L’annoso dibattito tra “impresa” e “proprietà”, di cui Mario Casanova – in una nota riflessione apparsa sulla Rivista di diritto commerciale – si fa promotore, induce ad affermare che, invero, al giorno d’oggi solo osservando i mercati e i contesti aziendali è possibile attribuire a nuove entità l’attributo di bene giuridico. E ciò si evince, come si dirà, proprio dal differente e piú ampio concetto di bene che rileva dall’art. 2555 c.c. rispetto alla laconica nozione di bene che emerge dall’art. 810 c.c. È noto, infatti, che la dottrina è adusa dilatare il concetto “bene aziendale” fino a ricomprendere, oltre ai beni materiali e attuali, anche i «beni prospettivi, beni immateriali, servizi» e, dunque, anche i beni che “tradizionalmente” si pongono fuori dal perimetro della nozione prevista nell’art. 810 c.c. e in particolar modo a tutte quelle entità per le quali è difficile immaginare un godimento. È piuttosto ovvio che il concetto di godimento richiama il diritto di proprietà, ossia la piú importante forma di appartenenza del bene al soggetto, il che induce a chiedersi in cosa consista il godimento dei beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, o meglio come si esplichi tale tipo di godimento.
Mario Casanova sul complesso rapporto tra “impresa” e “proprietà”. Riflessioni sui beni giuridici / Fauceglia, Domenico. - (2026), pp. 525-545.
Mario Casanova sul complesso rapporto tra “impresa” e “proprietà”. Riflessioni sui beni giuridici
Domenico Fauceglia
2026
Abstract
L’annoso dibattito tra “impresa” e “proprietà”, di cui Mario Casanova – in una nota riflessione apparsa sulla Rivista di diritto commerciale – si fa promotore, induce ad affermare che, invero, al giorno d’oggi solo osservando i mercati e i contesti aziendali è possibile attribuire a nuove entità l’attributo di bene giuridico. E ciò si evince, come si dirà, proprio dal differente e piú ampio concetto di bene che rileva dall’art. 2555 c.c. rispetto alla laconica nozione di bene che emerge dall’art. 810 c.c. È noto, infatti, che la dottrina è adusa dilatare il concetto “bene aziendale” fino a ricomprendere, oltre ai beni materiali e attuali, anche i «beni prospettivi, beni immateriali, servizi» e, dunque, anche i beni che “tradizionalmente” si pongono fuori dal perimetro della nozione prevista nell’art. 810 c.c. e in particolar modo a tutte quelle entità per le quali è difficile immaginare un godimento. È piuttosto ovvio che il concetto di godimento richiama il diritto di proprietà, ossia la piú importante forma di appartenenza del bene al soggetto, il che induce a chiedersi in cosa consista il godimento dei beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, o meglio come si esplichi tale tipo di godimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


