliari). L’unico elemento che consente una parziale restrizione del campo d’indagine è rappresentato, appunto, dalla qualificazione della suddetta forma di ricchezza come «mobiliare», espressione che autorizza l’esclusione di valori economici riconducibili direttamente o indirettamente a beni immobili o mobili registrati per i quali sia già prevista un’autonoma disciplina e pubblicizzazione delle relative vicende. Ci sono crediti presenti, crediti futuri, diverse nozioni di crediti alla base delle specifiche discipline della cessione dei crediti d’impresa, della cartolarizzazione etc. Comunemente, si considerano crediti futuri quelli corrispondenti a prestazioni non ancora effettuate. La dottrina distingue crediti futuri che derivino da contratti già stipulati corrispondenti a prestazioni ancora non eseguite, ma che sono pagabili contrattualmente prima dell’esecuzione della contro-prestazione (esempio tipico quello dei crediti ai premi di assicurazione anticipati; canoni di abbonamento ai servizi pubblici essenziali che si corrispondono all'inizio del periodo di riferimento); crediti corrispondenti a prestazioni non ancora eseguite ma non pagabili prima, come per tutti i crediti derivanti dall’esecuzione futura di un contratto di impresa. E poi quei crediti futuri per i quali non ci sia neanche un contratto stipulato, crediti ai quali si fa riferimento o indicando il tempo entro il quale il contratto dovrà essere stipulato oppure il giro di affari che l’impresa cedente ritiene di realizzare attraverso la pluralità di contratti che stipulerà nella sua gestione: vendita biglietti in un museo, cinema, parcheggio etc. Inoltre, la ricchezza futura, si mobilizza sempre più, divenendo futuribile». Un primo spunto di analisi viene offerto dalla disciplina di patrimoni destinati di tipo b) introdotta dalla riforma del diritto societario all’art. 2447-bis del codice civile. Tale fattispecie suggella la partecipazione al rischio di impresa connesso ad uno specifico investimento e assunto attraverso il finanziamento di uno specifico affare. In tale ipotesi, il rimborso del finanziamento avverrà attraverso i proventi futuri ricavati dall’investimento effettuato. In sostanza, si tratta di un diritto di credito alla restituzione del finanziamento concesso che si colora altresì come capitale di rischio, in quanto il finanziatore corre, consapevolmente, il rischio del mancato rimborso. La logica economica sottesa a siffatte operazioni è chiara e cristallina. Più complessa è la loro sistemazione entro le categorie tradizionali della civilistica. L’eventualità del mancato rimborso, l’impegno a corrispondere «proventi futuri» non sembra potersi ricondurre sic et simpliciter al diritto di credito inteso in senso tradizionale, in quanto si è in presenza di una prestazione eventuale e incerta nel quantum. Si può descrivere l’ipotesi di ricostruire un sistema comune che richiami anche le recenti innovazioni legislative: la cartolarizzazione dei crediti (l. 30 aprile 1999, n. 130), la cessione in blocco di crediti d’impresa futuri (l. 21 febbraio 1991, n. 52), la norma che regola la finanza di progetto (art. 38 cd. Merloni-ter). Il carattere sempre più marcatamente finanziario dell’economia, infatti, schiude nuove prospettive di qualificazione dei «diritti futuri»: semplici cash flows attesi, quantità incerte e suscettibili di mere stime, possono essere oggetto di atti di disposizione. Insomma, una adeguata comprensione del fenomeno non può essere raggiunta, se non prendendo le mosse da una nozione generica, atta a comprendere beni, diritti di credito, diritti di proprietà intellettuale e industriale, diritti su quote di fondi di investimento e altri strumenti finanziari e altre sfuggenti figure, non precisamente classificabili, che emergono in complesse operazioni economiche: si pensi ai cash flow delle operazioni di cartolarizzazione, ai redditi normalmente generabili nell’attività di impresa, ai proventi futuri attesi, ma incerti, insomma a tutta una serie di ipotesi non astrattamente riconducibili, né al diritto di credito, né alla nozione di bene, né, sovente, neppure alla situazione giuridica soggettiva dell’aspettativa di diritto, ma pur sempre situazioni giuridicamente rilevanti in quanto espressamente regolate e disciplinate da una norma e, ancor più, economicamente suscettibili di una valutazione concreta. A questa prospettiva si affianca tutto il dibattito che dagli anni Novanta interessa la dottrina in ordine ai c.d. nuovi beni. Passando ad esaminare ora un’ulteriore figura riconducibile alla nozione di «ricchezza mobiliare» si deve osservare che la stessa locuzione « prodotti finanziari ». Appartengono a quest'insieme gli strumenti finanziari, cosi come individuati dal d.lgs 58/1998, « e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ». La stessa natura della nozione ricchezza mobiliare impone, quindi, a fini di studio e, in particolare, ai fini della presente analisi, di ricercare, nelle singole fattispecie concrete presenti nel codice civile e nella legislazione speciale, l’esistenza di specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, suscettibili di una valutazione economica attuale o potenziale o, ancora, di particolari figure contrattuali che creino beni immateriali o ricchezza e valutare l’esistenza, rispetto ad esse, di un regime pubblicitario che regoli le relative vicende costitutive e le modalità di circolazione. L’analisi sarà, pertanto, articolata in due momenti essenziali, rappresentati dall’individuazione di una fonte di ricchezza mobiliare e dalla verifica dell’approntamento di un sistema pubblicitario ai fini della costituzione del bene ovvero del suo trasferimento. In particolare, nell’ambito del sistema che regola la circolazione della ricchezza mobiliare sono oggetto di studio: La circolazione della ricchezza mobiliare nel sistema codicistico; la cessione dei crediti d’impresa; la cessione di rapporti giuridici ex art. 58 t.u.b.; la cessione dei crediti nelle operazioni di cartolarizzazione sia in termini generali che per i profili relativi alla nozione di credito futuro e alla rilevanza delle regole in materia di opponibilità del trasferimento; il trasferimento delle partecipazioni sociali. Ampio spazio d’indagine è dato altresì alla disciplina in tema di pubblicità dei vincoli di destinazione patrimoniale della ricchezza mobiliare: patrimoni destinati ad uno specifico affare, in relazione sia alle modalità di costituzione e le forme di pubblicità, che alla limitazione della responsabilità patrimoniale e tutela dei creditori, che alla trascrivibilità degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Inoltre sono esaminate anche le regole in tema di pubblicità delle garanzie sulla ricchezza mobiliare: le ipotesi di c.d. privilegio convenzionale; il rilievo della figura del pegno rotativo nel caso di vincolo sugli strumenti finanziari dematerializzati e contratti di garanzia finanziaria.

Regime di pubblicità e ricchezza mobiliare / Capaldo, Giuseppina. - STAMPA. - (2009), pp. 289-353.

Regime di pubblicità e ricchezza mobiliare

CAPALDO, Giuseppina
2009

Abstract

The regime of public access to documents relating to the rights of property, related, in a first approximation, the expression 'movable wealth, "is extremely rugged and complex .. It is known that any legal system - and ours in particular - preparing multiple instruments to ensure the ability to know the facts to the generality of legal associates. Among the various functions that the rules in question are likely to be implemented, it may indicate a first approximation, among others: the safety of traffic, the certainty of subjective legal situations, the ability to also inform the third party in order to acts and events that involve legal effects. The system of rules on advertising poses, otherwise, depending on two variables: the means by which the effect of advertising is done - and, therefore, based on the type of process used - and the effect of advertising itself. The work, before the analysis, adjusts the boundaries of the survey, with particular reference to the difference between disclosure requirements on the part of businesses and advertising news. Indeed, there are many provisions which, in reality, are due under the different assumptions or information for the purpose of commercial advertising, or for the purposes of pre-contractual information and, therefore, unrelated to advertising in the sense of being examined. On the other hand, the system of rules that establish obligations for information and rules on the content of commercial advertising is wide and covers all disciplines to protect consumers, as well as the rules dictated by the law of banking, financial and insurance because of the technical features of those areas. It is therefore performed some consideration in principle on the role of information in the financial intermediation sector in order to understand what is the interest protected effectively (Art. 101 activity advertising, art. 113 on admission to trading in financial instruments Community Art .113-bis admission to listing of units or shares of open-end funds, art. 114 communications to the public). The foundations of these provisions are rinvenirsi in the fact that, in response to the need to achieve a balanced set of safeguards and to "guarantee of subjective positions of investors," the legislature on the one hand, states that the Supervisory Authority carries on a control on markets and financial variables, on the other hand, regulates in detail the methods to inform, so correctly, the client that is not equipped with specific skills. The information, in fact, in the markets of the investment is, by definition, weak and asymmetrical for that reason, is the only tool that can allow for a fair balance between the interests at stake, placing the subject in a position to fully understand the characters financial instruments to which it is concerned and to perceive the risks that are inherent in these contracts, and the ratio of market discipline on investment lies precisely in the interest of the protection of savings through the dissemination of information. They are therefore excluded from the study all the cases in which there is an obligation of information outside of an advertising system implemented by means of a general tightness of books, registers or lists by public authorities. (So ​​also art. 116 TUB and Articles. 182 ff. Leg. September 7, 2005, n. 209 cd code insurance). Limited the object of the work turns to define the concept of 'movable wealth, "which given the absence of a positive definition, is difficult so susceptible of a precise connotation in the legal sense of autonomy as compared to other categories of goods, (and is in fact often attributed, according to the case, the scope of intangible assets, or, generically, to the credit or securities). The only element that allows for a partial restriction of the scope of the survey is represented precisely by the qualification o
2009
Le Pubblicità.
9788849517668
Il regime di pubblicità degli atti aventi ad oggetto diritti su beni, riconducibili, in via di prima approssimazione, alla locuzione «ricchezza mobiliare», si presenta estremamente frastagliato e complesso.. È noto che ogni ordinamento giuridico – e il nostro in particolare – appresta molteplici strumenti atti a garantire la conoscibilità dei fatti giuridici alla generalità dei consociati. Tra le diverse funzioni che le norme in parola sono idonee a realizzare, si possono indicare, in prima approssimazione, tra le altre: la sicurezza dei traffici, la certezza delle situazioni giuridiche soggettive, la possibilità di informare anche i terzi in ordine ad atti ed eventi che comportino degli effetti giuridici. Il sistema delle regole di pubblicità si atteggia, diversamente, in dipendenza di due variabili: le modalità attraverso le quali l’effetto di pubblicità si realizza - e, quindi, sulla base del tipo di procedimento utilizzato - e l’effetto della pubblicità medesima. Il lavoro, prima di procedere nell’analisi, regola i confini dell’oggetto dell’indagine, con particolare riferimento alla differenza tra obblighi informativi posti in capo alle imprese e pubblicità notizia. Vi sono infatti molteplici disposizioni che, in realtà, sono da ricondursi nell’ambito delle diverse ipotesi di informazione o a fini di pubblicità commerciale, o a fini di informazione precontrattuale e, pertanto, estranee alla pubblicità nel senso oggetto d’esame. D’altra parte, il sistema delle regole che fissano obblighi di informazione e regole sul contenuto della pubblicità commerciale è ampio e riguarda tutte le discipline a tutela del consumatore, oltre alle norme dettate dalla legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa in ragione delle peculiarità tecniche di quei settori. Viene perciò svolta qualche considerazione di massima sul ruolo dell’informazione nel settore dell’intermediazione finanziaria al fine di comprendere quale sia l’interesse effettivamente tutelato (art. 101 sull’attività pubblicitaria, l’art. 113 sulla ammissione alle negoziazione di strumenti finanziari comunitari l’art.113-bis sull’ammissione alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti, l’art. 114 sulle comunicazioni al pubblico). I fondamenti di queste disposizioni sono da rinvenirsi nel fatto che, in risposta all'esigenza di realizzare un equilibrato complesso di tutele e a « garanzia delle posizioni soggettive dei risparmiatori », il legislatore da un lato, stabilisce che le Autorità di vigilanza svolgano un'attività di controllo sui mercati e sulle variabili finanziarie; dall'altro, disciplina dettagliatamente le modalità per informare, in modo corretto e completo, il cliente che non sia dotato di competenze specifiche. L'informazione, infatti, nei mercati dell'investimento è, per definizione, carente e asimmetrica; per ciò stesso, rappresenta l'unico strumento che può consentire un equo contemperamento degli interessi in gioco, ponendo il soggetto in condizione di comprendere appieno i caratteri degli strumenti finanziari cui è interessato e di percepire i rischi che sono insiti in questi contratti; e la ratio della disciplina dei mercati dell'investimento risiede proprio nell'interesse alla tutela del risparmio anche attraverso la diffusione delle informazioni. Vengono pertanto escluse dallo studio tutte le ipotesi in cui sussista uno specifico obbligo di informazione al di fuori di un sistema pubblicitario di carattere generale attuato tramite la tenuta di libri, registri o elenchi da parte della pubblica autorità. (così anche art. 116 TUB e artt. 182 ss. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 c.d. Codice assicurazioni). Circoscritto l’oggetto dell’indagine il lavoro si volge a definire la nozione di «ricchezza mobiliare», che stante l’assenza di una definizione positiva, risulta difficilmente suscettibile tanto di una precisa connotazione in senso giuridico, quanto di autonomia rispetto ad altre categorie di beni, (viene infatti spesso e ricondotto, a secondo dei casi, all’ambito dei beni immateriali, o, genericamente, all’area del credito o dei valori mobiliari). L’unico elemento che consente una parziale restrizione del campo d’indagine è rappresentato, appunto, dalla qualificazione della suddetta forma di ricchezza come «mobiliare», espressione che autorizza l’esclusione di valori economici riconducibili direttamente o indirettamente a beni immobili o mobili registrati per i quali sia già prevista un’autonoma disciplina e pubblicizzazione delle relative vicende. Ci sono crediti presenti, crediti futuri, diverse nozioni di crediti alla base delle specifiche discipline della cessione dei crediti d’impresa, della cartolarizzazione etc. Comunemente, si considerano crediti futuri quelli corrispondenti a prestazioni non ancora effettuate. La dottrina distingue crediti futuri che derivino da contratti già stipulati corrispondenti a prestazioni ancora non eseguite, ma che sono pagabili contrattualmente prima dell’esecuzione della contro-prestazione (esempio tipico quello dei crediti ai premi di assicurazione anticipati; canoni di abbonamento ai servizi pubblici essenziali che si corrispondono all'inizio del periodo di riferimento); crediti corrispondenti a prestazioni non ancora eseguite ma non pagabili prima, come per tutti i crediti derivanti dall’esecuzione futura di un contratto di impresa. E poi quei crediti futuri per i quali non ci sia neanche un contratto stipulato, crediti ai quali si fa riferimento o indicando il tempo entro il quale il contratto dovrà essere stipulato oppure il giro di affari che l’impresa cedente ritiene di realizzare attraverso la pluralità di contratti che stipulerà nella sua gestione: vendita biglietti in un museo, cinema, parcheggio etc. Inoltre, la ricchezza futura, si mobilizza sempre più, divenendo futuribile». Un primo spunto di analisi viene offerto dalla disciplina di patrimoni destinati di tipo b) introdotta dalla riforma del diritto societario all’art. 2447-bis del codice civile. Tale fattispecie suggella la partecipazione al rischio di impresa connesso ad uno specifico investimento e assunto attraverso il finanziamento di uno specifico affare. In tale ipotesi, il rimborso del finanziamento avverrà attraverso i proventi futuri ricavati dall’investimento effettuato. In sostanza, si tratta di un diritto di credito alla restituzione del finanziamento concesso che si colora altresì come capitale di rischio, in quanto il finanziatore corre, consapevolmente, il rischio del mancato rimborso. La logica economica sottesa a siffatte operazioni è chiara e cristallina. Più complessa è la loro sistemazione entro le categorie tradizionali della civilistica. L’eventualità del mancato rimborso, l’impegno a corrispondere «proventi futuri» non sembra potersi ricondurre sic et simpliciter al diritto di credito inteso in senso tradizionale, in quanto si è in presenza di una prestazione eventuale e incerta nel quantum. Si può descrivere l’ipotesi di ricostruire un sistema comune che richiami anche le recenti innovazioni legislative: la cartolarizzazione dei crediti (l. 30 aprile 1999, n. 130), la cessione in blocco di crediti d’impresa futuri (l. 21 febbraio 1991, n. 52), la norma che regola la finanza di progetto (art. 38 cd. Merloni-ter). Il carattere sempre più marcatamente finanziario dell’economia, infatti, schiude nuove prospettive di qualificazione dei «diritti futuri»: semplici cash flows attesi, quantità incerte e suscettibili di mere stime, possono essere oggetto di atti di disposizione. Insomma, una adeguata comprensione del fenomeno non può essere raggiunta, se non prendendo le mosse da una nozione generica, atta a comprendere beni, diritti di credito, diritti di proprietà intellettuale e industriale, diritti su quote di fondi di investimento e altri strumenti finanziari e altre sfuggenti figure, non precisamente classificabili, che emergono in complesse operazioni economiche: si pensi ai cash flow delle operazioni di cartolarizzazione, ai redditi normalmente generabili nell’attività di impresa, ai proventi futuri attesi, ma incerti, insomma a tutta una serie di ipotesi non astrattamente riconducibili, né al diritto di credito, né alla nozione di bene, né, sovente, neppure alla situazione giuridica soggettiva dell’aspettativa di diritto, ma pur sempre situazioni giuridicamente rilevanti in quanto espressamente regolate e disciplinate da una norma e, ancor più, economicamente suscettibili di una valutazione concreta. A questa prospettiva si affianca tutto il dibattito che dagli anni Novanta interessa la dottrina in ordine ai c.d. nuovi beni. Passando ad esaminare ora un’ulteriore figura riconducibile alla nozione di «ricchezza mobiliare» si deve osservare che la stessa locuzione « prodotti finanziari ». Appartengono a quest'insieme gli strumenti finanziari, cosi come individuati dal d.lgs 58/1998, « e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ». La stessa natura della nozione ricchezza mobiliare impone, quindi, a fini di studio e, in particolare, ai fini della presente analisi, di ricercare, nelle singole fattispecie concrete presenti nel codice civile e nella legislazione speciale, l’esistenza di specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, suscettibili di una valutazione economica attuale o potenziale o, ancora, di particolari figure contrattuali che creino beni immateriali o ricchezza e valutare l’esistenza, rispetto ad esse, di un regime pubblicitario che regoli le relative vicende costitutive e le modalità di circolazione. L’analisi sarà, pertanto, articolata in due momenti essenziali, rappresentati dall’individuazione di una fonte di ricchezza mobiliare e dalla verifica dell’approntamento di un sistema pubblicitario ai fini della costituzione del bene ovvero del suo trasferimento. In particolare, nell’ambito del sistema che regola la circolazione della ricchezza mobiliare sono oggetto di studio: La circolazione della ricchezza mobiliare nel sistema codicistico; la cessione dei crediti d’impresa; la cessione di rapporti giuridici ex art. 58 t.u.b.; la cessione dei crediti nelle operazioni di cartolarizzazione sia in termini generali che per i profili relativi alla nozione di credito futuro e alla rilevanza delle regole in materia di opponibilità del trasferimento; il trasferimento delle partecipazioni sociali. Ampio spazio d’indagine è dato altresì alla disciplina in tema di pubblicità dei vincoli di destinazione patrimoniale della ricchezza mobiliare: patrimoni destinati ad uno specifico affare, in relazione sia alle modalità di costituzione e le forme di pubblicità, che alla limitazione della responsabilità patrimoniale e tutela dei creditori, che alla trascrivibilità degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. Inoltre sono esaminate anche le regole in tema di pubblicità delle garanzie sulla ricchezza mobiliare: le ipotesi di c.d. privilegio convenzionale; il rilievo della figura del pegno rotativo nel caso di vincolo sugli strumenti finanziari dematerializzati e contratti di garanzia finanziaria.
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Regime di pubblicità e ricchezza mobiliare / Capaldo, Giuseppina. - STAMPA. - (2009), pp. 289-353.
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