Global Administrative Law is a two-faced concept, as it could identify two connected but different phenomena. On the one hand, GAL indicates an administrative law that binds (or should bind, or is required to bind) the exercise of public power which is transferred by states to global authorities. In this meaning of GAL, global authorities are located on the side of the conflict belonging to authority and power. They exercise a global administrative regulation, which is not regulated by the domestic administrative law of any country and is increasingly regulated by an emerging Global administrative law. GAL can also identify, however, a different concept, that is to say an administrative law through which global regulatory regimes restrict domestic public powers. In this meaning of the expression, global authorities are located on the opposite side of the conflict between autorité and liberté. They are located on the “freedom” side, as they produce a global administrative law regulating the States’ domestic administrative regulation, in order to protect individual freedom, and particularly the freedom and the interests of foreigners, increasingly affected by a domestic administrative regulation with a growing external and extraterritorial impact.

Il diritto amministrativo globale ha due anime, dal momento che tale concetto può identificare due fenomeni collegati ma distinti. Da un lato, esso indica un diritto amministrativo che vincola (o dovrebbe vincolare, o si vorrebbe che vincolasse, l’esercizio di poteri pubblici trasferiti dagli stati ad autorità globali. In questa accezione del diritto amministrativo globale, le autorità globali si collocano sul versante dell’autorità, nel conflitto di essa con la libertà: esse infatti producono una regolazione globale, che non è sottoposta al diritto amministrativo di alcuno stato ed è pertanto in misura crescente assoggettata ad un emergente diritto amministrativo globale. La nozione di diritto amministrativo globale può però indicare anche un altro fenomeno, cioè un diritto amministrativo attraverso il quale i sistemi regolatori globali vincolano i poteri pubblici domestici. In questa accezione, le autorità globali si collocano sul lato opposto del conflitto fra autorità e libertà. Esse si collocano sul versante della libertà, perché producono un diritto amministrativo che limita le autorità domestiche allo scopo di proteggere la libertà privata, e in particolare la libertà e gli interessi di soggetti stranieri in misura crescente colpiti dagli effetti di decisioni domestiche che hanno un impatto extraterritoriale.

Le due anime del diritto amministrativo globale / Battini, S. - (2008), pp. 1-22.

Le due anime del diritto amministrativo globale

BATTINI S
2008

Abstract

Global Administrative Law is a two-faced concept, as it could identify two connected but different phenomena. On the one hand, GAL indicates an administrative law that binds (or should bind, or is required to bind) the exercise of public power which is transferred by states to global authorities. In this meaning of GAL, global authorities are located on the side of the conflict belonging to authority and power. They exercise a global administrative regulation, which is not regulated by the domestic administrative law of any country and is increasingly regulated by an emerging Global administrative law. GAL can also identify, however, a different concept, that is to say an administrative law through which global regulatory regimes restrict domestic public powers. In this meaning of the expression, global authorities are located on the opposite side of the conflict between autorité and liberté. They are located on the “freedom” side, as they produce a global administrative law regulating the States’ domestic administrative regulation, in order to protect individual freedom, and particularly the freedom and the interests of foreigners, increasingly affected by a domestic administrative regulation with a growing external and extraterritorial impact.
2008
Il diritto amministrativo oltre i confini
88-14-14383-8
Il diritto amministrativo globale ha due anime, dal momento che tale concetto può identificare due fenomeni collegati ma distinti. Da un lato, esso indica un diritto amministrativo che vincola (o dovrebbe vincolare, o si vorrebbe che vincolasse, l’esercizio di poteri pubblici trasferiti dagli stati ad autorità globali. In questa accezione del diritto amministrativo globale, le autorità globali si collocano sul versante dell’autorità, nel conflitto di essa con la libertà: esse infatti producono una regolazione globale, che non è sottoposta al diritto amministrativo di alcuno stato ed è pertanto in misura crescente assoggettata ad un emergente diritto amministrativo globale. La nozione di diritto amministrativo globale può però indicare anche un altro fenomeno, cioè un diritto amministrativo attraverso il quale i sistemi regolatori globali vincolano i poteri pubblici domestici. In questa accezione, le autorità globali si collocano sul lato opposto del conflitto fra autorità e libertà. Esse si collocano sul versante della libertà, perché producono un diritto amministrativo che limita le autorità domestiche allo scopo di proteggere la libertà privata, e in particolare la libertà e gli interessi di soggetti stranieri in misura crescente colpiti dagli effetti di decisioni domestiche che hanno un impatto extraterritoriale.
globalizzazione diritto amministrativo globale, regolazione globale ; Globalization, global administrative law, global regulation
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Le due anime del diritto amministrativo globale / Battini, S. - (2008), pp. 1-22.
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