L’art. 75 è inserito nel Capo IX del regolamento, riguardante il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato di un sistema di intelligenza artificiale, la condivisione delle informazioni e la vigilanza del mercato, in cui il legislatore europeo riconosce la necessità di effettuare un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato di un sistema di intelligenza artificiale (da ora IA), legato alla possibilità che un sistema di IA nato per soddisfare finalità generali, e quindi originariamente non classificato come pericoloso, diventi, a seguito del suo utilizzo, un sistema ad alto rischio. La norma è stata collocata nel contesto dell’estensione ai sistemi di IA del regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, necessaria poiché anche i sistemi d’intelligenza artificiale, al pari dei prodotti ai quali il medesimo si applica, potrebbero rappresentare un pericolo per l’utilizzatore finale, nonché essere in grado di falsare la concorrenza. Significativa è la scelta del legislatore europeo di collocare l’art. 75 nella Sezione 3, dedicata all’applicazione in concreto delle norme sulla vigilanza del mercato, nella quale preliminarmente si chiarisce il significato della terminologia utilizzata nelle successive norme (art. 74), si individuano i poteri che le autorità competenti possono esercitare al fine di monitorare l’uso dell’IA dopo la sua immissione sul mercato, nonché la conformità del sistema non solo alle norme del regolamento ma, in generale, a quelle previste dall’UE (art. 77 sulla conformità del sistema di IA all’obbligo di rispettare i diritti fondamentali), e la previsione di procedure da osservare in caso di IA che presentino un rischio.
Articolo 75. Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali / Gallo, Angela Maria. - (2025), pp. 663-672.
Articolo 75. Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
Angela Maria GalloPrimo
Writing – Original Draft Preparation
2025
Abstract
L’art. 75 è inserito nel Capo IX del regolamento, riguardante il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato di un sistema di intelligenza artificiale, la condivisione delle informazioni e la vigilanza del mercato, in cui il legislatore europeo riconosce la necessità di effettuare un monitoraggio successivo all’immissione sul mercato di un sistema di intelligenza artificiale (da ora IA), legato alla possibilità che un sistema di IA nato per soddisfare finalità generali, e quindi originariamente non classificato come pericoloso, diventi, a seguito del suo utilizzo, un sistema ad alto rischio. La norma è stata collocata nel contesto dell’estensione ai sistemi di IA del regolamento 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, necessaria poiché anche i sistemi d’intelligenza artificiale, al pari dei prodotti ai quali il medesimo si applica, potrebbero rappresentare un pericolo per l’utilizzatore finale, nonché essere in grado di falsare la concorrenza. Significativa è la scelta del legislatore europeo di collocare l’art. 75 nella Sezione 3, dedicata all’applicazione in concreto delle norme sulla vigilanza del mercato, nella quale preliminarmente si chiarisce il significato della terminologia utilizzata nelle successive norme (art. 74), si individuano i poteri che le autorità competenti possono esercitare al fine di monitorare l’uso dell’IA dopo la sua immissione sul mercato, nonché la conformità del sistema non solo alle norme del regolamento ma, in generale, a quelle previste dall’UE (art. 77 sulla conformità del sistema di IA all’obbligo di rispettare i diritti fondamentali), e la previsione di procedure da osservare in caso di IA che presentino un rischio.| File | Dimensione | Formato | |
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