L’estensione del divieto di abuso di dipendenza economica alle imprese che forniscono servizi di intermediazione tramite piattaforme digitali, introdotta nel 2022 all’interno dell’art. 9 della legge sulla subfornitura industriale, si inserisce nel solco delle iniziative relativamente recenti assunte dalle istituzioni europee per “[…] tutelare un ambiente commerciale equo e favorevole all’innovazione” nel mercato unico digitale; e si aggiunge a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/1150 (“che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online”) e dal Regolamento (UE) 2022/1925 (recante il regime “relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale”, di seguito indicato per brevità anche DMA) a tutela delle imprese utenti dei servizi resi dalle piattaforme. Non appena ci si accosti alla lettura dell’art. 9 sopra menzionato, ci si avvede dei numerosi dubbi che vengono in rilievo. Non soltanto per la discutibile cifra linguistica prescelta per la descrizione delle ipotesi regolate, ma anche e soprattutto per la difficoltà di coordinare la regola che vieta l’abuso di dipendenza economica con il DMA. Di qui, nelle pagine che seguono sarà offerto un breve inventario delle principali questioni interpretative che dischiude l’esegesi, non soltanto dell’art. 9 l. s., ma anche dell’art. 1 DMA, che coordina le regole europee in esso racchiuse con le concorrenti fonti nazionali. Indagine, questa, che consente di individuare lo spazio che al divieto di abuso di dipendenza economica può essere assegnato nel quadro più ampio delle regole giuridiche che mirano a contrastare l’abuso del potere economico dei gestori delle piattaforme digitali.
Le vicende della dipendenza economica / Di Lorenzo, Giovanni. - (2025), pp. 354-362.
Le vicende della dipendenza economica
Giovanni Di Lorenzo
2025
Abstract
L’estensione del divieto di abuso di dipendenza economica alle imprese che forniscono servizi di intermediazione tramite piattaforme digitali, introdotta nel 2022 all’interno dell’art. 9 della legge sulla subfornitura industriale, si inserisce nel solco delle iniziative relativamente recenti assunte dalle istituzioni europee per “[…] tutelare un ambiente commerciale equo e favorevole all’innovazione” nel mercato unico digitale; e si aggiunge a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/1150 (“che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online”) e dal Regolamento (UE) 2022/1925 (recante il regime “relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale”, di seguito indicato per brevità anche DMA) a tutela delle imprese utenti dei servizi resi dalle piattaforme. Non appena ci si accosti alla lettura dell’art. 9 sopra menzionato, ci si avvede dei numerosi dubbi che vengono in rilievo. Non soltanto per la discutibile cifra linguistica prescelta per la descrizione delle ipotesi regolate, ma anche e soprattutto per la difficoltà di coordinare la regola che vieta l’abuso di dipendenza economica con il DMA. Di qui, nelle pagine che seguono sarà offerto un breve inventario delle principali questioni interpretative che dischiude l’esegesi, non soltanto dell’art. 9 l. s., ma anche dell’art. 1 DMA, che coordina le regole europee in esso racchiuse con le concorrenti fonti nazionali. Indagine, questa, che consente di individuare lo spazio che al divieto di abuso di dipendenza economica può essere assegnato nel quadro più ampio delle regole giuridiche che mirano a contrastare l’abuso del potere economico dei gestori delle piattaforme digitali.| File | Dimensione | Formato | |
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