La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Poklikayew c. Polonia, si pronuncia sulla portata dell’art. 1, prot. n. 7, CEDU, rispetto al bilanciamento tra le ragioni di riservatezza legate alla sicurezza nazionale e il diritto di difesa di un cittadino straniero destinatario di un provvedimento di espulsione. La Corte di Strasburgo, nella decisione in commento, conferma che le anzidette limitazioni possono essere considerate legittime soltanto se debitamente giustificate e accompagnate da fattori di compensazione, che consentano allo straniero l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
La Corte EDU nel caso Poklikayew. Le garanzie procedurali dello straniero dinanzi al segreto per ragioni di sicurezza nazionale / Virzi', Flavio Valerio. - (2024), pp. 461-467.
La Corte EDU nel caso Poklikayew. Le garanzie procedurali dello straniero dinanzi al segreto per ragioni di sicurezza nazionale
Flavio Valerio Virzi'
2024
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Poklikayew c. Polonia, si pronuncia sulla portata dell’art. 1, prot. n. 7, CEDU, rispetto al bilanciamento tra le ragioni di riservatezza legate alla sicurezza nazionale e il diritto di difesa di un cittadino straniero destinatario di un provvedimento di espulsione. La Corte di Strasburgo, nella decisione in commento, conferma che le anzidette limitazioni possono essere considerate legittime soltanto se debitamente giustificate e accompagnate da fattori di compensazione, che consentano allo straniero l’effettivo esercizio del diritto di difesa.| File | Dimensione | Formato | |
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Note: F.V. Virzì - 2024 - Le garanzia per lo straniero dinanzi al segreto
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