Lo studio analizza l’evoluzione storica e sistematica della condictio, l’azione di ripetizione romana per la restituzione di un certum (somma certa di denaro). L’autore parte dall’apparente anomalia della condictio contro il ladro (che non diventa proprietario), spiegata da Gaio con motivazioni sanzionatorie (odio furum), per ricostruire le origini dell’istituto nelle leggi Silia e Calpurnia (III-II sec. a.C.). Inizialmente fondata sul re obligari – dove la detenzione di una cosa ex iniusta causa genera l’obbligo di restituzione – la condictio era un’azione astratta e generale per pretese determinate. Con Quinto Mucio Scevola (I sec. a.C.) si avvia una sistematizzazione in chiave convenzionale (re, verbis, litteris contrabere), che enfatizza l’elemento volontaristico. Successivamente, Gaio opera una netta separazione tra condictio contrattuale (da mutuo) ed extracontrattuale (da indebito), riflettendo una riorganizzazione dogmatica che influenzerà la struttura dell’Editto pretorio e del Digesto. Il Libro 12 del Digesto, parte della pars de rebus, raccoglie infatti materie apparentemente eterogenee (mutuo, condizioni extracontrattuali, giuramento) ma accomunate dal filo conduttore della datio come fondamento obbligatorio. La sistematica del Digesto rispecchia così la contrapposizione tra giudizi di stretto diritto (protetti dalla condictio) e giudizi di buona fede, consolidando una visione che, pur evolutasi in età giustinianea, affonda le radici nella dialettica tra volontà individuale e forma processuale tipica del diritto romano classico.
Il 'sistema' della condictio e la costruzione della pars de rebus del Digesto: il Libro 12 / Saccoccio, Antonio. - (2025), pp. 9-52.
Il 'sistema' della condictio e la costruzione della pars de rebus del Digesto: il Libro 12
antonio saccoccio
2025
Abstract
Lo studio analizza l’evoluzione storica e sistematica della condictio, l’azione di ripetizione romana per la restituzione di un certum (somma certa di denaro). L’autore parte dall’apparente anomalia della condictio contro il ladro (che non diventa proprietario), spiegata da Gaio con motivazioni sanzionatorie (odio furum), per ricostruire le origini dell’istituto nelle leggi Silia e Calpurnia (III-II sec. a.C.). Inizialmente fondata sul re obligari – dove la detenzione di una cosa ex iniusta causa genera l’obbligo di restituzione – la condictio era un’azione astratta e generale per pretese determinate. Con Quinto Mucio Scevola (I sec. a.C.) si avvia una sistematizzazione in chiave convenzionale (re, verbis, litteris contrabere), che enfatizza l’elemento volontaristico. Successivamente, Gaio opera una netta separazione tra condictio contrattuale (da mutuo) ed extracontrattuale (da indebito), riflettendo una riorganizzazione dogmatica che influenzerà la struttura dell’Editto pretorio e del Digesto. Il Libro 12 del Digesto, parte della pars de rebus, raccoglie infatti materie apparentemente eterogenee (mutuo, condizioni extracontrattuali, giuramento) ma accomunate dal filo conduttore della datio come fondamento obbligatorio. La sistematica del Digesto rispecchia così la contrapposizione tra giudizi di stretto diritto (protetti dalla condictio) e giudizi di buona fede, consolidando una visione che, pur evolutasi in età giustinianea, affonda le radici nella dialettica tra volontà individuale e forma processuale tipica del diritto romano classico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


