L'assunzione di cariche pubbliche prevede di regola un giuramento. La Costituzione all'art. 93 prevede quello del presidente del consiglio e dei ministri distinti nella descrizione, ma uniti da un unico giuramento, che ha lo scopo di fare entrare in carica sotto il profilo giuridico il Governo.La Costituzione che tuttavia risulta inattuata nella parte in cui non rileva ciò che è dietro il giuramento, ovvero la fedeltà alla Repubblica
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica / Ciolli, Ines. - (2026), pp. 885-889.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica
Ines Ciolli
2026
Abstract
L'assunzione di cariche pubbliche prevede di regola un giuramento. La Costituzione all'art. 93 prevede quello del presidente del consiglio e dei ministri distinti nella descrizione, ma uniti da un unico giuramento, che ha lo scopo di fare entrare in carica sotto il profilo giuridico il Governo.La Costituzione che tuttavia risulta inattuata nella parte in cui non rileva ciò che è dietro il giuramento, ovvero la fedeltà alla Repubblica| File | Dimensione | Formato | |
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