La clausola di protesta consente all’impresario di risolvere il rapporto negoziale che lo vincola all’artista quando sia stata riscontrata l’incapacità, permanente o temporanea, di quest’ultimo rispetto alla parte per il quale è stato scritturato. Tale clausola, pur trovando espressa menzione all’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 25.3.1932, già in precedenza era emersa come un vero e proprio uso teatrale – il cosiddetto “debutto” – da taluni considerato come un uso negoziale, da intendersi apposto al contratto pur nel silenzio delle parti. Il presente lavoro intende ricostruire il dibattito attorno alla discussa natura giuridica di tale clausola, tenendo a mente i risvolti relativi ai più generali profili dell’adempimento della prestazione artistica.
Clausola di protesta / D'Alberti, Diana. - (2024), pp. 1187-1214.
Clausola di protesta
Diana D'Alberti
2024
Abstract
La clausola di protesta consente all’impresario di risolvere il rapporto negoziale che lo vincola all’artista quando sia stata riscontrata l’incapacità, permanente o temporanea, di quest’ultimo rispetto alla parte per il quale è stato scritturato. Tale clausola, pur trovando espressa menzione all’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 25.3.1932, già in precedenza era emersa come un vero e proprio uso teatrale – il cosiddetto “debutto” – da taluni considerato come un uso negoziale, da intendersi apposto al contratto pur nel silenzio delle parti. Il presente lavoro intende ricostruire il dibattito attorno alla discussa natura giuridica di tale clausola, tenendo a mente i risvolti relativi ai più generali profili dell’adempimento della prestazione artistica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.