Alla codificazione del 1940 è sottesa l’idea che il processo esecutivo sarebbe consistito nella mera successione di attività materiali e pratiche: il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto limitarsi ad attuare il comando consacrato nel titolo esecutivo, senza «conoscere» né «decidere». L’esperienza applicativa e il moto perenne delle riforme (ultimo atto i decreti legislativi 149/2022 e 164/2024) consegnano all’interprete e all’operatore odierno una realtà ben diversa. Concentrando l’attenzione sui poteri e sui provvedimenti del g.e., lo studio fa emergere il superamento della convinzione che sia davvero possibile sterilizzare l’attività esecutiva dalle esigenze cognitive, tanto relative al merito delle pretese, quanto alla validità degli atti processuali. L’indagine, focalizzandosi su alcuni degli istituti di maggiore interesse, nell’espropriazione e nell’esecuzione specifica, è condotta nel segno del dialogo tra riflessione teorica e (magmatica) giurisprudenza – l’esperienza pretoria della c.d. «chiusura anticipata» fungendo da punto privilegiato d’osservazione –, naturalmente prestando la dovuta attenzione al diritto positivo: tutti fattori, questi, dell’«evoluzione» a cui si è fatto cenno.
Contributo allo studio dei poteri «cognitivi» del giudice dell'esecuzione / Limongi, Biagio. - (2025), pp. 1-480.
Contributo allo studio dei poteri «cognitivi» del giudice dell'esecuzione
Biagio Limongi
2025
Abstract
Alla codificazione del 1940 è sottesa l’idea che il processo esecutivo sarebbe consistito nella mera successione di attività materiali e pratiche: il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto limitarsi ad attuare il comando consacrato nel titolo esecutivo, senza «conoscere» né «decidere». L’esperienza applicativa e il moto perenne delle riforme (ultimo atto i decreti legislativi 149/2022 e 164/2024) consegnano all’interprete e all’operatore odierno una realtà ben diversa. Concentrando l’attenzione sui poteri e sui provvedimenti del g.e., lo studio fa emergere il superamento della convinzione che sia davvero possibile sterilizzare l’attività esecutiva dalle esigenze cognitive, tanto relative al merito delle pretese, quanto alla validità degli atti processuali. L’indagine, focalizzandosi su alcuni degli istituti di maggiore interesse, nell’espropriazione e nell’esecuzione specifica, è condotta nel segno del dialogo tra riflessione teorica e (magmatica) giurisprudenza – l’esperienza pretoria della c.d. «chiusura anticipata» fungendo da punto privilegiato d’osservazione –, naturalmente prestando la dovuta attenzione al diritto positivo: tutti fattori, questi, dell’«evoluzione» a cui si è fatto cenno.| File | Dimensione | Formato | |
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