Il lavoro prende avvio da un inquadramento del fenomeno Stalking: casistica e criteri di classificazione, oltre alle tipologie più frequenti di stalkers. Si ripercorre, poi, quella che è stata la genesi dell’incriminazione, con le diverse proposte di legge, tanto di iniziativa parlamentare, quanto governativa, fino all’introduzione dell’art. 612-bis nel codice penale ad opera del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Identificato il bene oggetto di tutela nella serenità psichica della vittima e dunque nel più ampio concetto di libertà morale, si passa ad esaminare la struttura oggettiva del reato: le condotte (di minaccia o molestia), il requisito della reiterazione, i tre eventi alternativi (il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Con riferimento al dolo, si esamina l’eventuale rilevanza del movente, e si precisano i confini tra imputabilità e inimputabilità per infermità mentale. In ragione della clausola di sussidiarietà posta a preambolo dell’art. 612-bis, vengono considerati i rapporti tra il reato di atti persecutori ed altre fattispecie criminose. Concludono il lavoro una ricognizione delle circostanze aggravanti e questioni relative alla procedibilità.
Il reato di atti persecutori / Coco, Paola. - (2024), pp. 193-212.
Il reato di atti persecutori
Coco, Paola
2024
Abstract
Il lavoro prende avvio da un inquadramento del fenomeno Stalking: casistica e criteri di classificazione, oltre alle tipologie più frequenti di stalkers. Si ripercorre, poi, quella che è stata la genesi dell’incriminazione, con le diverse proposte di legge, tanto di iniziativa parlamentare, quanto governativa, fino all’introduzione dell’art. 612-bis nel codice penale ad opera del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Identificato il bene oggetto di tutela nella serenità psichica della vittima e dunque nel più ampio concetto di libertà morale, si passa ad esaminare la struttura oggettiva del reato: le condotte (di minaccia o molestia), il requisito della reiterazione, i tre eventi alternativi (il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Con riferimento al dolo, si esamina l’eventuale rilevanza del movente, e si precisano i confini tra imputabilità e inimputabilità per infermità mentale. In ragione della clausola di sussidiarietà posta a preambolo dell’art. 612-bis, vengono considerati i rapporti tra il reato di atti persecutori ed altre fattispecie criminose. Concludono il lavoro una ricognizione delle circostanze aggravanti e questioni relative alla procedibilità.File | Dimensione | Formato | |
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