Il commento rimarca l’esigenza di letture dell'art. 22 capaci di collocare la previsione nella più ampia trama costituzionale e di richiamare l’attenzione sulle attuali ragioni di valore di una norma che attribuisce rilievo costituzionale a un trinomio di qualità giuridicamente costitutive del soggetto di diritto e rispetto alle quali fissa un limite assoluto al potere dello Stato
Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome / Bascherini, Gianluca. - (2026), pp. 255-262.
Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome
Gianluca Bascherini
2026
Abstract
Il commento rimarca l’esigenza di letture dell'art. 22 capaci di collocare la previsione nella più ampia trama costituzionale e di richiamare l’attenzione sulle attuali ragioni di valore di una norma che attribuisce rilievo costituzionale a un trinomio di qualità giuridicamente costitutive del soggetto di diritto e rispetto alle quali fissa un limite assoluto al potere dello StatoFile allegati a questo prodotto
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